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Consigli » Guida alle Assicurazioni



Scegliere la Carrozzeria di riparazione
Come muoversi e come comportarsi
 
Carrozziere convenzionato o di fiducia? Sono molti gli automobilisti che a seguito di un incidente d’auto si pongono questo quesito. Niente panico … vediamo come muoversi! Innanzitutto, il cliente ha totale libertà di scelta. Dunque, se è rimasto coinvolto in un sinistro, una volta compilato il CID può scegliere se portare la macchina incidentata da un riparatore di fiducia oppure da quello convenzionato con la Compagnia. Cosa cambia dal punto di vista economico? Assolutamente nulla, perché l’assicurazione pagherà i danni indipendentemente dal carrozziere che effettuerà le riparazioni.


Dal punto di vista giuridico, qualsiasi clausola che obbliga il cliente assicurato a far riparare l’auto dal carrozziere convenzionato è da considerarsi vessatoria, a meno che non venga dimostrato che tale clausola è stata negoziata tra il cliente e la compagnia stessa. Cosa molto improbabile!!. Quindi l’assicurato può far riparare la macchina da imprese di autoriparazione di propria fiducia, a patto che la Carrozzeria fornisca la relativa documentazione fiscale e un’idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria (e Carrozzeria R DUE è dal lontano 2002 che rilascia tale garanzia!!). Inoltre, in caso di Cessione del Credito, la somma che viene corrisposta come rimborso delle spese di riparazione 


Spesso succede, purtroppo, che le Compagnie Assicurative tendono a indirizzare i loro assicurati verso Carrozzerie convenzionate con loro, OMETTENDO di informare che tale prassi non è obbligatoria (anche se espressamente scritto sul contratto) e che, in caso di Sinistro Stradale o Danni Diretti, siete comunque liberi di scegliere a quale Carrozzeria rivolgervi per la riparazione.


DIFFIDATE da chi finge di stare dalla vostra parte, da chi finge di fare il vostro interesse, dalla canalizzazione forzata quasi obbligata delle Imprese di Assicurazione verso una struttura convenzionata, verso un sistema non concorrenziale a discapito della sicurezza nella riparazione.


Noi gridiamo NO alla rottamazione dei diritti dei danneggiati, e per questo motivo siamo liberi da ogni vincolo assicurativo, siamo liberi di riparare la vostra vettura nel migliore dei modi, siamo liberi di offrirvi il miglior servizio possibile. CARROZZERIA R DUE farà sempre il vostro interesse, la Carrozzeria fiduciaria farà sempre l’interesse della Compagnia.
 


Automobilista, non restare nel dubbio...
Non t’impaurire.
 
IN CASO DI SINISTRO, con o senza ragione e comunque per ogni dubbio o necessità, contattaci e non farti convincere dalla tua assicurazione ad affidare il tuo veicolo a un riparatore a te sconosciuto. Chiamaci subito, prima di recarti dalla tua Compagnia, e ti indicheremo la strada migliore da percorrere, a seconda dei casi, per risolvere al meglio il tuo sinistro.
 

 
TI AIUTEREMO, anche telefonicamente, a compilare al meglio il modulo CAI di denuncia, e se sarà estremamente necessario ovviamente nel rispetto della nostra disponibilità, avrai gratuitamente il nostro intervento sul posto.


NEL CASO DECIDESSI di compilare il modulo CAI da solo ti consigliamo comunque di portarlo, prima di andare dalla tua Compagnia, presso la nostra sede per avere tutte le informazioni utili e i consigli adeguati a garanzia di un giusto risarcimento di tutti i danni riportati.


SE HAI AVUTO, tuo malgrado, UN INCIDENTE e hai ragione, ti ripariamo il tuo veicolo e ti gestiamo al meglio ogni pratica del sinistro stesso. ZERO RISCHI & ZERO ANTICIPI
 


La libera scelta della carrozzeria di fiducia
Un diritto da proteggere
 
Riparare l’auto dove meglio si ritiene opportuno: un diritto sacrosanto. Una libera scelta che incontra però frequenti ostacoli.
Le informazioni che raggiungono il danneggiato nell’immediatezza o nei giorni successivi al sinistro sono spesso fuorvianti.


Abbiamo riscontrato, con notevole frequenza, episodi preoccupanti. Accade infatti che il danneggiato che opta per la riparazione presso la carrozzeria di fiducia venga raggiunto da una serie di informazioni che mirano a dirottarlo unicamente presso una carrozzeria convenzionata. Gli appigli utilizzati sono diversi. L’eventuale aumento del premio R.C.Auto o le presunte clausole inserite nella polizza sottoscritta. In entrambi i casi il timore di conseguenze spiacevoli può indurre l’assicurato a demordere soccombendo così al presunto vincolo di una riparazione, di fatto, imposta.


Attraverso una nota con la quale si segnalavano tali problematiche si è posta l’attenzione su un aspetto delicato della fase risarcitoria post-sinistro stradale. Una fase nella quale è indispensabile fornire una informazione improntata alla massima correttezza e trasparenza.


L’obiettivo è quello fare chiarezza e consegnare al consumatore/assicurato/danneggiato informazioni che tutelino il suo pieno diritto ad una riparazione da effettuare nella carrozzeria di cui si fida senza dover temere ingiuste conseguenze.
Scegliere la carrozzeria di fiducia resta un punto fermo che va costantemente salvaguardato dai numerosi “imprevisti” che spesso si presentano.

 


Scatola nera
Martellamento mediatico
 
Il martellamento mediatico è molto convincente: se monti sull’auto la scatola nera (l’apparecchio che registra gli eventuali incidenti, e lo stile di guida, tramite Gps), risparmi sulla polizza Rca obbligatoria. Molte famiglie fanno fatica a tirare alla terza settimana del mese; se vedono la possibilità di risparmiare sulla Rca, si buttano a capofitto sull’offerta allettante. Specie al Sud Italia, dove le assicurazioni auto hanno tariffe stellari. Ma c’è qualcosa che i mass media non raccontano.


Tutto scritto nel contratto
Vediamo di chiarire. Le compagnie non architettano nessun inganno in materia di Rca con scatola nera. Sei tu, automobilista, che firmi il contratto, dove sta scritto tutto: nessun trabocchetto. Il problema è un altro: i mass media strombazzano lo sconto; però evitano accuratamente di illustrare il rovescio della medaglia. Non è malafede. Solo, è più facile dire: Rca scontata con la scatola nera. Diventa più lungo e magari noioso andare a fare le pulci alle clausole dei contratti Rca: Federcarrozzieri l’ha fatto per voi, scovando cavilli bestiali. Che variano a seconda della compagnia: ognuna è libera di inserire nel contratto le clausole che crede, e di fissare gli sconti che vuole a chi vuole. Peraltro, l’assicurazione è obbligata a concedere il preventivo della Rca normale; ma non quello della Rca con scatola nera, e non deve neppure giustificare il proprio no.


Sei cavilli da paura
Fate un bel respiro. Adesso entrerete nel mondo della burocrazia delle polizze: paroloni, periodi lunghi, tecnicismi… Vediamo i cavilli pericolosi delle RCA con scatola nera.
1) Le modalità di erogazione dello sconto a rinnovo. Non parliamo della prima stipula; ma del secondo anno. Grazie ai dati telematici relativi allo stile di guida del contraente, rilevati dalla scatola nera, in base a un algoritmo, verrà determinato il “livello di qualità” del guidatore, il cui valore viene calcolato in “crediti-sicurezza”. A seconda dei “crediti-sicurezza” maturati, il contraente può ottenere, al rinnovo della polizza, uno sconto (fino al 25% del premio pagato l’anno precedente), maggiorato dell’eventuale importo dello sconto derivante dai “crediti-sicurezza” riferiti alla stessa annualità.


2) Quali fattori determinano il “livello di qualità” del guidatore?
a) “Livello prudenza” (min 0 – max 400): viene calcolato in base alla percentuale di chilometri percorsi rispettando i limiti di velocità previsti per le varie tipologie di strada (urbana, extraurbana, autostrada), con una tolleranza di 10 km/h.
b) “Livello rischio” (min 0 – max 200). Viene calcolato in base alla percentuale di chilometri percorsi durante le seguenti fasce orarie: mattino (dalle 5 alle 13), pomeriggio/sera (dalle 13 alle 22), notti di venerdì e sabato (dalle 22 alle 5), restanti notti (dalle 22 alle 5).

c) “Livello attenzione” (min 0 – max 600): si riferisce al numero e all’intensità delle accelerazioni e decelerazioni durante la guida.
Morale: il massimo sconto previsto al rinnovo della polizza con scatola nera si ottiene raggiungendo un “livello di qualità” pari a 1.000 “crediti-sicurezza”; valori superiori a 1.000 “crediti-sicurezza” non comportano ulteriori sconti.


3) Dati sensibili. La compagnia ha così diritto a sapere tantissime cose di noi: i dati sensibili. Su quali strade, a che ora, a che velocità, con che stile di guida. Il naso nella nostra privacy. In cambio di che? Uno sconticino minimo che parte da una base tariffaria elevatissima. E poi, se danno quello sconto, il precedente sconto dato a chi è un buon cliente, rischia di sparire.


4) Incidente. Capite bene che è la scatola nera a comandare: un sovrano assoluto, inappellabile, infallibile, che determina lo sconto dal secondo anno. Impossibile da contestare. E qui si apre un altro scenario inquietante: in caso di incidente, la stessa scatola nera dirà a che velocità stavate andando. Ipotizziamo un sinistro a un incrocio in cui il guidatore A ha ragione al 100%, e quello B torto al 100% (non ha dato la precedenza, è passato col rosso). Se la scatola nera registra un eccesso di velocità di A al momento dell’impatto, questi avrà un risarcimento inferiore al 100%. C’è l’applicazione di concorsualità di responsabilità. Vai tu a dimostrare che non è vero, che andavi rispettando il limite. Si dovrebbe provare il mancato funzionamento del dispositivo, che non è nostro e non è nelle nostre disponibilità.


5) Modulo blu. Occhio ai rischi. Nel Modulo blu della constatazione amichevole, dite che l’auto era in un certo luogo a una certa ora. Un documento riempito e firmato in una situazione di stress particolare post incidente. La scatola nera potrebbe dire che l’auto non era nella posizione esatta indicata nel Modulo blu della constatazione amichevole, all’ora indicata. Con conseguenze pesanti a livello di risarcimento: sull’entità e sui tempi del rimborso.


6) Chi paga. Le assicurazioni sono libere di far pagare l’installazione in auto della scatola nera (80 euro circa). E l’eventuale disinstallazione. Più il servizio GPS. Più il comodato d’uso. Andate a leggere con la massima attenzione tutto il contratto-papiro.


Truffe
I mass media martellano anche in fatto di truffe RCA. Con la scatola nera, dicono, niente frodi, niente incidenti fasulli; a beneficio dei costi a carico delle compagnie, e quindi dei prezzi RCA. Per favore, non scherziamo. Si entra nei sistemi informatici dei Governi, si accede ai segreti dei potenti, e volete che non si possa organizzare facilmente una truffa aggirando la scatola nera? In realtà, la frode, con la scatola nera, è facile: smontando due scatole nere dalle vetture parcheggiate in strada, e collegandole a una batteria, si mette in piedi un finto incidente e il gioco è fatto. Non c’è neppure bisogno di scomodare la criminalità organizzata: è una passeggiata di salute.

 


Atti Vandalici
Fine di una garanzia?
 
Quasi tutte le compagnie stanno eliminando la possibilità degli automobilisti di stipulare, unitamente al furto e incendio, una polizza sugli atti vandalici. Un fenomeno che riguarda le polizze online ma destinato ad allargarsi, vediamo perché.
Le chiamano tecnologie disruptive, si tratta di tecnologie in grado di cambiare i modelli di business. Per quasi tutto il commercio internet è stato una di queste tecnologie, comprese le assicurazioni, che oggi più che ieri propongono preventivi online al posto dei classici presso l’agenzia e che, negli ultimi anni sono dovute confrontarsi con siti di comparazione delle polizze e una concorrenza, seppure ancora molto limitata in Italia, destinata ad aumentare.


Ma una tecnologia, per essere davvero disruptive deve portare anche un vero cambiamento del modello di business senza che esso fosse atteso. Una conseguenza inattesa è sicuramente la scomparsa della copertura assicurativa sugli atti vandalici.
Il problema inatteso è proprio legato al modello. Se prima l’agente dell’assicurazione conosceva personalmente l’assicurato e magari poteva verificare lo stato della vettura prima della stipula del contratto, con l’online questa opzione è sparita. Quindi per l’assicurazione è svanita la possibilità di verificare lo stato di utilizzo di una vettura al momento della stipula, ragion per cui il rischio, per l’assicurazione, è che un assicurato stipuli la polizza sui danni dovuti ad atti vandalici e il giorno dopo faccia risistemare un’auto già danneggiata.


È il classico caso di truffa ai danni dell’assicurazione, perpetrata dagli assicurati spesso in collusione con la carrozzeria fiduciaria che opera per conto della stessa compagnia. L’assicurazione sugli atti vandalici, infatti, non è una polizza obbligatoria, ma una “garanzia” aggiuntiva, in cui l’assicuratore può imporre, ma non obbligatorio, il ripristino presso una propria carrozzeria convenzionata.
Il cambiamento in corso, quindi sembra cambiare il panorama delle polizze sul territorio italiano in tema di assicurazioni accessorie per l’auto.


Confrontandoci con alcuni agenti di più compagnie è emersa infatti la necessità diffusa di eliminare questo tipo di garanzie su tutti i nuovi contratti (ovviamente non tutte le assicurazioni). Per verificare la fonte abbiamo testato vari siti di comparazione polizze (nonché siti delle compagnie stesse) in cerca di una copertura sugli atti vandalici. Il risultato è interessante, e vi invitiamo a fare lo stesso: praticamente la maggior parte delle compagnie non la offre più.


Sono gli stessi agenti a dichiararci che in realtà, tali polizze non sono sparite, ma solo non sono più visualizzabili sul web. Per avere una copertura sugli atti vandalici (e sempre più anche sui danni da grandine) è quindi ancora necessario recarsi in agenzia e chiedere specificatamente questo tipo di copertura. Oltre al problema tecnologico (l’impossibilità di verificare lo stato di un’auto al momento della stipula), infatti si innesta un problema socio-economico: l’anzianità del parco circolante. Con un’età media delle auto in netta salita che raggiunge i 9 anni e 11 mesi del 2015 (fonte: Centro studi Continental su dati ACI). Un’anzianità che, sempre secondo le compagnie, rischia di portare in seno alla riparazione da atti vandalici un elevato numero di frodi.


Per ovviare a questo problema quindi, molti assicuratori hanno introdotto delle clausole di tutela. Sia nel caso di una nuova stipula sia nel passaggio da una compagnia all’altra, infatti ecco apparire alcune clausole atte a contenere il problema “anzianità”. Per cui all’interno dei nuovi contratti ecco apparire limiti temporali, come i 4 o 5 anni del mezzo (nelle polizze da noi visionate).
Un altro dettaglio: sempre più spesso, in luogo della polizza sugli atti vandalici le compagnie hanno iniziato a proporre la copertura da “eventi sociopolitici”.


Ovviamente non si tratta dello stesso prodotto: questo tipo di polizza aggiuntiva prevede la riparazione per tutti quei danni causati da manifestazioni o tafferugli al di fuori degli stadi o nei dintorni di manifestazioni. In sostanza, se l’auto è stata rigata nel vialetto sotto casa, l’assicurazione non coprirà il danno parziale né totale, ma toccherà all’assicurato dimostrare che l’auto era effettivamente nel luogo dei disordini al momento del danno.
 


Se non ripari dove dico io…….
Ti raddoppio la franchigia? Anche no!
 
Cominciamo dalla fine. Qui non parliamo di sinistri Rc auto, ma di garanzie dirette. L’ultima moda è la franchigia più elevata per chi non ripara l’auto dal carrozziere indicato dalla compagnia. Che può fare il carrozziere indipendente? 1) Arrendersi, piangendosi addosso e facendo vincere la compagnia. 2) Combattere, reagire. Ad aver scelto l’opzione due è stato un associato Federcarrozzieri che, per aiutare il cliente a non essere penalizzato dall’aver scelto un riparatore indipendente, ha fatto causa. E l’ha vinta. Avvalendosi di un legale di Federcarrozzieri. La controparte era il colosso assicurativo Genertel, la compagnia diretta del gigante Generali.


Sentenza pilota
Ci riferiamo alla sentenza 2150 del 24 agosto 2015 del Giudice di pace di Pinerolo (Torino). La causa civile è stata promossa nei confronti di Genertel dalla Carrozzeria Mille Miglia di Orbassano in provincia di Torino, con l’avvocato Massimo Perrini. L’importo è irrisorio, simbolico, il principio invece no: la carrozzeria Mille Miglia chiede che Genertel sia condannata a pagare 350 euro più interessi. È l’importo della franchigia che era stato ingiustamente raddoppiato perché il cliente si era rivolto a un carrozziere indipendente. Ma cos’era successo? Nel 2012, un automobilista si ritrova la sua Peugeot danneggiata da vandali e la porta a riparare dal suo carrozziere di fiducia, la Carrozzeria Mille Miglia, alla quale cede il credito vantato nei confronti della Genertel: la vettura era assicurata per gli atti vandalici. Al momento di pagare, la sorpresa. Infatti, Genertel nega l’indennizzo integrale e raddoppia la franchigia ragionando in questo modo: il danno sarebbe pari a 1.666,63 euro; la franchigia sarebbe del 5%, con minimo 350 euro, ma Genertel pretende di raddoppiarla, ossia portarla a 700 euro, perché l’automobilista s’era rivolto a un carrozziere indipendente, anziché a un centro convenzionato con la compagnia. La carrozzeria, a tutela del cliente e delle ragioni della concorrenza, non ci sta: la clausola che prevede il raddoppio della franchigia è evidentemente ingiusta oltre che vessatoria.


Perché l’automobilista vince e l’assicurazione perde
Il Giudice di pace dà ragione al cittadino, motivando la sua decisione così: “La legge ritiene vessatorie e illegittime le clausole che limitano la responsabilità della compagnia; è certamente ammissibile una franchigia ‘semplice’, ma la franchigia assoluta, differenziata addirittura per fatti che non attengono le modalità del sinistro e la determinazione del danno, no, quella è vessatoria. Quindi nulla”. Il raddoppio della franchigia di Genertel per ragioni che non riguardano il sinistro e la determinazione del danno, ma comportamenti (la scelta del carrozziere) non inerenti il rischio assicurato, è una clausola vessatoria, pertanto nulla. Il Giudice di pace ha condannato Genertel: deve risarcire l’assicurato (che si è rivolto al carrozziere di fiducia) nella stessa misura di quello che è stato indotto a rivolgersi al fiduciario. Nessuna decurtazione di ulteriori 350 euro e l’enunciazione di un principio ovvio, ma finora mai espresso: non si può differenziare il risarcimento a seconda del carrozziere che ripara l’auto.

 


Tutela Legale
Divieto alla Tutela Legale
 
Alcune compagnie, in cambio di uno sconto (TUTTO DA VERIFICARE), fanno sottoscrivere ai propri assicurati il “divieto di Tutela Legale”. La cosa viene spiegata con una semplice risposta: “tanto ci pensiamo noi”.
La rinuncia alla Tutela legale è un grave rischio per l’assicurato che subisce un Sinistro stradale poiché lo stesso dovrà accettare, senza contradditorio, quello che gli verrà rimborsato. Poi, casomai, potrà intervenire legalmente per ricevere l’eventuale differenza, ma qui un mondo di SE e di MA, di GIUSTO o SBAGLIATO, di CONVENIENZE e RINUNCE che le Assicurazioni ben conoscono.


Ma poi perché il danneggiato non deve essere tutelato da un legale o da una persona abilitata a farlo? La legge parla chiaro: la Compagnia dovrà pagare l’onorario al Legale solo se la stessa non rispetta i tempi di liquidazione senza giusto motivo, quindi, se la Compagnia rispetta i tempi, le regole e la legge, non dovrà pagare nessun costo aggiuntivo a nessuno.
 


Divieto di Cessione di Credito
Sai cosa significa non poter cedere il credito al Riparatore?
 
