Acquisti l’auto dal concessionario col finanziamento e ti rifilano una polizza improbabile con una compagnia sconosciuta?
Ora col DDL concorrenza non ti possono più obbligare a farlo. E perfino l’IVASS esce dal torpore, mette in guardia i consumatori e chiede chiarezza sui rapporti tra alcune compagnie, le case automobilistiche e le loro concessionarie.
È capitato a tutti di comprare un automobile nuova col finanziamento: «Guardi, se vuole il finanziamento deve però fare la polizza. Tranquillo è ‘na Kasko, c’è la grandine e i vandalici. Pensiamo a tutto noi…»
Poi capita un sinistro, e si scoprono cose inenarrabili.
La prima difficoltà è capire con chi si è assicurati visto che il venditore di automobili (mica la polizza l’ha venduta un agente iscritto al RUI…) ovviamente non ci ha lasciato in mano la polizza ma, quando va bene, solo un “foglio di adesione” a una “polizza in convenzione”. E poi queste strane compagnie, che nessuno conosce, dai nomi strani, magari francesi che poi cambiano nome.
Poi scopri che la kasko è una collisione. La differenza i carrozzieri la conoscono bene, i danneggiati la imparano presto a loro spese. Vai dal tuo carrozziere e smetti di ridere e ti viene voglia di piangere. O magari torni dal venditore che dopo la grandinata estiva appena ti vede entrare in concessionaria ha già capito tutto.
«Si, però la polizza l’hai pagata poco».
Bugia! L’IVASS chiarisce che queste polizze costano uno sproposito. Perché i venditori guadagnano più dalla vendita della polizza che dalla vendita dell’auto.
E quindi entri in un tunnel: scopri cose dell’altro mondo. Tipo franchigia di 2500 Euro se non ripari dalla concessionaria, che ovviamente non ha la carrozzeria propria ma fa riparare da chissà chi per rifatturare a sua volta.
O magari che il lavoro che il tuo carrozziere ti preventiva in 4000 euro il “perito interno” della compagnia sconosciuta lo valuta 1500 euro. «Ma come fa se neanche ha visto la macchina?» Ma lui ha visto le foto che il tuo carrozziere gli ha dovuto mandare per essere “autorizzato a riparare” perché in Francia magari si fa così. E poi torni dal venditore che ora è meno simpatico del solito e ti dice a brutto muso: «Guarda non so che fare, è il tuo carrozziere che è un ladro. Se portavi l’auto da noi…». E tu che ora sei diventato un esperto: «Si certo, me la riempivate di stucco, non la smontavate, la coprivate coi giornali e la sistemavate con due martellate per raddrizzare i bolli; poi quando salta la vernice che succede?»
Ora intanto è stato approvato il DDL concorrenza e c’è la norma.
L’art. 28
che si occupa di polizze connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo è chiarissimo “le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l’offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria all’erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente presenterà o reperirà sul mercato”.
L’unico limite è che “nel caso in cui (la polizza) sia necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall’istituto di credito e dall’intermediario finanziario”.
E qui ci sarà da ridere perché trovare coperture così scarse come quelle di certe polizzette “bidone” rifilate a pretesa copertura dei finanziamenti sarà dura, e quindi facile previsione che la festa per certa gente stia per finire come lascia intendere la comunicazione che accompagna la presentazione dell’indagine dall’Istituto di vigilanza che preannuncia rigore e severità: “L’IVASS è quindi intervenuto nei confronti delle compagnie di assicurazione e degli enti finanziatori collegati a varie case automobilistiche per acquisire documentazione, dati numerici ed elementi di conoscenza necessari per la valutazione: sono emersi diversi profili sensibili in ottica di tutela del consumatore sui quali l’Istituto interverrà nuovamente per chiedere agli operatori la rimozione delle criticità riscontrate. L’IVASS invita a segnalare eventuali ulteriori anomalie nell’offerta e nella gestione dei contratti assicurativi di cui codesta Associazione venisse a conoscenza per continuare la proficua collaborazione a tutela dei consumatori.”
Intanto è tutta da leggere la ricerca dell’IVASS che si conclude con dei buoni consigli per i consumatori che Federcarrozzieri volentieri fa propri.
I consigli dell’IVASS
Se intendi accettare un’offerta commerciale per l’acquisto di un veicolo a rate, fai attenzione a eventuali proposte di polizze assicurative a protezione del credito abbinate al finanziamento. Sappi che hai diritto di rifiutare la sottoscrizione di polizze assicurative abbinate al prestito e che accettare la proposta assicurativa è una tua facoltà, non un obbligo.
Se poi vuoi proteggerti dal rischio di non essere in grado in futuro, per eventi indipendenti dalla tua volontà, di rimborsare il debito che stai per contrarre, puoi anche stipulare una diversa polizza a protezione del pagamento del debito (PPI) con un assicuratore di tua fiducia, che potrebbe offrirti condizioni di assicurazione più convenienti.
Se decidi di sottoscrivere la polizza abbinata al finanziamento, sappi che hai diritto di conoscere, prima della sottoscrizione del contratto, caratteristiche, costi, natura ed estensione delle coperture, massimali, eventuali franchigie, scoperti, ecc.
Verifica nel fascicolo informativo che le condizioni siano adeguate alle tue esigenze: puoi, anche in questo caso, confrontarle con quelle di altre polizze simili presenti sul mercato.
Anche dopo aver sottoscritto la polizza, se ritieni di non aver fatto la scelta giusta, hai il diritto recedere dal contratto generalmente entro i successivi 60 giorni.
ma verifica sempre questo termine nelle condizioni di polizza.
Chiedi al concessionario di fornirti un dettaglio separato dei costi per l’acquisto del veicolo, di quelli derivanti dall’operazione di finanziamento e di quelli connessi alla polizza assicurativa.
Ottenute queste informazioni, valuta se lo sconto sul prezzo del veicolo pubblicizzato dall’offerta promozionale è conveniente: se, cioè, ti consente di ottenere un effettivo risparmio, di entità superiore alla somma degli oneri finanziari e commissionali connessi al prestito e alla polizza a protezione del pagamento del debito.
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