La Cessione del Credito al Riparatore è uno strumento di tranquillità del danneggiato in quanto lo stesso, una volta ceduto il credito, non ha più obblighi di pagamento nei confronti del riparatore (a meno che non abbia torto o parzialmente ragione). Con la Cessione del Credito il riparatore è il diretto creditore nei confronti della Compagnia
Pagatrice e ogni eventuale diatriba che dovrebbe insorgere sui costi, sui tempi o quant’altro.


E’ lo stesso riparatore che dovrà risolvere il problema. Nel caso però, che il danneggiato non abbia ceduto il credito, dovrà essere lui (sempre in caso di pagamento insufficiente), il che accade molto spesso, ad assumersi l’onere dell’insolvenza. Quindi se vuoi stare tranquillo non firmare il “divieto di Cessione del Credito” anche perché devi essere tu, nel momento del bisogno, ad avere il diritto di decidere se vuoi o no cedere il tuo credito.
 


Compila il CAI-CID nel modo corretto
A tutto il resto pensiamo noi.
 
Vieni a ritirare il modello di CONSTATAZIONE AMICHEVOLE presso la nostra sede. Scarica il modulo CID/CAI

 


La costatazione amichevole
 
Ogni sinistro porta con sé un forte carico di stress e tensione, tanto per chi lo subisce quanto per chi ne è il responsabile: bisogna sapere cosa fare con le compagnie assicurative e come gestire l'accaduto. Per fortuna, esiste uno strumento che nasce proprio per semplificare il più possibile il processo di denuncia. Questo è il cosiddetto “modulo blu”, noto anche come CAI – constatazione amichevole di incidente – o CID – convenzione indennizzo diretto.


Il modulo blu
Se l’incidente è imprevedibile, come dice il nome stesso, il farsi trovare preparati è una questione di accortezza. Per evitare inutili perdite di tempo e spese aggiuntive dovute al sinistro, infatti, è bene conservare nel vano oggetti del veicolo una o più copie del modulo blu, disponibile presso qualsiasi compagnia assicuratrice, e avere qualche nozione di base sulle modalità di compilazione.
Il modulo blu, infatti, permette di avere in un unico documento una visione completa e definita della scena del sinistro, con indicazione della dinamica con la quale si è verificato. Diverse sono le informazioni da inserire, ma alcune sono fondamentali: i dati di persone e veicoli coinvolti, quelli delle rispettive compagnie assicuratrici, la ricostruzione delle dinamiche dell’incidente, i danni riportati dalle vetture e, cosa da non sottovalutare, le dovute firme. In ogni caso, ricordatevi di utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro.
Come utilizzare correttamente il modulo blu? Aiutandoci con l'immagine soprastante, vediamo come compilarlo punto per punto senza sbagliare.


Dati Generali
● Punto 1 – Data: vanno indicate data e ora dell’incidente. Torna su
● Punto 2 – Luogo: il luogo dove è avvenuto il sinistro: comune, provincia, via e il numero civico più vicino. Torna su
● Punto 3 – Feriti: smarcare la casella “NO” se non ci sono stati feriti, barrare “SÌ” in caso di feriti anche lievi e compilare l’apposita sezione del modulo “Altre informazioni”. Torna su
● Punto 4 – Danni materiali: indicare se l’incidente ha provocato danni a “Veicoli oltre A e B”, coinvolgendo ad esempio un terzo veicolo, o ad oggetti, come recinzioni o altro. Smarcando il “SÌ”, per una o entrambe le opzioni, andranno indicati (sulla denuncia, a tergo) l’identità e l’indirizzo dei danneggiati. Torna su
● Punto 5 – Testimoni: vanno riportati cognome, nome, indirizzo e numero di telefono delle persone che hanno assistito al sinistro, se ci sono state, riportando chiaramente se si tratta o meno di passeggeri a bordo del veicolo A o B. Torna su


Dati specifici per ciascun veicolo
● Punto 6 - Contraente/Assicurato: dal certificato di assicurazione vanno recuperati i dati corretti del contraente della polizza: cognome, nome, codice fiscale (o partita IVA), indirizzo di residenza con comune, provincia, via e numero civico, il CAP, lo Stato di residenza e un recapito telefonico o e-mail. Torna su
● Punto 7 – Veicolo: specificare la tipologia del veicolo coinvolto (es. auto o moto) o se si tratta di un rimorchio. Vanno poi indicati marca e tipo (solo per i veicoli a motore), numero di targa o telaio e stato di immatricolazione. Torna su
● Punto 8 - Compagnia d’assicurazione: dal certificato di assicurazione vanno copiati i seguenti dati: denominazione della compagnia, numero di polizza o carta verde con relativo periodo di validità, agenzia (ufficio o intermediario) con denominazione e recapiti. Indicare se la polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo (garanzia accessoria). Torna su
● Punto 9 – Conducente: la persona che guidava l’auto al momento dell’incidente può non coincidere con l’intestatario della polizza, in ogni caso vanno riportati tutti i dati del conducente, inclusi il numero e il tipo di patente (categorie A, B, ecc) e il periodo di validità. Torna su
● Punto 10 - Indicare con una freccia il punto d’urto iniziale del veicolo: si tratta del dato principale nella ricostruzione della dinamica dell’incidente, in quanto ci dice come ha avuto inizio. Nel caso A abbia tamponato B, ad esempio, A metterà una freccia sulla parte anteriore dell’auto e B su quella posteriore. Torna su
● Punto 11 - Danni visibili al veicolo: ciascun conducente riporterà i danni più evidenti che ha subito il proprio veicolo. Torna su
● Punto 12 - Circostanze dell’incidente: si tratta di 17 opzioni a risposta chiusa che ciascun conducente può smarcare per descrivere l’attività svolta al momento dell’incidente, cancellando quelle non corrette. Attenzione a non creare confusione: sbarrando entrambi la prima opzione, ad esempio, figurerà che entrambi i veicoli erano in sosta! Torna su
● Punto 13 – Grafico dell’incidente al momento dell’urto: qui si richiede uno schema grafico dell’incidente e non un disegno articolato: vetture stilizzate e frecce consentiranno di ricostruire il tracciato delle strade, la direzione di marcia di A e B, la posizione al momento dell’urto, i segnali stradali e i nomi delle strade. Torna su
● Punto 14 – Osservazioni: si tratta di note aggiuntive che ciascun conducente può inserire per corredare il modulo di ulteriori informazioni utili alla ricostruzione dell’accaduto. Torna su
● Punto 15 - Firma dei conducenti: la presenza di entrambe le firme dei conducenti attesta la validità del documento. Torna su


Modulo Altre Informazioni:
Qui va indicato se c’è stato l’intervento delle Autorità, specificando se si è trattato di Carabinieri, Polizia o Vigili Urbani. Ciascun conducente, inoltre, deve riportare i dati di riconoscimento di eventuali testimoni e/o feriti, e del proprietario del veicolo, solo se diverso dal contraente/assicurato.
Perché il modulo blu è così importante?
Perché permette di semplificare e velocizzare le pratiche per il risarcimento dei danni: in caso di danno subito, e di accordo tra le parti per la sottoscrizione della constatazione amichevole, la richiesta viene inviata direttamente alla propria assicurazione, e non a quella del veicolo responsabile del sinistro. Vi sarà quindi un risarcimento diretto e più veloce.


Se manca l'accordo tra le parti
Qualora non ci fosse accordo tra le parti e vi fosse solo la firma di uno dei conducenti, il modulo blu andrà comunque compilato e consegnato alla nostra sede e provvederemo ad inviarlo alla propria assicurazione: in questo caso, il documento varrà come denuncia di sinistro.
Per tutelarsi maggiormente, è consigliabile aggiungere al modulo blu ogni possibile altra prova che attesti la propria “versione dei fatti”: testimonianze scritte, reperti fotografici, eventuale indicazione delle autorità – polizia municipale, carabinieri o polizia stradale – che sono intervenute dopo l’incidente.

 


Vademecum della liquidazione
Indicazioni e chiarimenti sulla composizione del risarcimento del danno da circolazione stradale.
 
COS'E' IL RISARCIMENTO? E' l'importo complessivo che la Compagnia di assicurazioni corrisponde al danneggiato per risarcirlo dei danni subiti e delle spese sostenute in un incidente.


COM'E' COMPOSTO IL RISARCIMENTO? Può essere composto da 3 voci principali: A) DANNO MATERIALE: è il danno al veicolo (motociclo, automobile, ciclomotore, bicicletta, ecc.). B) DANNO DA LESIONI o DANNO ALLA PERSONA: è la menomazione temporanea e/o permanente all'integrità psico-fisica della persona. E' un risarcimento che spetta indipendentemente dal reddito del danneggiato. C) SPESE: spese relative alle voci sopraindicate.


COME SI COMPONE IL "DANNO ALLA PERSONA"? può essere composto da: < IT (Inabilità Temporanea): sono i giorni di "malattia" del danneggiato (cioè quelli riconosciuti dal medico-legale come conseguenza dell'incidente e che non sempre coincidono con i giorni di assenza dal lavoro e/o con i giorni delle varie certificazioni presentate). > IP (Invalidità Permanente Biologica o danno permanente biologico): è la menomazione psicofisica permanente subita dal danneggiato espressa in punti percentuali di invalidità. Viene accertata da un medico legale a guarigione avvenuta e rappresenta la menomazione che non potrà più migliorare. Una tabella di riferimento è stata stilata dal Ministero della Salute secondo l'indicazione dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni i cui importi variano col variare dell'età del danneggiato e della gravità del danno subito.
 

COSA SI INDICA CON LA VOCE "SPESE"? Si tratta del rimborso delle spese (attestate da documento fiscalmente valido) che vengono valutate come inerenti all'incidente e strettamente necessarie come ad esempio il traino e recupero del veicolo non più marciante oppure le spese mediche e per medicinali necessari per curare la lesione subita nell'incidente.


I GIORNI DI MALATTIA (inabilità temporanea) SONO TUTTI UGUALI? No, infatti esistono diverse tipologie di IT e sono: > ITT Inabilità Temporanea Totale: cosiddetta malattia al 100% cioè quando il lesionato non può dedicarsi a nessuna altra attività se non alle proprie cure; si tratta ad esempio del periodo di ricovero ospedaliero, oppure della malattia a casa che richieda però l'assoluto riposo totale per esempio per fratture e gesso che non permettono neppure di alzarsi dal letto. > ITP Inabilità Temporanea Parziale: è il caso più frequente di malattia che limita la vita di tutti i giorni ma non in maniera "totale". I giorni vengono espressi in percentuale (ITP al 75%, al 50%, al 25%) a secondo delle incapacità di potersi dedicare alle proprie attività quotidiane. Quindi i primi giorni di malattia di solito saranno al 75% e andranno scalando a mano a mano che la persona si riprende dalla malattia e migliora il proprio stato fino alla guarigione. Chiaramente i giorni di Inabilità totale saranno riconosciuti al 100% mentre quelli parziali a seconda della % espressa dal medico che li valuterà.


COS'E' IL "CONCORSO DI COLPA"? Nella circolazione di veicoli a motore si parte dal principio stabilito nel Codice Civile all'art. 2054 e seguenti, che stabilisce che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a cose o persone se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Inoltre nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Quindi in assenza di elementi che possano far propendere per una o l'altra parte (Verbale delle Autorità di Polizia, testimoni oculari a favore di una sola parte, ecc.) la responsabilità si presume concorsuale (cioè causata in parte uguale da ciascuno dei conducenti che non possa provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno).
 


Cosa fare in caso di sinistro
Scopri cosa devi fare………
 
La prima cosa da fare, se sei un UOMO e la controparte è una DONNA, chiedile scusa e invitala a cena per compilare il "modulo blu"...é assolutamente vietato chiedergli immediatamente il suo numero di telefono. Magari è consigliabile scrivergli il tuo su un bigliettino volante. Se invece sei DONNA e la controparte è un UOMO fatti vedere, anche se hai torto, molto arrabbiata e che la tua manovra, anche se scorretta, è da perfetta automobilista. Al 99% ti firmerà il "modulo blu" che il tutto è avvenuto sotto la sua piena responsabilità anche se aveva la ragione al 100%. Sarà probabile che ti possa invitare a cena.... resisti e accetta solo dopo che avrà firmato il CID.


VERIFICATE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA SUL LUOGO DELL'INCIDENTE >> Accendete immediatamente le luci d'emergenza e sistemate il triangolo alla giusta distanza dal luogo dell'incidente, al fine di evitare ulteriori danni alle persone già coinvolte o ad altre che sopraggiungeranno.


PRONTO SOCCORSO >> Se vi sono feriti, è Vostro dovere assisterli. Chiamate l'ambulanza e la Polizia, o incaricate qualcun altro di farlo, segnalando il luogo esatto dell'incidente e il tipo di lesioni subite dalle persone coinvolte. Non spostare i veicoli.


ANNOTATE I DATI >> Prendete nota del nome e dell'indirizzo dell'altro conducente, del proprietario del veicolo, della Compagnia d'Assicurazione e della targa del veicolo, o dei veicoli coinvolti nell'incidente. Qualora si trovi subito l'accordo sulla responsabilità, compilate insieme il CID.


NON ALTERATE LE PROVE >> Le tracce lasciate dall'incidente non devono essere eliminate o coperte prima che sia stato stabilito quanto accaduto. Disegnate uno schizzo della dinamica dell'incidente e, se possibile, fotografate la scena. Qualora ci siano, annotate i dati anagrafici dei testimoni.


VERIFICATE LE CONDIZIONI DEL VEICOLO >> Prima di ripartire accertatevi che la vettura sia in condizioni di sicurezza. Verificate lo stato degli indicatori di direzione, delle luci, delle gomme e dei freni. Se non ci sono le condizioni legali e di sicurezza per far circolare la vettura CHIAMATECI.......


CHE COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE CON UN VEICOLO IMMATRICOLATO IN UN ALTRO STATO >> Chiedete la "carta verde" (il documento di assicurazione del veicolo). Si tenga presente, tuttavia, che in molti paesi questo documento non è più obbligatorio.


CHE COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE ALL'ESTERO >> Le regole in vigore nel nostro paese vanno seguite anche all'estero. In ogni caso va presentato un rapporto alla Polizia locale ed è assolutamente indispensabile fornire i seguenti dati per ottenere dall'Assicurazione il risarcimento dei danni subiti dal veicolo: - il nome e l'indirizzo di tutte le persone coinvolte nell'incidente - una copia del verbale di Polizia - se necessario, l'indirizzo del tribunale competente e il numero del fascicolo.


ATTENZIONE >> è bene ricordare che, se si è coinvolti in un incidente all'estero, le procedure e le prassi possono essere diverse da quanto ci si possa comunemente attendere. Per esempio, in molti paesi possono essere necessari diversi mesi per compilare il verbale di un incidente. In altri vige addirittura la prassi di arrestare la persona coinvolta che ha provocato lesioni personali, fino al momento in cui un tribunale non stabilisca le effettive responsabilità. Se vi doveste trovare in una situazione del genere, tentate di mettervi in contatto con il rappresentante consolare del Vostro paese. Questi Vi aiuterà a decidere se sia opportuno affidare la difesa del Vostro caso ad un avvocato prima di tornare nel Vostro paese. Non abbandonate il Vostro veicolo incidentato all'estero. In alcuni paesi si corre il rischio di pagare una multa doganale molto elevata. Prima di partire é opportuno informarsi sulle regole vigenti nel paese di destinazione, in modo da poter prendere le disposizioni del caso.


IN SINTESI: 1) Se hai la possibilità scatta una foto anche con il cellulare alle auto prima di spostarle 2) E' necessario compilare il "modulo CID" (modulo di constatazione amichevole) in tutte le sue parti (chiamaci se occorre aiuto nella compilazione). 3) In alternativa, se sei sprovvisto del "modulo CID" raccogli tutti i dati necessari e fatti firmare una dichiarazione sulla dinamica. 4) E' importante che il "modulo CID" sia firmato da entrambi i conducenti alla quale vanno due copie del modulo a entrambi, di cui una è personale da non consegnare in assicurazione. E' importante riportare in particolare: nome e cognome; via, città, stato; telefono; targa auto controparte; modello auto controparte; assicurazione controparte; scadenza polizza controparte; n. polizza controparte. 5) Verifica la presenza di testimoni. 6) Contattaci entro 3 gg dall'incidente e consegnaci tutta la documentazione in tuo possesso. IN CASO DI DISACCORDO: se l'altro conducente non collabora e non vuole compilare il "modulo CID", rileva la targa della sua vettura e prendi nota della sua Assicurazione che risulta dal contrassegno esposto sul parabrezza. Se necessario richiedi l'intervento delle autorità. E' un tuo diritto. Se presenti, prendi il nominativo dei testimoni e possibilmente scatta una foto, anche con il cellulare, alle auto prima di spostarle.


CARROZZERIA R DUE, un valido punto di riferimento. In caso di incidente potrai rivolgerti direttamente a noi per la valutazione e la predisposizione della richiesta danni, oltre che per la riparazione della tua auto. Potrai ritirare l'auto al termine della riparazione senza anticipo di denaro (il sinistro deve essere attivo, con chiara attribuzione della responsabilità. In ogni caso ci riserviamo la facoltà di richiedere le garanzie che riteniamo opportune e di rifiutare l'accettazione del credito). Avrai a disposizione la necessaria assistenza qualificata. A tua disposizione innumerevoli servizi accessori. Riparazione garantita eseguita da personale qualificato. Non per ultima la certezza che chi ti ha riparato l'auto ed attende PER TE il tuo rimborso assicurativo tutela il tuo intere


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Sai come comportarsi in caso di incidente?
Quando siamo vittima di un incidente automobilistico è importante conoscere come comportarsi.
 
Come comportarsi in caso di incidente? Può capitare di essere coinvolti in un sinistro, in questi casi è necessario individuare senza dubbio alcuno l’onere della colpa dello scontro tra le vetture.  Sia che la colpa sia la tua o che tu abbia diritto ad un risarcimento, perchè non sei responsabile, è indispensabile badare ad ogni singolo particolare, per scansare fastidiosi eventi imprevedibili. Quindi sarà indispensabile quantificare i danni causati e verificare le conseguenze assicurative.


Ecco una piccola guida da seguire su come comportarsi in caso di incidente automobilistico:
• Dovrai comunicarci che hai causato un incidente stradale: basterà compilare il modulo blu di constatazione amichevole e recapitarlo presso la nostra sede.
• Il bonus-malus è la tipologia di assicurazione più diffusa per gli autoveicoli e motoveicoli oggi in circolazione: con questa sistema assicurativo l’ammontare del premio da pagare annualmente sarà determinata dalla modalità di guida del proprietario nel corso del tempo, tramite l’individuazione di una classe di merito. Se provochi un sinistro, verrai punito e quando rinnoverai annualmente la tua assicurazione pagherai un premio maggiore (quindi la tua classe di merito peggiorerà).
• In caso di incidenti sarai penalizzato con due peggioramenti: il primo peggioramento riguarderà la classe di merito universale che parte dal numero 14 (ma va da 1 a 18). Il secondo peggioramento riguarderà la classe di merito di ogni compagnia, che utilizza delle proprie tabelle, con categorie che vanno da 1 a 80 e varie sottocategorie (1a, 1b, 1c, ecc.).
• Il cliente sarà rimborsato dall’agenzia di chi è stato vittima del danno: la tua assicurazione però dovrà riconsegnare all’azienda la somma erogata, perciò incrementerà la polizza a tuo carico. Se la polizza da pagare risulterà troppo salata potrai chiedere ad altre agenzie dei nuovi preventivi, per controllare se puoi risparmiare.
• Ricorda che basta poco per peggiorare la tua classe di merito: non appena causerai un incidente automobilistico, la tua classe di merito crollerà improvvisamente, determinando una crescita esponenziale della tua polizza assicurativa. Se invece non causerai incidenti risparmierai poco, ma appena commetterai un errore arriverà una polizza salatissima da pagare. Purtroppo la legge lascia molta libertà alle compagnie assicurative, che infatti guadagnano miliardi di euro annualmente.
• Le conseguenze saranno le stesse sia se tamponi una utilitaria o una macchina di lusso: infatti alla fine dell’anno la tua classe di merito crollerà e dovrai pagare una polizza molto più salata.
• Alcune assicurazioni permettono di conservare la propria classe di merito nel caso in cui l’assicurato si obblighi nel contratto stipulato con la compagnia a risarcire l’agenzia: questa opzione potrà essere esercitata anche se si sceglie la disdetta e si passa con un’altra agenzia. Quindi pagando il danno alla compagnia, non scenderai con la classe di merito, sarà il tuo assicuratore a comunicarti se ti conviene economicamente.

 


RC auto e moto
Alcuni consigli per risparmiare
 
Il premio RC Auto è una voce importante del bilancio delle famiglie italiane, che spendono in media 650 € l’anno per assicurare la propria auto. Risparmiare si può: ecco alcuni consigli per sottoscrivere una polizza RC Auto davvero conveniente, spendendo fino a 500€ in meno.


Cos’è la RC Auto?
La Responsabilità Civile Autoveicoli, anche nota come RC Auto o RCA, è la polizza assicurativa obbligatoria per i veicoli a motore circolanti su strada. Stipulabile solo presso le compagnie di assicurazioni autorizzate, la RC Auto ha la funzione di coprire gli eventuali danni causati dall’autoveicolo a persone o cose per una cifra limite, detta massimale.


Come viene calcolata?
Il premio RC Auto viene calcolato dalle compagnie assicurative in base alle probabilità che ha il conducente del veicolo di provocare incidenti. Si tratta di una stima quindi, basata sui precedenti alla guida e su una serie di dati oggettivi, come la potenza del veicolo, e soggettivi, come l’età e la città di residenza.


1) Cambiare assicurazione conviene.
In Italia sono presenti più di 40 compagnie assicurative, e le loro tariffe cambiano continuamente. Per assicurarti sempre al prezzo migliore, valuta ogni anno le offerte delle principali compagnie assicurative del mercato. La prima proposta che ricevi non è necessariamente quella giusta: ogni anno i prezzi cambiano e assicurarsi con una nuova compagnia è quasi sempre la scelta più conveniente. Cambiare è facile: non serve la disdetta. A partire dal 2013 è abolito il tacito rinnovo. Di conseguenza, non è più necessario disdire la polizza per cambiare compagnia: è sufficiente aspettare la scadenza del vecchio contratto. Questo significa che puoi assicurarti con un’altra compagnia senza fornire nessun preavviso né inviare la disdetta: non esiste più nessun vincolo con la tua attuale compagnia.
Per cambiare assicurazione auto non devi dare disdetta alla compagnia attuale.


2) Confronta i prezzi.
Hai deciso di cambiare compagnia ma non sai come individuare la più conveniente? Il modo migliore per trovare l’assicurazione più vantaggiosa è confrontare tutte le offerte sul mercato. Oltre al prezzo, però, è consigliabile valutare anche altri elementi per scegliere la copertura migliore per le proprie esigenze al giusto prezzo.
Quali elementi confrontare?
Prezzo: scegli il più basso a parità di servizi e garanzie offerti: vale la pena spendere qualche minuto per verificare i dettagli dei preventivi confrontati.
Massimali: a parità di prezzo, confronta sempre i massimali proposti. I massimali minimi previsti dalla legge sono di 1 milione di euro per i danni alle cose e di 5 milioni di euro per i danni alle persone. Se vuoi garantirti maggiore tranquillità, puoi scegliere una polizza che ti garantisce un massimale più alto a fronte di un premio leggermente maggiorato.
Franchigia: alcune compagnie prevedono la possibilità di uno scoperto franchigia a fronte di un premio più basso. Tuttavia, spesso la convenienza è solo apparente: per risparmiare poche decine di euro sul premio assicurativo, si rischia di avere uno scoperto franchigia di alcune centinaia di euro.


3) Attestato di Rischio: cos’è e come utilizzarlo?
L'attestato di rischio è il documento che contiene la tua storia assicurativa relativa agli ultimi cinque anni: tutti gli incidenti in cui sei stato coinvolto, la Classe di Merito di provenienza e quella assegnata per l’anno successivo. Dal 1° luglio 2015 l'attestato di rischio non viene più inviato a casa in formato cartaceo, ma è disponibile online sul sito web della propria compagnia assicurativa, in un’area riservata dove l’assicurato può consultarlo in qualsiasi momento. Se decidi di cambiare compagnia assicurativa, non devi fare altro che stipulare una nuova polizza, senza necessità di inviare una copia dell'attestato di rischio cartaceo alla nuova compagnia per permetterle di verificare i tuoi dati. Difatti, le imprese di assicurazione acquisiscono tutte le informazioni direttamente da una banca dati degli attestati di rischio gestita dall'ANIA e controllata dall'IVASS, dove possono reperire autonomamente la tua storia assicurativa.
Se l’attestato di rischio elettronico non è disponibile online almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza contatta la compagnia assicurativa. Per il calcolo del premio assicurativo, le compagnie necessitano dei tuoi dati personali, di quelli del veicolo e della tua storia alla guida dell’auto: anche se non sei più tenuto a fornire personalmente questi dati, verifica sempre che l’attestato di rischio di rischio sia correttamente aggiornato e presta particolare attenzione al momento dell’inserimento del numero di targa e del numero di sinistri in cui sei stato coinvolto negli ultimi 5 anni. Se acquisti una polizza con dati errati, la compagnia provvederà in un secondo momento ad aggiornare il contratto con le informazioni corrette. Questo potrebbe tradursi una cifra aggiuntiva da pagare, o in un rimborso da parte della compagnia.


4) Fai attenzione alla Classe di Merito: inserisci quella Universale di assegnazione
Per ottenere preventivi corretti, inserisci sempre la Classe di Merito Universale. La Classe di Merito Universale è uguale per tutte le compagnie: viene assegnata seguendo regole condivise, e permette di trasferire la propria situazione assicurativa da una compagnia all’altra. La classe di merito interna viene invece assegnata secondo regole stabilite internamente dalle singole compagnie: è utilizzata soltanto per determinare il premio assicurativo. Non confondere la Classe di Merito Universale con la classe interna alla compagnia. Nell'attestato di rischio, la Classe di Merito Universale è segnalata con la sigla CU. Se non hai fatto incidenti nell’ultimo anno, la classe di assegnazione è data dalla CU di appartenenza -1 classe. Se invece hai fatto incidenti con colpa nell’ultimo anno, alla CU di appartenenza dovrai aggiungere +2 classi.


5) Garanzie accessorie: valuta quali scegliere.
Più economico non significa sempre più conveniente, ma attenzione a scegliere le giuste garanzie accessorie: presta sempre attenzione al rapporto costi/utilità.
Infortuni conducente: Risarcisce il conducente del veicolo, l'unica persona non assicurata dall'RCA, in caso di incidente con colpa.
Furto e Incendio: Ti risarcisce in caso di furto del veicolo o in caso di danni provocati nel tentato furto e in caso di incendio, rapina, scoppio, esplosione o azione da fulmine. (dipende dal valore dell'auto)
Kasko a collisione: Ti risarcisce per i danni alla tua auto in caso di sinistro con colpa con altri veicoli. (dipende dal valore dell'auto)
Cristalli: Ti risarcisce per la rottura dei cristalli del veicolo da persone o imprevisti
Eventi naturali: Ti rimborsa i danni subiti dall'auto causati da un evento naturale (es. grandine).


6) Fai attenzione alla data di decorrenza.
Informati bene sulla scadenza della tua attuale polizza e inserisci i dati corretti per evitare brutte sorprese, come pesanti multe e il sequestro del veicolo. Ricorda che la nuova assicurazione deve essere valida dalla mezzanotte del giorno in cui il vecchio contratto si conclude.
Esempio: se indichi il 12 maggio come data di decorrenza, sarai coperto dalle 00.00 del 12 maggio. Questo significa che potrai circolare liberamente dalla mattina del 13 maggio.


7) Legge Bersani: cos’è e chi ne ha diritto.
Grazie alla Legge Bersani, se acquisti un veicolo nuovo o usato puoi beneficiare di una classe di merito inferiore a quella di ingresso (14esima) e risparmiare sull’assicurazione. È sufficiente rispettare i seguenti requisiti:
● Il proprietario dell’auto da assicurare e quello dell’auto già assicurata coincidono.
● Il proprietario dell’auto da assicurare è un familiare convivente di quello dell’auto già assicurata, risultante nello Stato di Famiglia.
● Il veicolo, acquistato nuovo o usato, non è mai stato assicurato dal nuovo proprietario.
● La polizza da cui ereditare la classe di merito è attiva: non puoi acquisire la classe di merito da una polizza sospesa o scaduta.
● Il veicolo da assicurare è della stessa tipologia di quello già assicurato: non è possibile, ad esempio, trasferire la classe di merito da un’auto a una moto.
● Entrambi i veicoli sono intestati a una persona fisica: le aziende non possono usufruire della Legge Bersani.


8) Preferisci il pagamento annuale.
Il risparmio sulla RC Auto passa anche dalla modalità di pagamento scelta per il premio assicurativo. Il pagamento annuale resta la scelta più conveniente per l’assicurato: la rateizzazione (tipicamente semestrale, ma non sono rari i casi di rate trimestrali o quadrimestrali) comporta quasi sempre delle spese aggiuntive, che risulteranno in un premio più alto. Scegliendo il pagamento frazionato, il prezzo della polizza aumenta fino al 7%.


9) Approfitta delle promozioni.
Molte compagnie prevedono delle promozioni interessanti che permettono di risparmiare sulla polizza Rc Auto. Quando confronti i preventivi delle assicurazioni, considera eventuali sconti legati alle offerte del momento: ad esempio, molte compagnie applicano uno sconto se acquisti la polizza con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza e scegli il pagamento con carta di credito.

 


Cambiare Compagnia Assicurativa
Una procedura semplice con l’abolizione del tacito rinnovo
 
Passare a una nuova compagnia assicurativa è una procedura estremamente semplice. Grazie alle modifiche alle normative in vigore dal mese di dicembre 2012, le compagnie assicurative non richiedono più la disdetta della polizza, poiché la clausola di tacito rinnovo (ossia il rinnovo automatico alla scadenza) è stata abolita: per disdire il contratto di assicurazione, è sufficiente far scadere la polizza attiva.


Per cambiare assicurazione auto non devi dare disdetta alla compagnia attuale.
Il nuovo art. 170-bis del Codice delle assicurazioni private prevede infatti l’abolizione delle clausole di tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per veicoli a motore e natanti, e degli eventuali contratti stipulati in abbinamento. Sempre secondo la nuova normativa, il contratto di RC auto potrà avere una durata massima di 12 mesi, e le eventuali clausole contrarie alle nuove disposizioni introdotte saranno nulle.


Per rinnovare la polizza con la compagnia con cui sei attualmente assicurato, devi fornire il tuo consenso esplicito: se questo non avviene, puoi scegliere di assicurarti con un’altra impresa senza fornire nessun preavviso né inviare la disdetta. e decidi di cambiare compagnia assicurativa, devi solamente stipulare una nuova polizza, senza più bisogno di inviare una copia dell'attestato di rischio cartaceo alla nuova compagnia per permetterle di verificare i tuoi dati. Infatti, dal 1° luglio 2015 è disponibile esclusivamente in formato elettronico e le imprese di assicurazione acquisiscono tutte le informazioni direttamente da una banca dati degli attestati di rischio gestita dall'ANIA e controllata dall'IVASS, dove possono reperire autonomamente la tua storia assicurativa.


Se l'attestato di rischio non è disponibile online almeno 30 giorni prima della scadenza, contatta la tua assicurazione.
Il pagamento della nuova polizza va effettuato entro la data di scadenza della polizza in corso. In questo modo non si rischierà di restare “scoperti”, e il nuovo contratto si attiverà automaticamente alla scadenza dell’assicurazione attuale. Presta sempre attenzione alla data di decorrenza del contratto, per non rischiare di incorrere in conseguenze anche gravi derivanti dalla circolazione senza la copertura assicurativa obbligatoria per legge.

 


Tagliando elettronico di assicurazione
Cosa devi sapere
 
Tutti gli automobilisti italiani conoscono bene il contrassegno assicurativo, il tagliando quadrato che era esposto sul parabrezza delle vetture per attestare l’esistenza della copertura RC auto. Grazie alle norme in vigore dal 18 ottobre 2015, non esiste più l’obbligo di esporre il talloncino cartaceo: a bordo della propria macchina è sufficiente avere il certificato di assicurazione.


1) Cos’è il contrassegno assicurativo?
Il contrassegno assicurativo è il tagliando quadrato, generalmente di colore giallo, che si espone sul parabrezza della vettura assicurata per accertare l’esistenza della copertura RC auto e per identificare, in caso di incidente, il nome dell’impresa di assicurazione. Sul talloncino cartaceo sono visibili la targa del veicolo e la data di scadenza della polizza. Il tagliando non deve essere confuso con il certificato di assicurazione, di forma rettangolare, che si separa dal contrassegno. Il certificato di assicurazione è il documento che attesta l’assolvimento dell’obbligo di assicurazione e che deve essere tenuto tassativamente a bordo del veicolo. Tieni sempre a bordo il certificato di assicurazione. Se non lo fai puoi incappare in una multa.


2) Tagliando elettronico: cosa cambia dal 18 ottobre
Per gli assicurati, nei fatti, il cambiamento è minimo: l’unica novità è che dal 18 ottobre 2015 gli automobilisti non devono esporre sul parabrezza del proprio veicolo il tradizionale tagliando cartaceo, che certifica la corretta copertura assicurativa per la responsabilità civile, in quanto i controlli sulla RC auto sono divenuti elettronici. Paghi e sei a posto: con il tagliando elettronico non devi fare altro.


3) Perché passare ai controlli elettronici?
I controlli elettronici rendono più difficili le frodi assicurative. A differenza del talloncino cartaceo, infatti, il tagliando elettronico non può essere falsificato. Ciò garantisce a tutti una maggiore sicurezza sulle strade e, se tutti pagano l’assicurazione in maniera regolare, il premio assicurativo può diminuire. Chi fa un incidente con un’auto non assicurata, infatti, viene risarcito dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, finanziato con i contributi delle compagnie assicuratrici attive in Italia. Si tratta di un fondo che, quindi, è finanziato solamente dagli automobilisti che pagano regolarmente l’assicurazione. Maggiori controlli permettono di identificare chi non paga l’assicurazione e limitare la necessità di ricorrere al fondo, con minori costi per tutti. In Italia nel 2014 quasi 4 milioni di veicoli hanno circolato senza assicurazione.


4) Come avvengono i nuovi controlli?
I nuovi controlli avvengono attraverso la lettura elettronica della targa. La lettura può essere effettuata di persona dalle Forze dell’Ordine nel corso di un posto di blocco, oppure su segnalazione dei dispositivi elettronici di rilevazione a distanza come Autovelox, Telepass, Tutor e telecamere per le zone ZTL. Le informazioni raccolte sulla targa permettono di verificare in pochi secondi se essa è presente nella banca dati della Motorizzazione civile, dove sono inseriti tutti i dati relativi ai veicoli assicurati. Ogni volta che viene rinnovata o stipulata una nuova polizza, l’impresa di assicurazione trasmette i dati alla banca dati, denominata Sita, creata dall’ANIA per raccogliere tutte le informazioni relative alle coperture assicurative. Incrociando i dati contenuti nelle due banche dati, è possibile avere un quadro completo della situazione assicurativa del veicolo e verificare la regolarità della copertura.


5) Cosa fare con il tagliando cartaceo dal 18 ottobre?
Ho ricevuto il tagliando cartaceo dopo il 18 ottobre 2015: come devo comportarmi? Il classico tagliando di carta viene comunque consegnato agli assicurati in una prima fase di transizione e serve soltanto come promemoria personale. Fin dalla fase di transizione non si possono ricevere multe per la mancata esposizione del tagliando.


6) Cosa succede se si circola senza RC auto?
L’assicurazione RC auto è obbligatoria per legge. Chi circola sulle strade italiane senza aver stipulato l’apposita polizza, va incontro a una pesantissima multa da 841 a 3.366 euro, ma non solo. Se viene accertata la violazione, infatti, viene disposto anche il sequestro del veicolo e il suo trasferimento in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.


7) Come comportarsi in caso di incidente?
In caso di incidente per identificare la compagnia degli altri veicoli coinvolti è sufficiente chiedere all’altro conducente il certificato di assicurazione che attesta l’esistenza della copertura RC auto, oppure la polizza o la quietanza di pagamento, due documenti che, però, non devono essere obbligatoriamente a bordo del veicolo.
Il certificato di assicurazione deve sempre essere a bordo dell’auto.


8) Cosa fare quando si guida all’estero
A seconda del Paese in cui si circola, i documenti da avere obbligatoriamente a bordo cambiano:
● Nei paesi UE, più Andorra, Svizzera e Serbia, basta avere il certificato di assicurazione, che prova l’avvenuta sottoscrizione di un regolare contratto RC auto.
● Nei paesi extra UE è obbligatoria la Carta Verde.

 


L’attestato di rischio elettronico
Tutto quello che c’è da sapere
 
I titolari di una polizza Rc auto conoscono bene l'attestato di rischio, il documento in cui è descritta la storia assicurativa di ogni automobilista. Dal 1° luglio 2015 l’attestato di rischio è elettronico e consultabile esclusivamente online sul sito della propria compagnia assicurativa. Vediamo i punti più importanti di quello che c’è da sapere.


1) Attestato di rischio: cos'è?
L’attestato di rischio descrive la storia assicurativa dell’intestatario di una polizza RC auto. Tra i dati presenti vi sono la classe bonus-malus di appartenenza e gli eventuali incidenti accaduti negli ultimi cinque anni. Si tratta, quindi, di un documento fondamentale per stabilire il prezzo dell’assicurazione obbligatoria che ogni automobilista è tenuto a pagare ogni anno al momento della stipula della polizza, ed è pertanto opportuno verificare sempre che sia corretto e aggiornato.


2) Come leggere l’attestato di rischio?
Leggere l’attestato di rischio è una procedura semplice. Il documento è composto principalmente da due parti. Nella prima vi è l'indicazione della Classe Universale (CU) e sono indicati anche tutti i dati della vettura assicurata, il periodo di riferimento, la fascia di provenienza e quella di assegnazione normale. Nella seconda parte, quella con la tabella delle sinistrosità pregresse, è possibile leggere tutti i dati su eventuali incidenti avvenuti negli ultimi cinque anni, suddivisi in diverse sezioni a seconda se siano stati pagati con responsabilità principale o paritaria, riservati a persone oppure a cose. Infine un’ultimissima parte è riservata agli incidenti con concorso di colpa.


3) Cosa cambia per l’assicurato?
Per l’assicurato il cambiamento è puramente pratico. L’attestato di rischio, che le compagnie inviavano in formato cartaceo almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza al domicilio, dal 1° luglio 2015 è disponibile online sul sito web della propria compagnia assicurativa, in un’area riservata dove l’assicurato può consultarlo in qualsiasi momento. Se l’attestato di rischio elettronico non è consultabile online entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza contatta la compagnia di assicurazione.


4) Voglio cambiare compagnia assicurativa: come mi comporto?
Quando si cambia compagnia assicurativa non si è tenuti a consegnare il documento alla nuova compagnia, perché le imprese di assicurazione acquisiscono le informazioni direttamente da una banca dati degli attestati di rischio.


5) La banca dati degli attestati di rischio: come funziona?
La banca dati virtuale, gestita dall’ANIA e controllata dall’IVASS, raccoglie tutte le informazioni presenti negli attestati di rischio. Le compagnie, per non incorrere in sanzioni, devono obbligatoriamente trasmettere gli attestati di rischio elettronici almeno 30 giorni prima della scadenza dei contratti RC auto ai quali gli attestati stessi si riferiscono. Grazie alla banca dati la tua storia assicurativa è sempre accessibile alle compagnie di assicurazione.


6) Obblighi delle compagnie di assicurazione.
L’obbligo principale per le compagnie assicurative consiste nel dover trasmettere tempestivamente alla banca dati dell’ANIA i dati degli attestati di rischio dei propri clienti. Allo stesso tempo, sono tenuti a consultare la banca dati e ad acquisire il documento telematico prima di emettere una nuova polizza RC auto. Inoltre hanno l’obbligo di rendere disponibile l’attestato di rischio in un’area riservata sui rispettivi siti web.


7) Perché passare all’attestato elettronico?
Il passaggio dall’attestato di rischio cartaceo a quello elettronico permette di velocizzare le procedure di emissione delle polizze auto, fa risparmiare carta e contrasta la contraffazione dei documenti, con probabili benefici anche sulle tariffe della RC auto.


8) Dove trovo l'attestato elettronico?
Gli assicurati possono facilmente reperire l’attestato di rischio elettronico sul sito web della propria compagnia, in un’area riservata alle posizioni assicurative. Per accedere è sufficiente inserire delle semplici credenziali (username, password, ecc,) fornite dalla compagnia stessa. A richiesta gli assicurati possono scegliere se ricevere l’attestato anche tramite altre modalità online come posta elettronica, APP per dispositivi mobili e social network. Controlla sempre l'attestato di rischio e, se riscontri un errore, segnalalo subito alla tua compagnia o rischi di pagare un premio assicurativo più alto.


9) Cosa deve fare chi non utilizza internet?
Chi non utilizza internet può richiedere alla propria compagnia assicurativa una copia cartacea dell’attestato di rischio. Questa copia, però, ha una funzione soltanto informativa e non è valida per la stipula del contratto RC auto.


10) Cosa fare se l’attestato non è nella banca dati?
Se l’attestato di rischio non risulta nella banca dati dell’ANIA entro i termini previsti, è necessario sollecitare la propria compagnia assicurativa con una raccomandata a/r, ricordandosi di specificare in oggetto, in maniera estremamente chiara, il numero della polizza e la relativa scadenza.

 


Garanzie accessorie
Quali sono e a cosa servono?
 
Le garanzie accessorie sono delle coperture assicurative che è possibile aggiungere al momento della sottoscrizione della polizza RC Auto e polizza RC Moto. Per poter circolare su strada, la Legge italiana prevede che un veicolo a motore debba essere assicurato per la Responsabilità Civile Autoveicoli. La polizza RC Auto obbligatoria garantisce il risarcimento dei danni causati a persone o cose dal veicolo assicurato; ma cosa succede se si verificano situazioni o danni non coperti dalla RC auto? Per mettersi alla guida del proprio veicolo in tutta sicurezza, al momento della sottoscrizione della polizza RC Auto è possibile aggiungere delle garanzie accessorie: si tratta di coperture assicurative opzionali che consentono di assicurare anche la propria persona, e lo stesso veicolo, dai danni e dalle condizioni per cui non si è coperti dalla RC Auto, come per esempio incendi o furti, e garantirsi una tutela nel maggior numero di situazioni.


1) Assicurazione furto e incendio.
Cosa risarcisce la garanzia furto e incendio: la garanzia furto e incendio risarcisce l’assicurato in caso di sottrazione, danneggiamento e distruzione del veicolo, o di sue parti, a seguito di furto (totale o parziale) o rapina, anche se solo tentati, incendio. Sia il premio che l'indennizzo vanno calcolati in base al valore di mercato dell'auto nel momento in cui questa viene assicurata, da rinegoziare (al ribasso) di anno in anno. Per quanto riguarda il risarcimento, se il veicolo è stato sottratto o distrutto, l'assicurazione paga tutto il suo valore commerciale al momento del furto, mentre in caso di solo danneggiamento vengono rimborsate soltanto le parti danneggiate o sottratte. La polizza furto e incendio non copre la sottrazione degli oggetti che si trovano all'interno della vettura.
A chi è consigliata: la garanzia furto e incendio è particolarmente consigliata ai proprietari di auto e moto acquistate recentemente o di valore, e a coloro che lasciano spesso il veicolo parcheggiato in strada, soprattutto in orari notturni.


2) Assicurazione cristalli.
Cosa risarcisce: la garanzia cristalli indennizza le spese per la sostituzione o riparazione dei cristalli dell’autovettura a causa di rotture provocate da terzi o da eventi accidentali. Di regola bisogna sempre inviare alla propria Compagnia una prova del cristallo danneggiato, con la foto del danno avvenuto. Questa garanzia copre sia la sostituzione che la riparazione del vetro, ovviamente non solo il parabrezza ma anche il lunotto posteriore e i finestrini laterali. La scheggiatura sul parabrezza è riparabile nella maggioranza dei casi gratuitamente, non influendo sul premio o sul bonus/malus. Diverse Compagnie assicurative abbinano la garanzia cristalli all’assicurazione furto e incendio, mentre altre preferiscono inserirla nella polizza kasko, o venderla separatamente.
A chi è consigliata: la garanzia incendio è particolarmente consigliata ai proprietari di auto e moto acquistate recentemente, soprattutto se si tratta di veicoli a gas o a metano


3) Assicurazione Kasko.
La garanzia Kasko copre i cosiddetti danni propri, cioè quelli provocati al proprio veicolo. A differenza della RCA obbligatoria, che copre esclusivamente i danni causati a terze persone, la Kasko risarcisce quelli subiti dal proprio veicolo durante la circolazione su strada e non è legata alla responsabilità del conducente nell'incidente: ciò vuol dire che si ha diritto al risarcimento anche se l'incidente è stato causato dall'assicurato. La copertura della garanzia Kasko può anche essere estesa ad altri tipi di eventi, come quelli atmosferici. Generalmente è una polizza molto cara, vista l’ampia copertura che offre, ma può essere molto utile per tutelare veicoli nuovi o di elevato valore economico. Esistono due forme di kasko:
Kasko a valore intero;
Cosa risarcisce: è la polizza Kasko più costosa che si può trovare sul mercato assicurativo italiano perché non prevede limiti di copertura e non c'è un massimale al di sopra del quale il danno eccedente non venga risarcito, come accade invece per tutte le altre polizze Kasko. In qualunque danno possa incorrere il veicolo assicurato con la Kasko a valore intero durante la circolazione su strada, si ottiene quindi un risarcimento completo, a prescindere dalla sua entità.
A chi è consigliata: la garanzia Kasko a valore intero è particolarmente consigliata a ai proprietari di auto nuove e molto costose, o ai guidatori inesperti. Da sapere:
Kasko a primo rischio e Kasko a secondo rischio.
La kasko a valore intero può essere a sua volta "a primo rischio" o "a secondo rischio": vediamo le differenze:
● Kasko a primo rischio Viene stabilito un massimale, ovvero una cifra massima entro la quale si viene risarciti per danni causati al proprio veicolo.
● Kasko a secondo rischio Vengono stabiliti un massimale e una franchigia: il veicolo è garantito per i danni che sono compresi tra il massimale e la franchigia.
A seconda di come viene calcolata la cifra al di sotto della quale viene garantito il risarcimento, il rischio viene poi definito "assoluto" o "relativo":
● Rischio assoluto Il calcolo del massimale viene stabilito a prescindere dal valore commerciale del veicolo: la cifra viene stabilita al momento della stipula della polizza non tiene conto delle dell’usura e della svalutazione del veicolo.
● Rischio relativo Il massimale viene calcolato in termini percentuali rispetto al valore dell'automobile: la cifra verrà calcolata al momento del rimborso, tenendo conto dell'usura e della svalutazione del veicolo. Le polizze a primo e secondo rischio rappresentano un compromesso per chi vuole accedere ad una copertura kasko a prezzi più contenuti.
Mini Kasko;
Cosa risarcisce: è la forma meno estesa della kasko e rimborsa solo i danni propri derivanti da collisione con un altro veicolo identificato, cioè di cui si possiedono i dati della targa e gli estremi del guidatore. Si tratta quindi di una tipologia ristretta di polizza kasko, chiamata anche polizza collisione. A chi è consigliata: la garanzia mini kasko è particolarmente consigliata ai neopatentati o comunque a quelle persone che da un punto di vista statistico potrebbero incorrere in un numero di sinistri stradali superiore alla media.


4) Assicurazione infortuni conducente.
Cosa risarcisce: questa garanzia prevede una copertura per tutti gli infortuni subiti dall’assicurato, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale. È una polizza importante perché, in caso di incidente con colpa, la sola RCA non prevede il risarcimento per il conducente del veicolo. La garanzia infortuni conducente copre solitamente anche il decesso del conducente e l'invalidità permanente, oltre a tutte le spese sanitarie direttamente collegate al danno subito. Non tutti gli infortuni, tuttavia, sono necessariamente compresi nella polizza: è possibile che alcune Compagnie, ad esempio, rimborsino anche i colpi lievi subiti nel sinistro, mentre altre potrebbero non coprirli. La polizza infortuni conducente include anche un massimale e talvolta una franchigia.
A chi è consigliata: la garanzia infortuni conducente è particolarmente consigliata a guidatori con poca esperienza ma che utilizzano l’auto molto spesso.


5) Assicurazione Eventi Naturali
Cosa risarcisce: la garanzia eventi naturali copre i danni subiti dal veicolo a causa di situazioni atmosferiche gravi, come grandine, alluvioni o terremoti. In caso di distruzione o sottrazione totale del veicolo, all'assicurato viene corrisposto il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. In ogni caso, le Compagnie non sono costrette per legge a concedere questo tipo di garanzia, essendo un'assicurazione facoltativa non solo per l'assicurato ma anche per l'assicuratore. Gli eventi atmosferici previsti sono tempeste, bufere, uragani, grandinate, tifoni, frane, valanghe, alluvioni, inondazioni, trombe d'aria, slavine e danni generici causati da ghiaccio o neve. Sono esclusi eventi atmosferici legati agli incendi (che hanno una copertura a parte). La richiesta di risarcimento deve necessariamente essere accompagnata da una denuncia delle forze dell’ordine che attesti che la calamità sia effettivamente avvenuta, oppure si può fare riferimento alle rilevazioni dell'Osservatorio meteorologico più vicino.
A chi è consigliata: la garanzia eventi naturali è particolarmente consigliata a chi vive in alcune zone geografiche esposte, per la particolare natura del loro territorio, a possibili disastri atmosferici.


6) Assicurazione eventi Socio-Politici e Atti Vandalici
Cosa risarcisce: la garanzia eventi socio-politici e atti vandalici estende la copertura delle classiche assicurazioni auto garantendo il rimborso dei danni subiti dal veicolo assicurato nel corso di manifestazioni violente, sommosse, scioperi, atti di terrorismo e vandalismi. La copertura può essere estesa anche agli accessori di serie inclusi nel veicolo e a tutti gli optional. In base a quanto stabilito nel contratto, la Compagnia si riserva di rimborsare i danni parziali oppure la totale distruzione del mezzo, ma in ogni caso il risarcimento non supera il valore commerciale dell'auto o della moto al momento in cui si è verificato l'evento. Oltre al massimale viene spesso stabilita anche una franchigia.
A chi è consigliata: la garanzia eventi socio-politici e atti vandalici è particolarmente consigliata a chi vive in città che sono spesso teatro di grandi manifestazioni politiche e sociali.

 


Acquistare o cambiare un’auto
Come attivare la polizza
 
Quando si cambia auto sorgono una serie di dubbi riguardanti la polizza assicurativa: come faccio a trasferirla sulla nuova auto? Devo farne una nuova? Cosa succede alla classe di merito? E se le tengo tutte e due? Le alternative sono due: o si trasferisce la polizza stipulata sul vecchio veicolo a quello nuovo, una volta effettuato il trasferimento di proprietà, oppure si eredita la classe di merito sul nuovo veicolo mantenendo in circolazione il vecchio grazie alla legge Bersani. Acquistare un veicolo: come attivare la polizza: Nel momento in cui si acquista un’automobile e avviene il passaggio di proprietà, scatta per tutti i proprietari l’obbligo di sottoscrivere l’assicurazione sulla Responsabilità Civile Autoveicoli, necessaria per risarcire eventuali danni causati a terzi mentre ci si trova alla guida.
Che si tratti di un’auto nuova o usata, l’automobilista può richiedere il trasferimento della polizza alla propria compagnia assicurativa o decidere di stipularne una nuova, a patto di rispettare alcune semplici procedure e fornire tutta la documentazione necessaria. L’Attestato di Rischio, in corso di validità, è il lasciapassare per una gestione senza intoppi della pratica.


1) Il prezzo della polizza.
Le compagnie assicurative italiane offrono polizze RC auto che si adattano a profili differenti e si collocano su fasce diverse: l’importo dei premi varia in base alla compagnia e anche a numerosi parametri tecnici:
Dati del veicolo: ad automobili più potenti corrispondono spese superiori, ma non solo, anche il modello di auto può corrispondere ad un rischio più o meno elevato di incorrere in un sinistro;
Dati anagrafici: l’età, l’esperienza di guida, la residenza, i punti-patente e altri fattori come l’uso che farà dell’automobile e il numero di guidatori che useranno il veicolo;
Dati assicurativi: la storia dell'auto, il numero di sinistri provocati negli anni, determinano la virtuosità di un guidatore.


2) I documenti da fornire.
Le informazioni che vanno rilasciate alle assicurazioni per acquistare la polizza sono:
Dati personali: per capire l'esperienza del guidatore e quindi il grado di affidabilità sulle strade;
Dichiarazione di stabile residenza: solo nel caso in cui si decida di applicare la legge Bersani;
Dati dell’auto: il numero di targa, l’allestimento dell’auto e l’utilizzo del veicolo.


3) La classe di merito.
La classe di merito è la posizione dell’assicurato attribuita dalla compagnia assicuratrice. Nel caso si acquisti un'auto nuova o usata, può essere attribuita in tre modi diversi:
Legge Bersani: si potrà ereditare la classe di merito di un familiare convivente entro 12 mesi dall'acquisto dell'auto. In questo caso sarà necessario comunicare i dati personali e quelli dell'auto.
14a classe: si può partire dalla classe base, ovvero la 14a, presentando dati dell'auto e del proprietario.
Continuità: sfruttando la classe di merito già posseduta in precedenza, per continuità si può mantenere la stessa, presentando dati dell'auto, del proprietario e Legge Bersani.


4) Legge Bersani: i vantaggi.
La Legge Bersani, o Legge n° 248 del 4 agosto 2006, rappresenta una concreta opportunità di risparmio per i componenti di un nucleo familiare, riconosciuto dallo Stato di Famiglia, che possono acquisire la stessa classe di merito di un veicolo già assicurato dallo stesso soggetto o da un familiare convivente. Per usufruire dei vantaggi riservati ai familiari conviventi, il veicolo deve essere della stessa categoria di quello da cui erediterà la classe di merito (esempio: sì auto-auto, no auto-moto), e non deve essere stato già assicurato dal nuovo proprietario. Inoltre, la classe di merito può essere ereditata soltanto da una polizza attiva. Se i parametri vengono rispettati, per vedersi riconosciuta la classe di merito con la Legge Bersani sarà sufficiente recarsi dalla compagnia assicurativa con la copia dello Stato di Famiglia, l’attestato di rischio della persona da cui si vuole ereditare la classe di merito, il libretto di circolazione e il passaggio di proprietà del veicolo da assicurare.


5) Assicurazione e neopatentati.
In passato l’assicurazione per i neopatentati alle prese con la prima auto rappresentava un costo quasi proibitivo. Oggi il diffuso calo dei premi, soluzioni appositamente studiate dalle compagnie e i vantaggi della Legge Bersani consentono ai neopatentati di usufruire di condizioni più vantaggiose. Limitazioni per i neopatentati: per i primi 12 mesi successivi al conseguimento della patente, i neopatentati non possono guidare auto con un rapporto potenza/tara superiore a 55 kW/t, e con una potenza assoluta superiore a 70 kW. abile. Da sapere: Come si calcola la potenza specifica (PS) dell’autoveicolo? Si divide la potenza espressa in kW per la tara del veicolo espressa in tonnellate: i dati sono ricavabili dalla carta di circolazione. Esempio: per un’autovettura di 46 kW e tara 900 kg otterremo seguente risultato: 46/0,9 = 51,1 kW/t.
L’auto rientra nel limite dei 55 kW/t, quindi può essere guidata da un neopatentato.


6) Auto nuova o usata: cosa cambia?
Complice la crisi economica, il mercato delle automobili usate in Italia è in costante crescita. Se con l’usato si risparmia sul costo della vettura, dal momento del passaggio di proprietà si rischia però di cadere in una serie di spese non contemplate in caso di auto nuova, soprattutto se non si ha una storia assicurativa alle spalle.
Auto nuova: oltre a dover fornire tutte le informazioni descritte al punto 2, non essendo presente una storia assicurativa precedente, si procederà da zero. Si potrà usufruire della Legge Bersani, entro 12 mesi dall'acquisto, mentre in alternativa si può scegliere di partire dalla 14a classe.
Auto usata: se si acquista un’auto usata, dopo aver effettuato il passaggio di proprietà, il valore della RC auto dipenderà dalle caratteristiche del veicolo e del nuovo conducente. Anche in questo caso, si potrà usufruire della Legge Bersani entro 12 mesi dall'acquisto, partire dalla 14a classe o sfruttare la continuità della classe precedente, nel caso si possedesse già un’auto. In generale, con l’usato si spende di più sulla polizza: un veicolo vecchio è più esposto a guasti meccanici e non all’avanguardia nella sicurezza, quindi le compagnie assicurative lo ritengono più predisposto a situazioni di pericolo e incidenti.
Ho una nuova auto ma voglio tenere anche la vecchia: cosa faccio?
Nel caso in cui si acquisti un’auto mantenendo quella precedente in circolazione è possibile usufruire della Legge Bersani: la seconda auto potrà ereditare sull'assicurazione la classe di merito del veicolo di cui si è già in possesso.
Cosa conviene fare? Dipende dalla casistica: nel caso in cui si acquisti un'auto senza mantenere quella vecchia, con l'atto di trascrizione la proprietà si trasferirà al nuovo veicolo quindi avverrà una sostituzione di polizza sulla nuova targa, nel caso in cui invece si acquisti un'auto e si mantenga quella vecchia in circolazione allora la "nuova" assicurazione auto godrà dei benefici della legge Bersani.


7) Non ho rinnovato la RC auto: posso mantenere la classe di merito?
Innanzitutto, l’automobilista deve sapere che il sistema bonus-malus prevede il mantenimento della classe di merito acquisita, anche nel caso di cambio veicolo o compagnia assicurativa. A determinare la classe di merito, infatti, è un documento chiamato Attestato di Rischio, rilasciato dalla vecchia compagnia su richiesta del cliente o, dall’abolizione del tacito rinnovo, obbligatoriamente circa 1 mese prima della scadenza della polizza RC auto. Nel documento sono riportati i dati identificativi dell’automobilista e della sua storia assicurativa, come la classe di merito universale o CU che l'assicurazione attribuisce sulla base di criteri standard, riconosciuti dalle varie compagnie. L’attestato di rischio resta valido per 5 anni. In caso di mancato rinnovo dell’assicurazione auto, cessazione del contratto, rottamazione e demolizione, veicolo dato in conto vendita al concessionario, venduto, ceduto o esportato all’estero, all’interno di questo arco di tempo l’automobilista si vedrà riconosciuta la stessa classe di merito indicata nel documento, sia che decida di riassicurare lo stesso veicolo, oppure un’auto nuova o usata e anche su noleggio o leasing con contratto superiore ai 12 mesi. Per assicurare una nuova auto mantenendo la classe di merito, è necessario dimostrare che la vecchia auto non è più circolante presentando la documentazione che ne attesti la cessione o la rottamazione. Diverso è il caso del conto vendita, per il quale sarà la compagnia assicurativa ad indicare la procedura da seguire.

 


RC Auto
Che cos’è, chi tutela e da quali rischi
 
L’acronimo RCA indica la Responsabilità Civile Autoveicoli e corrisponde al contratto assicurativo che viene associato a ogni veicolo immatricolato circolante su strada. Nel nostro Paese per poter circolare con un veicolo a motore l’assicurazione è obbligatoria per Legge. Attraverso la sottoscrizione di questo contratto l’assicurato si tutela economicamente da possibili rischi che si possono verificare mentre si è alla guida, quindi riconducibili alla propria responsabilità, e che arrecano danni materiali e/o lesioni a terzi. Le compagnie assicurative dietro il pagamento del premio da parte dell’assicurato si impegnano a risarcire i danni arrecati a terzi dalla circolazione del veicolo. Il risarcimento del danno avviene esclusivamente se il sinistro provocato è accidentale e involontario. L’assicurato è sempre coperto per una somma limite, definita massimale, che verrà stabilita al momento della sottoscrizione del contratto RC Auto. Il massimale viene stabilito a priori e rimane tale fino alla fine della durata del contratto.


Nei casi in cui la portata del danno causato sia maggiore della somma stabilita l’assicurato dovrà provvedere al risarcimento del danno in completa autonomia. Esistono comunque dei limiti minimi, stabiliti per legge, in riferimento ai massimali dell’assicurazione RC Auto obbligatoria per i veicoli a motore (e per i natanti), distinti a seconda dei danni provocati a persone o a cose. Il decreto legislativo 06/11/07 n.198, grazie al quale è stata recepita la direttiva europea di Parlamento e Consiglio europeo 2005/14/Ce datata 18 aprile 2005, ha stabilito che:
● in caso di danni alle cose: il massimale minimo è di 1.000.000,00 di euro per sinistro, senza tener conto del numero delle vittime
● in caso di danni alle persone: il massimale minimo è di 5.000.000,00 di euro per sinistro, a prescindere dal numero delle vittime


Una delle nozioni fondamentali da sapere è che l’assicurazione auto copre i danni (limitatamente a quelli fisici) subiti dai passeggeri presenti nel veicolo dell’assicurato che ha causato l’incidente, non copre invece quelli subiti dal conducente stesso. Ci possono essere casi però (indicati in polizza come esclusioni) in cui l'assicuratore, pur dovendo risarcire il terzo danneggiato, può richiedere di essere rimborsato della somma pagata. Normalmente le esclusioni sono previste per situazioni in cui la circolazione non avviene nel rispetto di alcune disposizioni di legge. Ad esempio se si causa un danno perché in stato di ebbrezza, oppure se il numero dei passeggeri presenti nel veicolo è superiore a quello previsto dal libretto di circolazione.


Generalmente la durata del contratto assicurativo è di un anno. La sua validità inizierà dalle ore 00.00 del giorno in cui si è pagato il premio. Fino a dicembre 2012 i contratti RC Auto potevano essere con o senza tacito rinnovo: nel primo caso l’assicurazione veniva prorogata all’annualità successiva automaticamente, , e bisognava quindi fare attenzione alle eventuali variazioni del premio; nel contratto senza tacito rinnovo, detto anche “a scadenza secca”, è invece necessario fare un'esplicita richiesta di rinnovo ad ogni scadenza annuale della polizza. Dal 2013 è abolito il tacito rinnovo: non è più necessario disdire la polizza per cambiare compagnia. Circolare con un veicolo non assicurato comporta il sequestro del veicolo, una sanzione molto onerosa e l'obbligo di risarcire personalmente i danni provocati a terze persone.
 


Assicurazione auto storiche e moto d’epoca
Come funziona
 
Gli appassionati e i collezionisti di auto storiche e moto d’epoca, per avere la possibilità di partecipare ai numerosi incontri e raduni dedicati ai mezzi storici - ma anche per poter semplicemente circolare su strada - devono provvedere all’aspetto assicurativo di questi mezzi, attraverso specifiche polizze. Si tratta di assicurazioni diverse da quelle dedicate ai mezzi "comuni" definite in genere da speciali formule pensate dalle varie compagnie assicurative.


Caratteristiche dei mezzi d'epoca:
Un’auto o una moto per essere considerate d’epoca devono rispondere ad una serie di requisiti imprescindibili.
 La prima caratteristica è relativa all’età del mezzo: l'auto o la moto in questione deve avere più di 20 anni di vita ed essere conservato in condizioni ottime. Inoltre l’auto o la moto dovranno essere considerate interessanti da un punto di vista culturale e storico. Per stabilire l'età del mezzo fa fede la data di costruzione del veicolo, non quella di immatricolazione. Altra caratteristica è l'età del richiedente: per stipulare a proprio nome una polizza assicurativa per auto o un'assicurazione moto d’epoca l’età minima del richiedente deve essere infatti 23 anni. Verificate tutte queste condizioni basilari si dovrà procedere con l’iscrizione del veicolo all’ASI (Automotoclub Storico Italiano), in modo da provarne la storicità. Perché ciò sia possibile è richiesto lo step intermedio dell’iscrizione ad un club o un’associazione di veicoli federati con l’ASI.
 

Cosa cambia nell’assicurazione delle auto storiche:
Conclusi gli accertamenti del caso, il possessore del veicolo dovrà provvedere all’invio della documentazione alla compagnia assicurativa scelta.
Generalmente questa tipologia di mezzi, che necessita di una precisa polizza, gode di una serie di agevolazioni dal punto di vista assicurativo. La principale, senza dubbio, riguarda il costo, decisamente inferiore rispetto alle polizze tradizionali.
Normalmente tra i vantaggi che offrono le varie compagnie assicurative si trova anche la classe di merito fissa e la guida libera, che permette a chiunque la possibilità di guidare il mezzo.


Per coloro poi che hanno la fortuna di possedere più di un’auto o di una moto d’epoca, sul mercato esistono interessanti soluzioni che prevedono la possibilità di assicurare con un’unica formula la totalità dei veicoli.
 


Decreto Bersani
Le innovazioni
 
Il cosiddetto Decreto Bersani (D.L. numero 223 del 4 luglio 2006), dal nome dell’allora ministro per lo Sviluppo Economico, ha introdotto una serie di modifiche nel settore delle assicurazioni con l’obiettivo di aumentarne la trasparenza nei confronti del cliente finale. Alcune di queste sono contenute nell’articolo 5, secondo cui, al momento di sottoscrivere una nuova polizza RC auto, il cliente mantiene la stessa classe di merito dell’ultimo contratto. Questo vale sia nel caso di un acquisto di un’ulteriore automobile, sia nel caso in cui siano passati almeno cinque anni dalla cessazione di una eventuale precedente polizza.


Dopo un sinistro, inoltre, la compagnia non può cambiare il valore della classe di merito fino a quando non siano appurate e certificate le reali colpe. Sempre secondo il decreto, ogni agenzia assicurativa deve rispettare norme di trasparenza nei confronti del cliente, informandolo in modo tempestivo su eventuali modifiche a suo sfavore della classe di merito.


Sempre in caso di sinistro viene richiesto direttamente alla propria compagnia (e non a quella della controparte responsabile dell'incidente) un indennizzo diretto quando non si è colpevoli, o lo si è solo in parte, velocizzando, almeno così dovrebbe essere (!!!) i tempi del risarcimento. Quando non è possibile richiedere il risarcimento diretto (ad esempio perché l'incidente è avvenuto fuori dal territorio nazionale), si può comunque procedere con la richiesta di indennizzo indiretto, che deve essere presentata direttamente alla compagnia assicuratrice della controparte.


Le compagnie, inoltre, non sono più autorizzate a stipulare contratti pluriennali, quindi il cliente ha la possibilità di disdire la polizza ogni dodici mesi, senza indennizzi o penali. Tale misura a tutela dell'assicurato, peraltro, è stata in seguito "potenziata" con l'abolizione del tacito rinnovo, norma secondo cui, al termine del periodo di copertura, non vi può essere rinnovo automatico della polizza che dunque, senza il consenso esplicito del cliente, va semplicemente in scadenza senza la necessità di inviare la disdetta. Ciò rende più agevole cambiare compagnia assicurativa: basta semplicemente stipulare una nuova polizza auto e lasciar scadere quella vecchia, senza darne comunicazione alla precedente compagnia di assicurazioni.


Ma il punto forse più conosciuto del decreto Bersani è la possibilità, data a giovani e neopatentati, di sottoscrivere una nuova polizza assicurativa acquisendo la classe di merito di uno dei genitori, pagando quindi molto meno rispetto a una quattordicesima classe (classe di partenza per ogni nuova polizza): requisito fondamentale è avere sulla carta d’identità lo stesso indirizzo di residenza dei genitori.
Grazie al Decreto Bersani, è possibile acquisire la classe di merito degli assicurati della propria famiglia, potendo così risparmiare sul premio dovuto.

 


Auto elettriche, a metano e GPL
Come assicurarle
 
Quanto conviene abbandonare l’alimentazione tradizionale a benzina o diesel per passare a un’auto ecologica? Se i vantaggi economici in termini di rifornimento sono evidenti, sono forse meno noti, ma altrettanto significativi, alcuni sgravi assicurativi e i costi ridotti di manutenzione, che incidono notevolmente sulle voci di spesa. Inoltre, periodicamente vengono introdotti incentivi per i veicoli ecologici, al fine di favorire l'acquisto di mezzi ad alimentazione alternativa.


L'importanza del confronto:
Iniziamo col dire che all’atto di scegliere la compagnia assicuratrice per un’auto elettrica, a metano o a GPL non si incontrano particolari difficoltà o differenze rispetto alla norma. Lo strumento fondamentale di risparmio resta il confronto tra le diverse tariffe proposte, alla ricerca della polizza auto più conveniente, sicura e adatta alle proprie esigenze di guida.


Auto elettriche:
Per quanto riguarda le auto elettriche, in particolare, la piacevole sorpresa sarà nello scoprire l’effettivo risparmio rispetto ai costi di una polizza per un’auto di pari cilindrata ma alimentata a benzina. Passando ad esempio da una Peugeot 107 con motore a benzina a una Peugeot iOn elettrica (più o meno gli stessi cavalli ma diversa alimentazione) il risparmio medio confrontando le diverse compagnie è di circa 100/120 euro. Se a questo aggiungiamo gli incentivi statali e i bonus sul bollo, nel cambio tra le due alimentazioni si può arrivare a spendere il 50% in meno.


Auto a metano e GPL
Diverso il caso delle auto a metano e GPL, dove il risparmio sulla polizza assicurativa non è così evidente. La maggior parte delle compagnie, a differenza di quanto accade con le auto elettriche, non applica sconti specifici, e in alcuni casi la tariffa potrebbe anzi aumentare in ragione dell’elevata percorrenza di questi mezzi. Di norma comunque il prezzo della polizza a parità di cavalli resta invariato al confronto con quello di un’auto alimentata a benzina e comunque vantaggioso rispetto all’opzione diesel. Il punto forte di metano e GPL resta il notevole vantaggio nei costi di rifornimento.

 


Foglio rosa auto e moto
Come funziona l’Assicurazione
 
Finalmente con il foglio rosa in mano, è possibile esercitarsi nella guida dell’auto o della moto. Ma a volte l’entusiasmo per il fatto di essere ad un passo dalla sospirata patente gioca brutta scherzi. Come quello di non tener conto dei limiti previsti per la circolazione dal Codice della strada. Una dimenticanza che può costare cara dal momento che in caso di incidente non sempre l’assicurazione è disposta a pagare.


1) Foglio rosa auto: cos'è?
Il foglio rosa è il documento che permette a chi vuole prendere la patente B di esercitarsi alla guida: si tratta cioè dell'autorizzazione amministrativa per fare pratica in vista dell'esame nel rispetto di alcune limitazioni ben precise, stabilite dal Codice della strada all’art.122. Per ottenere il foglio rosa occorre presentare la domanda per il conseguimento della patente, avere 18 anni, o i requisiti per guidare a 17 anni, e superare l'esame teorico della patente B. Il foglio rosa vale sei mesi, entro i quali il candidato può ripetere l'esame pratico di guida due volte. Tuttavia è possibile affrontare l'esame solo dopo un mese dal rilascio del foglio rosa. Se vieni bocciato due volte all’esame di guida, per riottenere il foglio rosa devi presentare una nuova richiesta e rifare i quiz di teoria.


2) Foglio rosa auto: quali sono i limiti?
Il foglio rosa prevede dei limiti ben precisi: la legge, infatti, non consente di mettersi alla guida da soli, ma obbliga ad avere accanto una persona in possesso di patente valida (della stessa categoria, ovvero patente B o categoria superiore), conseguita da almeno 10 anni e che non abbia più di 65 anni e può quindi in base alla legge avere un ruolo di “istruttore”. In questo caso però, prima di andare in strada, è necessario esporre sia sul retro dell’auto sulla parte destra del lunotto, sia davanti sulla parte destra del parabrezza, un cartoncino con la lettera "P". Se guidi da solo o commetti violazioni al Codice della Strada che comportano la sospensione o la revoca della patente, il foglio rosa può essere revocato. La lettera “P” deve essere maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Per la parte anteriore, le dimensioni sono di 12 cm x 15 cm. Per la parte posteriore, invece, la ‘P’ dovrà misurare 30 cm x 30 cm.


3) Foglio rosa auto: come funziona la Rc?
L’assicurazione Rc auto, con le dovute restrizioni, copre anche chi si mette alla guida con il foglio rosa. Chi deve esercitarsi per prendere la patente e possiede il foglio rosa è autorizzato ad effettuare le esercitazioni di guida utilizzando un’auto, purché ovviamente sia assicurato come tutti i veicoli in circolazione. Bisogna però distinguere tra le diverse situazioni che possono capitare. Se hai il foglio rosa e commetti un incidente, l’assicurazione copre i danni, ma solo se hai rispettato il Codice della strada. E qui scattano di solito le domande più ricorrenti: chi guida un’auto con il foglio rosa accompagnato da un’altra persona che ha la funzione di istruttore, come prescritto dal Codice della strada, può portare altri passeggeri? In caso di incidenti sono coperti dall'assicurazione? E ancora: in caso di incidente con danni, la compagnia può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato? Il guidatore con foglio rosa, oltre all’istruttore, non può portare altri passeggeri sulla base del Codice della strada. Pertanto, per le compagnie assicurative i passeggeri non sono coperti dalla polizza auto. In caso di incidente con danni ai passeggeri la compagnia, dopo aver pagato, può quindi esercitare il diritto di rivalsa in caso di sinistro chiedendo indietro quanto versato. Con il foglio rosa non puoi mai portare altri passeggeri a bordo, ad eccezione dell’istruttore. Più in generale, tuttavia occorre sapere che in linea di massima le assicurazioni coprono la guida col foglio rosa, tranne nel caso in cui nella polizza ci sono alcune condizioni che a volte l’assicurato sceglie per risparmiare (come la guida esperta e la guida esclusiva). Se all’interno del contratto che contiene le condizioni della polizza non vengono però riportate indicazioni specifiche, la guida del veicolo deve essere sempre considerata come “libera”. Prima di mettersi al volante con il foglio rosa, quindi, è importante leggere sempre attentamente le condizioni di polizza.


4) Foglio rosa moto: cos'è?
Il foglio rosa per la moto funziona in maniera molto simile a quello per la patente B. Il documento consente di fare esercitazioni alla guida di una moto dopo il superamento dell’esame di teoria a meno che non si abbia già un’altra patente di pari categoria o superiore e si debba sostenere solo l’esame pratico. Il foglio rosa ha validità sei mesi e consente di ripetere la prova per la patente al massimo due volte in caso di bocciatura. Quando hai il foglio rosa puoi esercitarti da solo alla guida della tua moto, ma devi fare pratica in luoghi poco frequentati. Solo l’aspirante motociclista maggiorenne può portare con sé un’altra persona ma unicamente se la carta di circolazione del veicolo lo consente. Con il foglio rosa è possibile esercitarsi su strada dal giorno stesso in cui è stata rilasciata l'autorizzazione: l'unico limite previsto dal codice è che il luogo sia poco frequentato. Questa condizione deve essere valutata caso per caso, ovvero nel momento stesso in cui l'esercitazione si svolge. L'esercitazione alla guida può essere svolta anche durante la notte. In pratica, il Codice della strada stabilisce che le esercitazioni sono possibili solo su strade non trafficate, ma il giudizio sullo stato della strada viene affidato al guidatore (e alle Forze dell'Ordine). In ogni caso, a prescindere da eventuali interpretazioni, con il foglio rosa non si può guidare la moto sulle strade extraurbane principali e sulle autostrade.


5) Foglio rosa moto: come funziona la Rc?
In caso di incidente con il foglio rosa l'assicurazione copre i danni verso terzi e quindi il contratto di per sé vale in ogni caso nei confronti dei danneggiati. In base alla legge, se si è regolarmente assicurati la compagnia è obbligata a risarcire i danni nei limiti dei massimali pattuiti. Il problema risiede nella cosiddetta rivalsa, qualora il contratto la preveda per particolari situazioni che devono essere specificate. In caso di incidente su una strada che non ritenuta adatta alle esercitazioni le compagnie assicurative solitamente esercitano il diritto di rivalsa.

 


Assicurazione per neopatentati
Come risparmiare sulla RC Auto
 
L’assicurazione auto per neopatentati è uno degli argomenti più delicati in tema di RC auto e, spesso, si sente parlare di costi esorbitanti e limiti invalicabili. La verità è ben diversa perché, con un po’ di attenzione, è possibile trovare delle polizze convenienti anche per i neo-guidatori, sfruttando le opportunità offerte dalla legge e dalle compagnie assicurative.


Chi è il neopatentato:
Uno dei grandi errori è considerare neopatentato solo il giovane che, compiuti i 18 anni, consegue la patente di guida a tutto vantaggio della sua voglia di indipendenza e con i timori di mamma e papà. In realtà, per neopatentato si intende chiunque sia in possesso della patente da meno di tre anni, indipendentemente dall’età. Questo significa che anche un adulto che ha appena conseguito la patente può ritrovarsi a dover pagare una tariffa Rc auto molto costosa.


Limiti di legge: quali sono?
La legge prevede dal 2011 una serie di limitazioni più severe in tema di tasso alcolemico, velocità massima raggiungibile su strada e rapporto tra peso e potenza dei veicoli che si possono guidare. Nel dettaglio, il neopatentato non può mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici (il tasso alcolemico deve essere pari a 0,0 g/l), non può superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade statali e, infine, non può guidare veicoli con rapporto tra peso e potenza maggiore di 55 kW/tonnellata. Queste limitazioni sono un'importante forma di tutela per chi, ancora poco esperto, si mette alla guida con poca pratica alle spalle. Se un veicolo è regolarmente adibito al trasporto di una persona disabile, queste limitazioni non si applicano, purché la persona sia a bordo.


I fattori di penalizzazione per i neopatentati
Quando un neopatentato stipula una nuova polizza, intervengono 3 fattori di penalizzazione che, inevitabilmente, portano ad un notevole aumento del premio assicurativo da pagare. Nel dettaglio, gli elementi da tenere in considerazione sono 3:
Classe Universale (CU): ai neopatentati, salvo diverse disposizioni, spetta la classe di merito di partenza CU 14, calcolata su una scala che va da 1 a 18 in ordine crescente di potenziale pericolosità alla guida. La classificazione viene utilizzata da tutte le compagnie assicurative sia per la RC auto che per l’assicurazione moto. La Classe Universale è particolarmente importante perché determina il premio assicurativo.
Giovane età: i giovani con meno di 25 anni provocano statisticamente più incidenti rispetto agli altri; per questo motivo le compagnie di assicurazione applicano un sovrapprezzo sul costo finale della RC auto. Patente conseguita da poco: come per la giovane età, anche la patente di guida conseguita da poco tempo rappresenta, dati alla mano, un fattore di rischio aggiuntivo che grava sul premio finale della RC auto.


Consigli pratici per risparmiare:
Ci sono diversi accorgimenti per poter trovare una polizza con un buon rapporto qualità prezzo anche per i neopatentati, mantenendo tutte le garanzie di sicurezza fondamentali. In base alle proprie esigenze, è possibile orientarsi scegliendo tra 3 alternative principali messe a disposizione dalle compagnie assicurative:


Legge Bersani:
Applicare la Legge Bersani è sicuramente la soluzione più economica, almeno finché il neopatentato risiede nel nucleo familiare. La Legge Bersani, in vigore dal 2007, consente al neopatentato di usufruire della stessa classe di merito di un familiare convivente, a patto che vengano rispettate alcune condizioni. Le principali riguardano il veicolo: l’agevolazione si applica solo a veicoli della stessa categoria e alle nuove polizze stipulate per auto appena acquistate e comunque mai appartenute a un membro del nucleo familiare. Il premio assicurativo per il neopatentato sarà comunque più elevato di quello del familiare con la stessa classe di merito, poiché manca lo storico alla guida.


Auto intestata a familiare e formula di guida libera:
Intestare l’auto a un familiare è una possibile soluzione quando il neopatentato non rientra nei parametri indicati dalla Legge Bersani. Ovviamente è consigliabile scegliere il familiare con Classe Universale (CU) più bassa, al quale sarà richiesto di sottoscrivere la polizza assicurativa aggiungendo, come opzione, la formula di guida libera che estende la copertura RC auto ad altri guidatori, ovvero lo stesso neopatentato.


Polizze dedicate:
Le polizze dedicate ai neopatentati che si distinguono per il comportamento prudente alla guida sono un’opzione studiata da alcune compagnie assicurative. Spesso disponibili grazie alle collaborazioni messe in atto dalle compagnie assicurative con enti e istituzioni di settore, queste polizze possono prevedere anche la sospensione della copertura per determinati per periodi di tempo, quando la guida è saltuaria.

 


Guida esperta, libera o esclusiva?
Come scegliere la forma assicurativa
 
Quando si sceglie una polizza auto sono tanti i fattori da tenere in considerazione, anche se alcuni sono sottovalutati o poco conosciuti. La formula di guida, ad esempio, permette di calcolare con maggiore precisione il premio finale indicando in anticipo chi sarà alla guida del veicolo. Vediamo i dettagli.


Formula di guida e premio assicurativo.
Le compagnie calcolano i fattori di rischio di ciascun guidatore sulla base di diversi parametri, su tutti gli anni di esperienza alla guida e lo storico dell’assicurato. Conoscere le persone che si metteranno alla guida di un veicolo, quindi, riduce la soggettività di questo calcolo, con possibili riflessi positivi sul premio assicurativo da pagare.


Formule di guida: quali sono?
In base alle proprie esigenze e alla propria condizione assicurativa (storico dei sinistri, età e classe di merito di appartenenza), le compagnie di assicurazione offrono ai clienti la possibilità di scegliere tra tre tipi di formule di guida:
1) Guida libera.
La guida libera consente di avere molta flessibilità nell’utilizzo del veicolo, poiché non sono previste distinzioni tra le persone che si siedono al volante. Questa formula è tra le preferite dai neopatentati che non possono usufruire del risparmio offerto dalla Legge Bersani ma, di contro, ha costi più elevati rispetto alle altre opzioni disponibili, proprio per l’impossibilità da parte delle compagnie assicurative di calcolare con precisione i fattori di rischio.
2) Guida esperta
La guida esperta si differenzia dalla guida libera perché esclude i guidatori con poca esperienza alla guida, per la giovane età o comunque perché neopatentati. Le restrizioni cambiano da una compagnia all’altra, anche se di prassi esclude i guidatori con un’età inferiore ai 25 anni. Data la minore flessibilità rispetto alla guida libera, il premio assicurativo è inferiore.
3) Guida esclusiva
La guida esclusiva permette alle compagnie assicurative di calcolare con precisione i fattori di rischio, in quanto prevede un unico guidatore designato. Ideale per i single o per le famiglie con un unico automobilista, la guida esclusiva compensa la sua rigidità con forti vantaggi sul premio assicurativo.


Come scelgo la formula più adatta alle mie esigenze?
Lasciarsi sedurre dalla convenienza è l’errore più comune, soprattutto quando non si conoscono le proprie necessità o quelle del nucleo familiare. Sulla carta, infatti, la guida esclusiva permette di risparmiare molto rispetto alla guida libera e, in misura minore, anche rispetto alla guida esperta, ma in ogni caso è necessario stare attenti alle limitazioni. Se in famiglia c'è un neopatentato che guida la tua auto, devi scegliere la guida libera.
La guida esperta e la guida esclusiva non hanno formule standard, per cui è bene leggere attentamente le polizze proposte dalle singole compagnie assicurative. L’età minima per la guida esperta è solitamente di 25 anni, ma non è raro trovare compagnie che fissano limiti diversi, con ripercussioni sul prezzo finale. Quando scegli la guida esclusiva, devi sapere con certezza se l’assicurato è chi utilizza il veicolo, il proprietario o un'altra persona e indicarlo al momento della stipula o del rinnovo della polizza.

 


Assicurazione Auto a rate
Come funziona
 
L'assicurazione è una spesa importante che grava sul bilancio familiare, ma sempre più spesso le compagnie aiutano gli assicurati a trovare soluzioni ad hoc per dilazionare i pagamenti. Una di queste è la polizza a rate. Vediamo come funziona e come è possibile richiederla.


Assicurazioni a rate: cosa sono?
Da qualche anno anche in Italia esiste la possibilità di saldare il premio della RC auto e moto a rate, mentre prima, come molti ricorderanno, erano previste solo due opzioni: il pagamento del premio in un’unica soluzione (annuale) oppure in due soluzioni (ogni sei mesi), con una piccola maggiorazione sul costo della polizza. Adesso invece, soprattutto per merito della spinta data al mercato assicurativo dall'ingresso di nuove realtà come banche e compagnie di assicurazione diretta, ai clienti viene offerta la possibilità di rateizzare il premio diluendolo in un arco temporale di più mesi, alla stessa maniera di un prestito. In questo modo le rate mensili dell'assicurazione auto e moto risultano decisamente più gestibili, rispetto al pagamento in una o due tranche.


Assicurazioni a rate: come funzionano?
Le polizze RC auto e moto a rate si basano sul medesimo sistema del prestito finalizzato: le rate, infatti, non vengono pagate direttamente alla compagnia assicurativa ma a una società di crediti (per esempio una finanziaria o altre società di questo tipo) che provvede poi a saldare il conto con la stessa compagnia. In altre parole è come se l'assicurato chiedesse un finanziamento a una società di crediti per poter pagare la propria compagnia d'assicurazione. Quest’ultima riceve il denaro immediatamente e in unica soluzione dalla finanziaria, che a sua volta prende i soldi mensilmente dall'assicurato. Proprio come funziona per i prestiti, l’accesso alla polizza RC auto o moto a rate è riservato a chi dispone di entrate sicure e con cadenza fissa (in genere un contratto di lavoro a tempo indeterminato), documentabili mediante busta paga o, nel caso di lavoratori autonomi, con la dichiarazione dei redditi. Ovviamente chi sceglie la formula rateale può farsi addebitare la rata mensile direttamente sul proprio conto corrente bancario.


Rateizzazione e polizza temporanea sono la stessa cosa?
No, non bisogna confondere la rateizzazione della polizza annuale con le assicurazioni auto temporanee a validità semestrale, trimestrale o addirittura giornaliera: queste ultime, infatti, consentono solo di limitare l'efficacia della polizza al periodo in questione, ma non riguardano una forma di pagamento frazionato.


Assicurazioni a rate: pro e contro.
I pro e in contro delle polizze RC auto a rate sono principalmente legati all'eventuale applicazione di interessi su ciascuna rata: se il pagamento rateizzato ha senza dubbio i suoi lati positivi, in quanto alleggerisce il pesante impatto della rata unica sul bilancio familiare (ricordiamo che in alcune zone d'Italia si paga oltre 1000 euro l'anno di RC auto e spesso è dura sostenere questa spesa in un'unica soluzione), d'altra parte può però far impennare il costo del premio, azzerando i vantaggi della rateizzazione. Diventa perciò fondamentale verificare le condizioni contrattuali (facendo soprattutto attenzione al tasso d'interesse applicato) e comparare le diverse offerte proposte dalle varie compagnie assicurative: per esempio, ce ne sono diverse che non applicano interessi di rateizzazione (il cosiddetto “tasso zero”) o altri costi aggiuntivi, in cambio dell'attivazione di altri prodotti assicurativi, quali potrebbero essere le polizze aggiuntive (come furto e incendio, kasko, ecc.). In definitiva il ricorso al pagamento dell'assicurazione auto e moto a rate è vantaggioso per chi non dispone di grande liquidità di denaro, tale da sostenere in maniera indolore l'esborso della premio annuale in un'unica soluzione, ma percepisce comunque uno stipendio che gli permetta di sostenere il pagamento costante, ma minimo, della rata mensile (a maggior ragione la rateizzazione è molto conveniente per chi possiede più di un veicolo assicurato).

 


Guidare assicurati all’estero
Occorre la Carta Verde
 
La Carta verde è il certificato di assicurazione internazionale che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero e di essere in regola con l'obbligo dell'assicurazione RC auto (Responsabilità Civile Auto) anche nel Paese visitato.
Per il rilascio della Carta verde ci si può rivolgere alla propria compagnia assicurativa: la Carta verde è rilasciata sotto la responsabilità dell'Ufficio Nazionale di Assicurazione (Bureau) del Paese d'immatricolazione del veicolo.


La Carta verde è richiesta in diversi Paesi, nello specifico è necessaria per i veicoli italiani che intendono recarsi: in Albania, in Bielorussia, in Bosnia Erzegovina, in Iran, in Israele, in Macedonia, in Marocco, in Moldavia, in Russia, in Serbia e Montenegro, in Tunisia, in Turchia e in Ucraina.
Tutti i paesi che non fanno parte dell’elenco, che è pubblico e consultabile online, sono esclusi dalla convenzione: in quei casi occorre sottoscrivere una polizza RCA locale con una delle compagnie dislocate sul territorio.


Se il guidatore non è riuscito a fare la Carta verde in tempo, dovrà acquistare alla frontiera del Paese che intende visitare un'apposita polizza temporanea: solo in questo modo sarà possibile entrare in nel Paese ed essere coperti dall’assicurazione.
La polizza di assicurazione temporanea che si acquista alla frontiera è molto più costosa della Carta verde, della quale quindi bisognerebbe essere sempre muniti.
Allo stesso tempo ci sono Paesi in cui la Carta verde non serve, dato che il normale contratto di assicurazione auto prevede in modo automatico l’estensione dell’assicurazione per alcuni Stati, che sono: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,  Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.


Come comportarsi in caso di incidente all'estero?
Se si verifica un incidente all'estero, bisogna sempre ricordare che si applica la legge dello Stato in cui ci si trova.
All'interno dell'Unione Europea, la gestione del sinistro è più semplice, grazie alla normativa comunitaria. La legge, infatti, prevede che ogni compagnia assicurativa nomini un proprio "mandatario" in ogni Stato dell'UE in cui non è presente una propria sede legale. Il mandatario è la figura a cui ci si può rivolgere per tutto ciò che riguarda i rapporti con le compagnie assicurative estere, ma richiedere il suo intervento non è obbligatorio. Infatti, l'assicurato può chiedere il risarcimento direttamente alla compagnia di assicurazione straniera o a chi ha provocato il sinistro. Per conoscere i mandatari in territorio italiano, è possibile inviare una richiesta all'IVASS.
Se l'incidente è avvenuto al di fuori dell'area di copertura della Carta verde, è consigliabile prendere contatto con l'UCI, ufficio nazionale di assicurazione per l'Italia, che può fornire tutte le informazioni necessarie sulle procedure da seguire per richiedere il risarcimento danni. Comunque ci occuperemo tutto noi. Te non dovrai fare nulla.

 


In caso di Sinistro
La procedura da seguire
 
La denuncia di sinistro con un altro veicolo è obbligatoria per legge; ciò vuol dire che è obbligatorio avvertire la propria compagnia assicuratrice.
La denuncia di sinistro va fatta compilando il modulo CID (Constatazione amichevole di incidente) in tutte le sue parti, per velocizzare la procedura di liquidazione del sinistro. A questo scopo è fondamentale che ci sia una collaborazione tra le parti coinvolte nell’incidente. In caso di disaccordo sugli eventi causa del sinistro, si potrà richiedere l'intervento dell'autorità.


È necessario quindi raccogliere tutti gli elementi utili seguendo queste indicazioni:
● Compilare la constatazione amichevole di incidente, conosciuta anche come modulo blu: più informazioni si inseriscono nel CID più sarà facile ottenere il risarcimento del danno se non si ha colpa.
● Firmare il modulo e farlo firmare anche all'altro guidatore (la doppia firma permette di prevenire le contestazioni e di procedere più rapidamente alla liquidazione), trattenerne due copie e consegnare le rimanenti all'altro o agli altri guidatori. Se una delle parti si rifiuta di firmare il modulo, il documento non varrà come constatazione amichevole, ma potrà essere usato comunque dall’assicurato per denunciare l’avvenuto sinistro.
● Raccogliere i dati fondamentali per la denuncia anche se non si è in possesso del modulo blu. Si consiglia di annotare: data, luogo e ora del sinistro;
● tipo e targa dell'altro veicolo coinvolto;
● nome della compagnia assicurativa dell'altro guidatore (il nome è presente sul contrassegno esposto sul parabrezza del veicolo);
● dati anagrafici e numero di telefono dell’altro conducente;
● generalità del proprietario del veicolo coinvolto se diverso dal conducente;
● descrizione dettagliata dell'incidente e dei danni materiali visibili;
● generalità dei feriti se ci sono;
● generalità dei possibili testimoni;
● segnalazione dell’intervento di eventuali autorità.


Per quanto riguarda il risarcimento, se l’incidente rientra nei casi che prevedono l’indennizzo diretto, consegnateci tuta la documentazione e penseremo noi a inviarla alla tua Compagnia. Se invece tale procedura non è applicabile, la richiesta di risarcimento la invieremo alla compagnia della controparte.
E nel caso delle assicurazioni online come ci si deve comportare? Tutte le procedure sopra descritte vanno seguite sia con le compagnie tradizionali sia con quelle dirette.

 


Indennizzo Diretto……facciamo chiarezza
Che cos’è l’indennizzo diretto?
 
L'indennizzo (o risarcimento) diretto è la nuova procedura di risarcimento del danno che si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 01.02.2007.
Oggi pertanto, in caso di sinistro, con o senza la sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole (modulo CAI) da parte del conducente del veicolo avversario, la Tua compagnia apre una procedura che conduce al pagamento diretto del danno (naturalmente ove sia accertata la Tua ragione).


Questo nella generalità delle ipotesi, salve alcune eccezioni, in cui opera il vecchio sistema (sinistro che coinvolge più di due veicoli, sinistro senza urto effettivo tra i veicoli, sinistro all'estero). Con il sistema precedente viceversa - come noto - in caso di sinistro si apriva una vertenza con la compagnia assicuratrice del veicolo avversario, dalla quale deve pervenire un risarcimento giusto ed adeguato.
Questo avveniva o in via amichevole, tramite contatti interassicurativi, oppure in via contenziosa, tramite legale di fiducia oppure fornito dalla compagnia.


L'indennizzo diretto è stato presentato (naturalmente dalle compagnie di assicurazioni, e dal legislatore di riferimento) come una svolta in favore del cittadino, essenzialmente per la dichiarata finalità di risarcimenti più rapidi.
In realtà è stata palesemente una manovra salva-assicurazioni con effetti normalmente penalizzanti per le vittime di sinistri stradali.
Con il sistema attuale, a partire dalla denuncia di sinistro, l'agenzia assicurativa prende in mano la pratica, e richiede il risarcimento all'ispettorato sinistri che fa capo alla propria stessa assicurazione.


Insomma è la Tua assicurazione che litiga (finge di litigare) con sè stessa. Il risultato che ti viene offerto è un risarcimento che è giusto solo per le voci di danno ancorate a parametri certi (danno veicolare con fattura delle riparazioni già pagata).
In tutti gli altri casi (danno veicolare su preventivo, danno da fermo veicolo, danno fisico, ecc.) l'offerta risarcitoria è normalmente del tutto inadeguata. Questo si verifica in modo evidente per quanto concerne il danno fisico.


Il tutto è accompagnato da una vera e propria campagna di disinformazione messa in atto dalle compagnie assicurative, che, con la dichiarata prospettiva di risarcimenti più rapidi (spesso e volentieri disattesi), convincono i propri clienti che addirittura non sia più possibile oggi avvalersi di un legale che curi la pratica risarcitoria (falso).
Consapevole delle storture del sistema, la magistratura civile (a partire dal Foro Torinese) si è data da fare per correggerle, ed ha detto - tramite importanti pronunce - che l'indennizzo diretto non ha comunque abolito il precedente sistema risarcitorio, ma vi si è posto come sistema alternativo.


In pratica i giudici hanno detto che il cittadino, in caso di sinistro stradale, potrà - a sua libera insindacabile scelta - rivolgere le proprie richieste tanto contro la compagnia, quanto - in alternativa - contro la compagnia del veicolo avversario.
E' pertanto - oggi come ieri - possibile rivolgersi ad un legale di fiducia, per ottenere risarcimenti ottimali; e questi al netto delle spese legali, che saranno rimborsate dalla compagnia tenuta al risarcimento.


RIASSUMENDO…..
Con l'introduzione dell'Indennizzo Diretto, nei casi di incidente fra due veicoli, se pensi di avere ragione anche solo parzialmente, il rimborso va chiesto alla propria Compagnia di Assicurazione, anzichè alla Compagnia del veicolo che ti ha danneggiato. Il risarcimento diventa molto più veloce se viene utilizzato il MODULO BLU e se viene firmato da entrambi i conducenti coinvolti. Di seguito troverai alcuni approfondimenti:


CHE COSA E' IL RISARCIMENTO DIRETTO?  Il risarcimento diretto è la nuova procedura di rimborso assicurativo che dal 1° Febbraio 2007 in casi di incidente stradale ti consente, se non sei responsabile o lo sei solo in parte, di essere risarcito direttamente dalla tua Compagnia.


CHI NE PUO' USUFRUIRE E QUANDO? CHI: i soggetti intestatari di una polizza RCA di veicoli immatricolati in Italia o nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano e assicurati con Compagnie Assicurative con sede legale nello Stato Italiano. QUANDO: in caso di sinistro tra non più di due veicoli con danni ai veicoli coinvolti e ai loro conducenti.


COSA CAMBIA RISPETTO A PRIMA? Dal 1° Febbraio 2007, occorre presentare sia la denuncia sia la richiesta di risarcimento alla propria Compagnia (pensiamo a tutto noi), che, accertata la totale o parziale ragione, provvederà a risarcire i danni, in misura conforme alla quota di responsabilità riscontrata. Tutte le compagnie Italiane sono obbligate ad aderire alla nuova normativa. Se si è assicurati con una Compagnia straniera, occorre controllare che aderisca al "risarcimento diretto", ad esempio consultando il sito dell'ANIA


QUANDO SI APPLICA? La procedura di risarcimento diretto si attiva in caso di incidente stradale qualora sussistano le seguenti condizioni: > i veicoli coinvolti siano solo due e siano a motore; > i due veicoli coinvolti siano identificati e regolarmente assicurati, entrambi targati e immatricolati in Italia, comprese la Repubblica di San Marino e lo Stato del Vaticano; > le eventuali lesioni riportate dal conducente siano di lieve entità, valutabili entro il 9% di invalidità.


COME ATTIVARE LA PROCEDURA? Per attivare la procedura di risarcimento diretto, l'automobilista danneggiato, non responsabile o responsabile in parte, deve presentare alla propria Compagnia la denuncia del sinistro e la richiesta di risarcimento. La Compagnia, accertata la totale o parziale ragione del proprio assicurato, provvederà a risarcire i danni, garantendo al danneggiato la propria assistenza e fornendo tutte le informazioni utili relative alle formalità da espletare. E' bene ricordare che la denuncia è sempre obbligatoria anche nei casi in cui si ha torto e che la mancata presentazione della stessa, dalla quale potrebbe derivare un "pregiudizio" alla Compagnia, può comportare il diritto della Compagnia stessa di rivalersi in tutto o in parte nei confronti del proprio assicurato per il danno risarcito.


CONTENUTI DELLA RICHIESTA PER ATTIVARE LA PROCEDURA DEL RISARCIMENTO DIRETTO. Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi: i nomi degli assicurati; le targhe dei due veicoli coinvolti; la denominazione delle rispettive Compagnie Assicurative; la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; le generalità di eventuali testimoni; l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia; il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno. Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre: l'età, l'attività e il reddito del danneggiato; l'entità delle lesioni subite; la dichiarazione di cui all'art. 142 del codice, circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.


LE POSSIBILI RISPOSTE DELLA COMPAGNIA. Se il danneggiato ha ragione, in tutto o solo in parte, la Compagnia comunicherà un'offerta di risarcimento, in tempi diversi. Se la richiesta di risarcimento pervenuta è completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno e conforme ai requisiti previsti dalla legge, la Compagnia è tenuta a rispondere, proponendo la propria offerta di risarcimento: A) entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose qualora il modulo di denuncia sia stato firmato da entrambi i conducenti (o assicurati) dei veicoli coinvolti; B) entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose qualora il modulo di denuncia sia sprovvisto di doppi firma; C) entro 90 giorni per i danni alla persona del conducente. L'importo del rimborso viene calcolato utilizzando una formula apposita prevista dalla legge, che viene determinata tenendo conto dei punti percentuali di danno biologico e dell'età del danneggiato.


COSA FARE SE NON SI E' D'ACCORDO? E' possibile che il danneggiato non sia soddisfatto o non concordi con quanto comunicato dalla Compagnia in merito al risarcimento proposto o per la mancata offerta. In questi casi l'assicurato ha il diritto di esercitare un'azione legale nei confronti dalla Compagnia.


ENTRO QUANDO SI E' RIMBORSATI? E' bene ricordare che il diritto al risarcimento al danno, per legge, si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro e che per qualsiasi insoddisfazione relativa al servizio offerto dalla propria Compagnia si può esporre un reclamo rivolgendosi all'ufficio preposto indicato nella nota informativa precontrattuale o sul sito web della Compagnia stessa.


E' IMPORTANTE SAPER CHE: la procedura del risarcimento diretto non è obbligatoria; l'assicurato, se non è soddisfatto, può rifiutare l'offerta della Compagnia; alcune Compagnie propongono un irrisorio sconto del 3% sull'importo della polizza con la clausola di effettuare, nel caso del risarcimento diretto, la riparazione presso una carrozzeria convenzionata. NON ACCETTATE PER NESSUN MOTIVO QUESTA PROPOSTA PERCHE' SARANNO A SERIO RISCHIO ALCUNI DEI TUOI DIRITTI.
 


Assicurazione moto sospendibile
Come sospendere e riattivare la polizza
 
Perfetta per muoversi nel traffico e per lunghe gite durante la bella stagione, la moto può diventare un impegno difficile da sostenere quando arrivano freddo e piogge. Per venire incontro alle esigenze dei motociclisti, le compagnie assicurative offrono la formula della polizza sospendibile per le moto. Ma come funziona nel dettaglio? Vediamo come e quando richiedere la sospensione.


Sospensione della polizza: di cosa si tratta
La sospensione della polizza consiste nell’annullamento della RC moto per un determinato periodo tempo che viene deciso dall’assicurato.
In media, il tempo minimo di sospensione è di 30 giorni, ma esistono anche limiti massimi, oltre i quali le compagnie possono procedere con la risoluzione contrattuale. Durante la fase di sospensione vengono meno le garanzie assicurative, pertanto la moto non può circolare su strada e deve essere custodita in un’area protetta. Solitamente, le compagnie assicurative stabiliscono da contratto un numero massimo di sospensioni e relative riattivazioni della polizza. Quando sospendi la polizza, non lasciare la moto in strada perché non è assicurata. Non confondere la polizza sospendibile con le polizze temporanee, ossia le assicurazioni “a termine” che prevedono una durata limitata nel tempo e costi mediamente più alti.


La polizza sospendibile è davvero conveniente?
Nella maggior parte dei casi, l’utilizzo della moto è stagionale e la polizza sospendibile permette di non pagare il periodo in cui non la si utilizza. La sospensione della polizza equivale a mettere in pausa la copertura assicurativa, di conseguenza il periodo di copertura viene prolungato per un periodo pari ai giorni non usufruiti.
Puoi sospendere e riattivare la polizza in diversi modi, a seconda delle compagnie; di solito puoi inviare una raccomandata tramite posta o procedere via internet.


Posso sospendere sempre la polizza?
Per sospendere la polizza è necessario avere una situazione amministrativa e contabile regolare. Tutte le compagnie, infatti, si riservano la facoltà di non riattivare la polizza se l’assicurato non risulta in regola con i pagamenti o non rispetta le condizioni del contratto.
Queste polizze, come accennato, prevedono anche limiti minimi e massimi per il periodo di sospensione, di solito compresi tra i 30 giorni e i 2 mesi residui minimi, superati i quali le compagnie assicurative possono procedere con la risoluzione contrattuale. Per evitare spiacevoli sorprese, quindi, è necessario leggere attentamente le clausole contrattuali applicate dalle singole compagnie assicurative, poiché non esistono regole uguali per tutte.
Se vuoi sospendere la polizza, chiedi sempre quante volte puoi riattivarla in un anno prima di sottoscrivere il contratto.

 
 


Clausole di rivalsa
Quando sono applicate
 
Quando si sottoscrive una polizza assicurativa è bene fare attenzione alle clausole di rivalsa o esclusione inserite nel contratto. Le clausole di rivalsa si riferiscono a una serie di ipotesi, spesso legate a cattive condotte del guidatore assicurato, per le quali la compagnia non copre il danno causato a terzi, ma lo fa ricadere sull'assicurato stesso.


In caso di incidente la Compagnia è comunque obbligata a risarcire il terzo danneggiato, ma avrà il diritto di chiedere al contraente/assicurato la restituzione totale o parziale della somma pagata: questo è il cosiddetto diritto di rivalsa.
Nel contratto di assicurazione auto, alla voce clausola di esclusione, verranno elencati tutti i casi in cui la compagnia può chiedere il rimborso all’assicurato avvalendosi del diritto di rivalsa.


Di seguito alcune delle ipotesi più comuni di rivalsa:
● guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe;
● guida senza patente o con patente scaduta, revocata o sospesa;
● guida da parte di chi ha superato gli esami, ma non ha ancora la patente oppure ha una patente non conforme al veicolo che sta guidando;
● nel caso di danni ai passeggeri se il loro numero è superiore a quello previsto nel libretto di circolazione;
● informazioni false o incomplete date dall’assicurato al momento della stipula del contratto;
● altre specifiche limitazioni contenute nella polizza nell’articolo "cause di rivalsa".


Oltre a queste ipotesi ricordiamo che può essere causa di rivalsa la violazione da parte dell’assicurato di particolari clausole concordate e introdotte in polizza al momento della sottoscrizione.
Al momento della sottoscrizione della polizza RC auto, l’assicurato può richiedere alla Compagnia la clausola di rinuncia alla rivalsa, pagando una maggiorazione del premio

 


Risarcimento del danno fisico
Se hai patito lesioni
 
Se hai patito lesioni a seguito di sinistro stradale, ricorda che senza la giusta assistenza rischi di ottenere meno del 20% del risarcimento che Ti spetta.
Il nuovo sistema dell'"indennizzo diretto" tende a consegnare infatti il privato cittadino nelle mani delle compagnie assicurative, ed alla abituale prassi di sminuire il danno fisico, arrivando nei casi più lievi a risarcimenti irrisori.
 

Mentre la liquidazione del danno al veicolo (con l'eccezione del danno da fermo) si basa su parametri perlopiù oggettivi e con piccoli margini di oscillazione, per quanto riguarda il danno fisico, l'enorme incidenza del riconoscimento (o meno) del danno biologico, porta alle valutazioni più disparate.


Se poi pensi che oggi, con l'"indennizzo diretto", a differenza che in passato (fino al 2006, in caso di sinistro si entrava in lite con la compagnia del veicolo avversario), quando hai un incidente la Tua assicurazione apre una pratica in cui ha come controparte se stessa, i risultati sono immaginabili.
 


Tipologie di danno fisico
Quali sono?
 
Danno morale
 Le problematiche di tipo emotivo/psicologico determinano il diritto ad un risarcimento definito danno morale (pretium doloris) che viene determinato comunemente nelle misure variabili di 1/5 1/4 1/3 e 1/2 dell'inabilità permanente.


Danno psicologico
Se un danneggiato a seguito di un sinistro stradale manifesta l'insorgere di specifiche sofferenze di natura psicologica vi è la possibilità di valutare con apposite perizie detta sofferenza. Il punteggio determinato del danno psicologico va ad aggiungersi alle altre voci di danno.


Danno parentale
Alcune sentenze hanno riconosciuto legittima anche la richiesta da parte di familiari di risarcimento per danno biologico anche in caso di gravissime lesioni personali come danno derivante dalla persa serenità familiare o danno per la limitazione ad una tipica facoltà della persona nel caso di un coniuge che non poteva più avere rapporti sessuali. Questo tipo di danno viene comunemente chiamato danno parentale.


Danno da lucro cessante
Tutte le perdite economiche derivanti da un incidente sono risarcibili se adeguatamente documentate. In caso di libero professionista, il mancato reddito si calcola prendendo in considerazione il miglior 740 degli ultimi tre anni lavorativi o in alternativa possono essere prodotti documenti che attestino la perdita di specifiche commesse di lavoro a seguito del sinistro.


Danno da incapacità lavorativa specifica
Se l'invalidità subita comporta una incapacità a svolgere specifiche mansioni o maggior fatica nell'assolverle vi è questa ulteriore voce di risarcimento. Può anche darsi che la menomazione incida direttamente sul reddito. Da notare che la stessa tipologia di danno (es. la frattura di un piede) può dare origine a un diritto risarcitorio da incapacità lavorativa specifica per un individuo (es. uno sportivo professionista) e non per un altro (es. un impiegato)
 

Danno emergente
Quando a seguito dell'incidente siano state sostenute spese di vario tipo (mediche, carro attrezzi, fermo tecnico/noleggio auto sostitutiva, costruzione di un ascensore, modifiche nell'appartamento o ai veicoli di trasporto, assistenza personale...) le spese stesse, se adeguatamente documentate, vanno risarcite e quindi poste a carico della compagnia assicurativa.

 


Leggere e capire le polizze assicurative Auto
Guida operativa per l’assicurato
 
Premessa
Tutto ciò che troverete in questo opuscolo riguarderà e troverà applicazione esclusivamente al settore AUTO (quindi escludiamo ciclomotori, motoveicoli, autocarri, ecc.ecc.). Attenzione: diverse norme sono comuni ai settori che stiamo escludendo e che, per brevità, non tratteremo; ribadiamo che l’opuscolo non è esaustivo: è solo un piccolo ausilio. Per quanto ci siamo sforzati, gli argomenti riportati, molto probabilmente, possono risultare non applicabili alla totalità dei contratti che sono in essere con le varie Compagnie di Assicurazione. Tenete presente che le norme sono in continua evoluzione e pertanto le definizioni, le clausole, le garanzie, ecc. qui descritte potrebbero, col tempo, non essere più valide. Perciò, oltre ad avere un ottimo rapporto con il vostro Assicuratore… occhi aperti! Prima di addentrarci nella giungla tariffaria delle polizze del ramo AUTO vi proponiamo nelle prossime pagine un GLOSSARIO dei termini più diffusi, che vi permetta di interpretare al meglio i termini usati nei contratti di assicurazione e dunque di comprenderne il vero significato. Inoltre, affinché possiate avvalervi dei vostri diritti, abbiamo realizzato una guida relativa agli organi di vigilanza e controllo istituiti dal legislatore e presenti sul territorio con le loro specifiche competenze. Con essa abbiamo voluto mettervi nelle condizioni di sapere a chi rivolgersi per le vostre esigenze assicurative. Pertanto se volete segnalare ed informare tali organi circa anomalie, modi di operare poco chiari e farraginosi, piccoli soprusi che riteniate di aver subito e, perché no, proposte e soluzioni, collegatevi al sito interessato.


AVVISO IMPORTANTE: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni contenute nella presente pubblicazione e non si è responsabili dell’uso che può esserne fatto. Le informazioni contenute hanno carattere esclusivamente informativo. Tali informazioni potrebbero essere non necessariamente esaurienti, complete, precise e/o aggiornate. Si segnala che non può essere garantito che questo documento faccia riferimento e/o riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto fanno fede unicamente i testi della legislazione dell’Unione Europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea o di quella nazionale pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in altre pubblicazioni ufficiali. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, si provvederà a correggerli.


GLOSSARIO

ACCESSORIO
Elemento o dispositivo che si aggiunge alla dotazione base dei veicoli.
AIRBAG
Involucro inserito nell’abitacolo degli autoveicoli che, in caso di urto violento, si gonfia per evitare che il guidatore o i passeggeri vengano proiettati contro l’abitacolo stesso.
APPARECCHI AUDIO-FONO-VISIVI
Apparecchi radio, lettori di CD, mangianastri, registratori, telefoni, fax, televisori, casse acustiche, Sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi analoghi.
AREE AEROPORTUALI
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
ASSICURATO
La persona fisica o giuridica il cui Interesse è protetto (è coperto) con il contratto di Assicurazione o che è soggetta al Rischio per il quale il contratto è stato stipulato.
ASSICURAZIONE
Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.
ASSICURAZIONE A VALORE A NUOVO
Forma di assicurazione nella quale l’assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l’Assicurato senza ricorrere all’applicazione del Degrado d’uso sui pezzi di ricambio.
ASSICURAZIONE A VALORE COMMERCIALE
Forma di assicurazione nella quale l’assicuratore si impegna, in caso di danno parziale, ad indennizzare l’Assicurato applicando il Degrado d’uso sui pezzi di ricambio.
ATTESTATO DEL RISCHIO
È il documento che contiene l'indicazione della classe di merito di provenienza e quella di assegnazione per l'annualità successiva, nonché tutti i dati relativi al contratto (denominazione dell’impresa, nome o denominazione sociale o ragione sociale, o ditta del Contraente, numero del contratto di assicurazione, tipo di tariffa, data di scadenza, dati della targa o, se non è prescritta, dati di identificazione del telaio del veicolo, firma dell’Assicuratore).
Per legge deve essere a disposizione del contraente almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza del contratto di R.C. Auto. Sull’attestato si trova una tabella (tabella della sinistrosità pregressa) che riporta il numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni.
AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE
Gli autoveicoli definiti come tali dall’articolo 54 lettera g) del Codice della Strada.
BENEFICIARIO
La persona alla quale deve essere pagato il capitale previsto in Polizza in caso di morte dell’Assicurato in conseguenza di infortunio.
CAPITALE ASSICURATO
Valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate ed indicato in Polizza o, nel caso dell’assicurazione Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall’assicuratore.
CARTA VERDE
Documento riconosciuto nel territorio dei Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale (convenzione inter-bureaux). Tale documento:
• attesta l’esistenza di una valida ed efficace assicurazione RCA nei Paesi di origine;
• adegua automaticamente l’assicurazione RCA stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri
Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.
COASSICURAZIONE
Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un Rischio assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.
COMMITTENTE
Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un’opera.
CONTRAENTE
La persona fisica o giuridica, anche diversa dall’Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
DANNI DIRETTI
Danni materiali conseguenza diretta dell’evento garantito.
DEGRADO D’USO
Deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di danno parziale il deprezzamento non si applica sul costo della mano d’opera.
DENUNCIA
Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall’Assicurato all’Assicuratore.
DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS
L’insieme delle forti sofferenze psicologiche che si strutturano come conseguenza di Infortunio, Furto o Rapina.
EFFRAZIONE
Forzatura o rottura violenta dei dispositivi di chiusura.
EUROTAX
Pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore, destinata a concessionari, commercianti, autosaloni e Compagnie di
assicurazione. Tale pubblicazione si articola in “Eurotax blu” (valore di acquisto del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) ed “Eurotax giallo” (valore di vendita del veicolo da parte dei concessionari, commercianti etc.) riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.
EVENTI SOCIO-POLITICI O ATTI VANDALICI
È la garanzia che copre i danni causati da azioni non consentite dalla legge e compiute, sia individualmente sia nell'ambito di manifestazioni, scioperi e tumulti, al solo scopo di danneggiare beni altrui (sono i cosiddetti “atti di vandalismo”)
EVENTI NATURALI
È la garanzia che copre i danni causati da trombe d’aria e d’acqua, uragani, grandine, cadute di neve, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti.
FAMILIARE CONVIVENTE
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.
FENOMENO ELETTRICO
Azioni di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.
FRANCHIGIA
È la somma di denaro, espressa in cifra fissa e indicata in contratto, che rimane a carico dell’assicurato in caso di danno. Ci sono due tipi di franchigia:
• assoluta: i danni inferiori alla franchigia sono a carico dell’assicurato (nessun risarcimento); quelli superiori sono
ridotti dell’importo della franchigia;
• relativa: i danni inferiori o pari alla franchigia sono a carico dell’assicurato (nessun risarcimento); quelli superiori
sono liquidati totalmente (nessuna applicazione di franchigia).
FRANCHIGIA RELATIVA
Quando il danno è pari o inferiore all'importo della franchigia, l’assicurato non ha diritto ad alcun risarcimento. Quando il danno supera l’importo della franchigia, il rimborso è totale.
FRATTURA
Soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da Infortunio. S’intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto osseo cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l’osso.
FRAZIONAMENTO
Ripartizione del premio annuo previsto per le polizze in più pagamenti periodici (semestrali, trimestrali o mensili).
FURTO
Il reato previsto dall’articolo 624 del Codice Penale che viene commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, per trarne un profitto per sé o per altri.
GESSATURA
Mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. I metodi di contenzione Ilizarov e FEA (fissatore esterno assiale) sono considerati Gessatura.
IMPIANTO ANTIFURTO
Dispositivo finalizzato ad impedire il furto.
INCENDIO
Combustione con sviluppo di fiamma.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO
La somma dovuta dalla Compagnia di Assicurazioni in caso di Sinistro.
INFORTUNIO
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
INVALIDITÀ PERMANENTE
La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità lavorativa generica, quindi indipendentemente dalla professione esercitata.
ISTITUTO DI CURA
Ospedale o clinica di Ricovero, dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la Terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all’erogazione di assistenza ospedaliera;
LEASING
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
LIQUIDAZIONE
Procedimento con il quale l’assicuratore determina l’ammontare dell’indennizzo di un danno a cose o a persone.
LOCATARIO
L’utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.
MASSIMALE
Il limite massimo di danno indennizzabile a carico della Compagnia di Assicurazioni, nell’assicurazione di Responsabilità Civile,
MEZZI D’OPERA
Gli autoveicoli definiti come tali dall’articolo 54 lettera n) del Codice della Strada.
MORA
Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Premi o delle rate di Premio - successivi alla prima rata di Premio stabilita dal contratto entro il quale l’assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio scaduto. È previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.
NORME TARIFFARIE
Le norme di OGNI Compagnia di Assicurazioni che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonchè gli sconti, gli aumenti ed i Premi applicabili in casi particolari.
PERIODO DI ASSICURAZIONE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il periodo contrattuale (regolamentato dall’articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Periodi di osservazione della sinistrosità) rilevante ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.
POLIZZA
La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale la Compagnia di Assicurazioni presta la garanzia assicurativa.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente all’Assicuratore, quale corrispettivo dell’obbligazione da questo assunta.
PRETENSIONATORE
Dispositivo delle cinture di sicurezza che, in caso di urto, le mette istantaneamente in tensione.
PRIMO RISCHIO RELATIVO
Forma di copertura che comporta l'esposizione del valore esistente, ponendolo in relazione al danno che l'assicurato ritiene di poter subire. Nel contratto deve essere dichiarato anche il valore complessivo delle cose, che non può essere inferiore al valore complessivo di esistenza delle cose stesse. La dichiarazione del valore di esistenza è il presupposto sul quale si fonda il principio della proporzionalità - che non viene quindi derogata - fra valore dichiarato e quello di esistenza accertato. Art. 1907 C.C.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di copertura che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione alcuna con il valore reale dei beni in rischio. Deroga alla regola proporzionale, nel senso che l'indennizzo viene effettuato sino alla concorrenza della somma assicurata.
PROPORZIONALE (REGOLA)
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del Sinistro (Sottoassi-curazione), l’assicuratore determina l’indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della medesima al momento del Sinistro. È la regola per cui la Compagnia di assicurazioni - in caso di danno parziale - risponde dei danni in misura direttamente proporzionale al valore che è stato assicurato (come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile). Se un bene o un’autovettura che vale 50.000 Euro, ad esempio, viene assicurata per 25.000 Euro e si verifica un danno da 10.000 Euro, l'assicuratore pagherà al massimo 5.000 Euro (cioè il 50% del valore del danno). Art.1907 C.C. L'assicurato rimane quindi assicuratore di se stesso per la parte di danno rimasta scoperta.
PROPRIETARIO DEL VEICOLO
Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
QUATTRORUOTE
Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.
RAPINA
Il reato previsto dall’articolo 628 del Codice Penale che viene commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.
RESPONSABILITÀ PARITARIA
Ricorre nei casi in cui la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALE
Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i Sinistri con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
RICORSO TERZI
È una forma di assicurazione della Responsabilità Civile che viene prestata nell’ambito della garanzia Incendio e copre gli eventuali danni materiali e diretti, dei quali l'Assicurato sia civilmente responsabile, subiti dalle cose di terzi a seguito di un evento garantito dalla garanzia Incendio. Nei Corpi di Veicoli Terrestri - Corpi di Veicoli Marittimi Lacustri e Fluviali (ex A.R.D.) è inserita nella garanzia Incendio e copre i danni provocati a terzi dall’incendio che abbia coinvolto un veicolo non in circolazione.
RICOVERO
Degenza in un Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Il ripristino del veicolo, da parte delle Compagnie di Assicurazioni, nello stato antecedente il Sinistro anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
SCOPERTO
Parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato espressa in una percentuale dell’importo liquidato per il danno stesso. Può coesistere con la franchigia.
SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SISTEMA DI NAVIGAZIONE SATELLITARE
Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di individuare la posizione del veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la meta del viaggio.
SOCIETÀ
La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.
SOMMA ASSICURATA
Somma indicata nella scheda di Polizza per Indennizzo della prestazione garantita in base alla quale è stipulata l’Assicurazione.
SOTTOASSICURAZIONE
Si verifica quando la somma assicurata è inferiore al valore reale della cosa assicurata al momento del sinistro (ved. REGOLA PROPORZIONALE).
STABILMENTE INSTALLATO
Sono considerati “Stabilmente installati” gli Accessori e gli Apparecchi Audio-Fono-Visivi che siano saldamente fissati al veicolo e per il cui smontaggio occorra utilizzare degli utensili. Sono considerati tali anche gli Apparecchi Audio-Fono-Visivi con frontalino estraibile.
STATO DI NECESSITÀ
L’essere costretto a compiere un’azione dall’esigenza di preservare sè, o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.
TARIFFA
È l’elenco dei premi, dei tassi e delle regole predisposte dall’impresa, in funzione della garanzia prestata e per le diverse tipologie di rischio. Comprende anche le norme tariffarie e le clausole particolari che consentono di determinare in modo corretto i premi (es. modalità di applicazione degli sconti, applicazione di franchigie e scoperti, regole particolari, ecc.).
TERZI
Coloro che vengono definiti come tali dall’articolo 129 del Codice. Sono le persone, fisiche o giuridiche, in favore delle quali opera la garanzia di Responsabilità Civile. Generalmente le condizioni contrattuali prevedono un elenco di coloro che non sono considerati terzi. Nel caso particolare dell'assicurazione obbligatoria R.C. Auto è la legge 24/12/1969 n. 990 - all'articolo 4 – a disciplinare tale casistica.
VALORE A NUOVO
È la spesa necessaria per la ricostruzione integrale dei fabbricati, senza tenere conto del degrado per vetustà, rendimento economico ed uso. Pertanto in caso di danno si far riferimento alle spese per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con altri beni nuovi uguali o equivalenti. Non vi concorre il valore dell'area. Termine riferito al ramo Incendio.
VALORE INTERO
Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose. La somma assicurata deve corrispondere al reale valore delle cose stesse e se l'assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l'assicurato sopporta la correlativa parte proporzionale di danno. Art.1907 C.C.


AUTORITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
A.N.I.A. – Associazione nazionale delle imprese di assicurazione
Fondata nel 1944, l’ANIA e l’associazione che rappresenta le imprese di assicurazione operanti in Italia. La sua
finalità principale, riconosciuta dallo Statuto, (www.ania.it/CHI_SIAMO/Lo_Statuto.html) è tutelare gli interessi
della categoria coniugandoli con gli interessi generali del Paese nella costruzione di un modello di sviluppo
sostenibile riconosciuto dalle istituzioni e dall’opinione pubblica.
L'Associazione rappresenta i soci ed il mercato assicurativo italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche
ed amministrative, inclusi il Governo ed il Parlamento, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali. Studia e
collabora alla risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, fiscale, sociale,
giuridico e legislativo, riguardanti l'industria assicurativa. Fornisce assistenza tecnica ai soci e promuove la
formazione e l’istruzione professionale degli addetti.
Le imprese associate all'ANIA sono 166 e le assistite 3, per un totale di 169 imprese, pari a circa il 90% del mercato
assicurativo in termini di premi.
L’ ANIA (www.ania.it) ha la sua sede legale a Roma, Via della Frezza 70.


C.I.D. - Convenzione Indennizzo Diretto
È un organismo di cui fanno parte Imprese operanti nel Ramo R.C.A. Essa gestisce e regola le norme e le procedure
di risarcimento in caso di danni che si sono verificati tra assicurati di compagnie partecipanti.


CON.S.A.P. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa
Interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata costituita nel 1993 per scissione
dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), in occasione della sua privatizzazione.
All'atto della costituzione, sono state attribuite a Consap le attività di rilievo pubblicistico già presso l'INA, tra cui le
c.d. “cessioni legali”, quote di premi che le Compagnie di assicurazioni versavano per legge all'INA sui rischi
assunti per le polizze vita e che Consap aveva avuto l'incarico di restituire alle compagnie stesse.
Alle iniziali attività ereditate dall'INA, in particolare la gestione dei Fondi di Garanzia e Solidarietà, se ne sono poi
aggiunte numerose altre, in quanto attinenti alle finalità istituzionali della Società, per i loro aspetti pubblicistici.
Ruolo di Consap
Consap svolge, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti, in linea di massima, alla copertura dei
“rischi della collettività” non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali.
La Società, infatti:
• rappresenta il modello dell' "assicuratore pubblico" che si pone come indispensabile complemento al
comparto assicurativo tradizionale, intervenendo in forma sussidiaria rispetto al mercato ed esprimendo
una spiccata sensibilità alle problematiche dei danneggiati, unita ad una rigorosa gestione del denaro
della collettività;
• svolge numerose altre attività e funzioni di interesse pubblico di particolare complessità, rivolte ad
assicurare la pronta soddisfazione delle istanze avanzate da vittime/consumatori/utenza;
• può ricevere direttamente in affidamento dalle Pubbliche Amministrazioni fondi e attività da gestire per
conto dello Stato, sempre a vantaggio della collettività (c.d. “in house”);
• è organizzata a somiglianza di una holding, in quanto i fondi e le attività costituiscono gestioni separate.
Con decorrenza 1° Gennaio 2013 sono stati affidati a Consap due nuovi compiti:
• svolgimento della funzione di Centro di Informazione Italiano  (www.consap.it/fondi-e-attivita/mondoassicurativo/centro-di-informazione-italiano) (Coperture Assicurative R.C. Auto);
• gestione del Ruolo dei Periti Assicurativi (www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/ruolodei-periti-assicurativi)
La CONSAP (www.consap.it) ha sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma.


COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione
È l’autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi
pensione, a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati a previdenza complementare.
Istituita nel 1993 con decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, la COVIP ha iniziato a operare nella sua attuale
configurazione con personalità giuridica di diritto pubblico dal 1996.
Di recente le sono stati attribuiti anche compiti di controllo sugli investimenti finanziari e sul patrimonio delle Casse
professionali private e privatizzate.
Ruolo di Covip
La Covip ha assunto nel corso degli anni compiti e attribuzioni sempre più ampi rispetto a quelli previsti al momento della sua costituzione. La funzione che è chiamata a svolgere è essenzialmente quella di garantire ed assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell’amministrazione dei fondi pensione.
A tal fine:
• autorizza i fondi pensione ad esercitare la propria attività e approva i loro statuti e regolamenti;
• tiene l’albo dei fondi pensione autorizzati ad esercitare l’attività di previdenza complementare;
• vigila sulla corretta gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi pensione e
sull’adeguatezza del loro assetto organizzativo;
• assicura il rispetto dei principi di trasparenza nei rapporti tra i fondi pensione ed i propri aderenti;
• cura la raccolta e la diffusione delle informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali e del
settore della previdenza complementare.
Inoltre ha il potere di formulare proposte di modifica legislativa in materia di previdenza complementare.
La COVIP (www.covip.it) ha sede in Via in Arcione, 71 - 00187 Roma.


I.S.V.A.P. - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
L'ISVAP è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per esercitare funzioni di vigilanza nei confronti delle
imprese di assicurazione e riassicurazione e di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni
private. Il suo obiettivo principale è quello di garantire la stabilità del mercato e delle imprese e di controllare che le
imprese abbiano il denaro sufficiente per far fronte ai loro impegni, a garanzia degli interessi degli assicuraticonsumatori e in generale dell'utenza.
 Dal 01 gennaio 2013 I.V.ASS. ha sostituito l’I.S.V.A.P.
Cosa cambia, in merito alle funzioni? L’ISVAP gestiva:
• il Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
• il Ruolo dei Periti assicurativi;
• il Centro informazioni che fornisce indicazioni e spiegazioni ai cittadini italiani che hanno subito incidenti stradali all’estero e ai cittadini esteri che hanno subito incidenti in Italia.
Con l’IVASS, invece:
• la gestione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e vigilanza sui soggetti iscritti sarà affidato ad un organismo di diritto privato ordinato in forma di associazione da istituire entro due anni dall’emanazione del decreto istitutivo dell’IVASS;
• la gestione del Ruolo dei periti assicurativi, alla data di subentro dell’Ivass, è affidata a Consap Spa;
• la gestione del Centro informazioni, alla data di subentro dell’Ivass, passa sempre a Consap Spa.
L’assicurato può indirizzare ora all’IVASS reclami sulla gestione dei sinistri o altri comportamenti delle imprese
ritenuti non corretti.


1. Leggere e capire le polizze
Non è cosa semplice, ma soprattutto ci sono parti che non vanno assolutamente trascurate, molte di esse, vengono
sottovalutate, e di conseguenza creare spiacevoli sorprese.
Questa guida vuole essere un aiuto a tutti gli Automobilisti che vogliono saperne di più su condizioni e clausole, che, nella maggior parte dei casi, non vengono analizzate con cura.
Il nostro intento è quello di aiutare il cliente, certi che le informazioni contenute in questa guida produrranno conoscenza e consapevolezza a tutti coloro che sono disposti ad investire in maggiori garanzie attraverso la stipula
di nuove polizze.
Tuttavia teniamo a rimarcare il nostro punto di vista che, per quanto riguarda la nostra Associazione, vuole mettere
in guardia l'automobilista dagli effetti benefici per gli assicurati tanto strombazzati dalle Compagnie. A queste
gridiamo che non possono prescindere i diritti del danneggiato ad ottenere una riparazione a regola d'arte, né possono espropriarlo dal controllo sulle riparazioni stesse che devono essere realizzate attraverso tecnici e/o
autoriparatori di sua fiducia e non di fiducia della sua Compagnia.
Il nostro consiglio:
Non lasciate che altri decidano per Voi, scegliete sempre liberamente il vostro Carrozziere di fiducia, per la
sicurezza vostra e dei vostri trasportati.


2. Prima di sottoscrivere un contratto
Prima di sottoscrivere un contratto assicurativo è, comunque, molto utile osservare i seguenti consigli:
• verificate che la compagnia assicurativa sia tra quelle riconosciute dall'IVASS (ex ISVAP) e sia autorizzata ad operare sul territorio italiano, per non cadere in possibili truffe;
• accertatevi che la Compagnia assicurativa sia tra quelle che hanno sottoscritto la convenzione CARD, quella che riguarda il risarcimento diretto (vedi CID);
• verificate che i dati inseriti nella polizza siano identici a quelli riportati sul libretto di circolazione;
• verificate che l'assicurazione abbia la clausola di rinuncia al diritto di RIVALSA;
• controllate che non siano state inserite a contratto garanzie facoltative non richieste (ad esempio, tutela legale, assicurazione furto-incendio, ecc.);
• verificare che i dati inseriti nella polizza siano identici a quelli riportati sul libretto di circolazione;
• evitate, per quanto possibile, dall'includere la FRANCHIGIA nella Garanzia relativa alla responsabilità civile. Se scegliete di inserirla, accertativi di avere una consistente riduzione del premio;
• accertatevi che la polizza venga emessa con i MASSIMALI MINIMI DI LEGGE, che oggi sono attestati alla somma di 6.000.000,00 (seimilioni/00) di Euro;
• assicuratevi che la polizza includa l'estensione europea
Il nostro consiglio:
Accertarsi che la polizza non preveda il risarcimento del danno in forma specifica. Questa clausola a fronte di un
piccolissimo sconto non ben evidenziato vi potrà vincolare nella scelta del vostro riparatore di fiducia a vantaggio
del riparatore della compagnia che è costretto a riparare la vostra auto con tariffe ribassate e orari stringenti stabiliti
dalla compagnia.


3. Responsabilità Civile Auto - La polizza obbligatoria
La chiameremo d'ora in poi RCA per comodità.
È obbligatoria per tutti coloro che possiedano una vettura: si paga una tariffa annuale che è chiamata premio e in
cambio, se si è responsabili di aver causato un incidente, l'assicurazione copre le spese per i danni patiti dagli altri
veicoli, dalle persone, dagli animali e dalle cose.
Per ogni sinistro che si provoca, il premio che si versa annualmente aumenta notevolmente alla scadenza per effetto
del declassamento tariffario. Invece, in assenza di incidenti, l'assicurato viene promosso alla prima classe di merito
migliorativa e, in teoria, dovrebbe vedere diminuire la cifra che paga annualmente, ma la diminuzione è sempre
compendiata da vari rincari che in pratica l'annullano.
Il nostro consiglio:
Chi causa un sinistro trovandosi alla guida e subisce dei danni, non può essere risarcito dalla garanzia RCA; perciò
valutate la possibilità di fare una polizza contro gli infortuni
Novità
Controllate che nella lettera che accompagna l'attestato del rischio sia riportata la percentuale di diminuzione del
premio RCA in assenza di sinistri. Controllate anche se la vostra Compagnia riporta tale percentuale al momento
della stipula del contratto: sarà applicata alla successiva annualità; non tutte lo fanno ed è bene saperlo.
Massimale (obbligatorio)
È l'importo massimo che l'assicurazione versa ai danneggiati in caso d'incidente.
Al momento la legge stabilisce che come minimo vengano versati 1 milione per i danni alle cose e agli animali e 6
milioni per le lesioni provocate alle persone.
Se l'ammontare dei danni provocati dall'incidente è superiore a queste cifre, saranno responsabili in solido il
conducente e il proprietario a pagare la differenza.
Volendo, si può chiedere alla propria Compagnia di elevare i massimali di polizza, in questo modo, a fronte di un
aumento del premio RCA, potrete tutelare meglio i vostri beni da un eventuale sinistro il cui risarcimento superi il
massimale obbligatorio. Tenete presente che non tutte le Compagnie offrono massimali illimitati.
Il nostro consiglio:
Scegli sempre un massimale che si avvicini alle tue esigenze e che sia, naturalmente, il più alto che ti puoi
permettere.
La polizza obbligatoria RCA si può estendere con altre garanzie: vediamone alcune.
Franchigia (facoltativa)
È la somma che rimane a tuo carico per ogni sinistro.
Esempio: Se hai una franchigia di 500.00 € e il danno è di 600.00 €, l'assicurazione pagherà 100.00 € e tu le rimborserai 500.00 €.
Il nostro consiglio:
La franchigia più è bassa meno ci rimetti; sceglila solo quando il premio diminuisce in maniera consistente.
Rinuncia alla rivalsa (facoltativa)
Se nel vostro contratto di assicurazione non appare la scelta di questa clausola, significa che qualora voi causiate un
incidente e non abbiate osservato in toto il contratto e/o le prescrizioni del codice (ad esempio avete guidato in stato di ebbrezza o l'auto non ha effettuato la revisione) la compagnia si rivarrà su di voi.
In pratica l'assicurazione pagherà il risarcimento ai danneggiati, ma poi si farà rimborsare dal proprio cliente.
Si tratta di una clausola non obbligatoria, che si può anche non accettare o chiederne l'eliminazione alla compagnia.
Il nostro consiglio:
Chiedi sempre di inserire la clausola di rinuncia alla rivalsa. È la clausola di salvaguardia per eccellenza.
Tipologia di guidatori (facoltative)
Anche per questo gruppo di clausole la fantasia non manca alle Compagnie, pur di farci cadere in trappola: tutte le
hanno nei loro prodotti con rincari più o meno consistenti. Vediamole.
• La chiameremo Guida Esclusiva:
può condurre l'autovettura solo una persona. Offerta da ogni compagnia, è la clausola preferita dalla Compagnie telefoniche, quelle online. A seguito di numerose lamentele (incidenti senza rimborso, cause per clausole vessatore, ecc.) ma soprattutto per evitare perdite consistenti di portafoglio, alcune di queste online hanno esteso la guida a più persone. Valutate MOLTO attentamente questa scelta; gli sconti applicati non sono poi così eccezionali.
• La chiameremo Guida Esperta:
possono condurre l'autovettura soltanto persone al di sopra di una certa età (ad esempio più di 25 anni) o con un'anzianità di possesso patente di un anno o più (quindi niente neopatentati) Valutate attentamente gli sconti, se applicati.
• La chiameremo Guida Libera:
Non ci sono limitazioni alla guida. Nessuno sconto, anzi! Diverse Compagnie adottano rincari vari, pretendendo ad esempio di dichiarare se al volante ci sono minori di 25 anni o neopatentati.
Il nostro consiglio:
Se per voi il costo finale del premio è vita, esaminate attentamente quanto vale il risparmio. Altrimenti chiedete
sempre di poter mettere al volante chiunque (Guida Libera).
 

4. Come si calcola premio RCA
Il premio assicurativo cambia anche in maniera sostanziosa in ragione di molti parametri, sia soggettivi che oggettivi. Ogni Compagnia utilizza i propri criteri per il calcolo della tariffa.
I dati soggettivi possono riguardare:
• l'età dell'assicurato. I più giovani causano statisticamente più incidenti dei più maturi, perciò il loro premio sarà più alto;
• il sesso dell'assicurato. Le donne provocano meno incidenti degli uomini, perciò il premio da pagare sarà più basso;
• l'anzianità di possesso della patente di guida: i neopatentati provocano statisticamente più incidenti degli anziani;
• è statisticamente provato che le persone con figli provocano un numero più basso di incidenti.
• il fatto che il veicolo possa essere condotto da una o più persone: una persona circola statisticamente meno di due guidatori che utilizzano la stessa macchina;
I dati oggettivi possono riguardare:
• la potenza del veicolo. Se l'auto è più potente causerà statisticamente qualche incidente in più di un'utilitaria ed il costo dei danni procurati sarà superiore alla media;
• la residenza dell'assicurato. Alcune zone geografiche, tipo la città di Napoli o le località situate in Romagna, contano un rischio di incidente maggiore rispetto ad altre zone, perciò la residenza è un indicatore molto importante per la compagnia;
• la presenza di elementi tipo airbag o doppio airbag, ABS in caso di incidente attutiscono il danno per le persone, perciò il premio RC Auto costerà meno;
• l'alimentazione del veicolo. La differenza non dipende in sé e per sé dal fatto che i tipi di carburanti siano più o meno pericolosi, ma dal fatto che le auto diesel statisticamente percorrono più Km di quelle a benzina, perciò sono più soggette ad incidenti
BONUS-MALUS
Il concetto per cui, meglio guidi, meno paghi. Il sistema principale di tariffazione usato dalle compagnie assicurative per il calcolo del premio RCA da pagare è il cosiddetto Bonus-Malus.
È una forma di personalizzazione della tariffa RCA. Questa forma assegna al contratto una classe di merito in base
al numero di sinistri di cui ti sei reso responsabile durante un determinato periodo di osservazione.
Se non ci sono sinistri, si ottiene un bonus, cioè si scende di una classe che ha un premio inferiore alla classe di
provenienza. In caso contrario si è penalizzati, si passa a delle classi di merito che hanno un premio superiore, viene
cioè applicato il malus.
Le classi di merito previste sono 18: la migliore è la classe 1 e la peggiore quella 18.
ATTESTATO DI RISCHIO
Tutte le Compagnie di assicurazione sono obbligate a spedire all'assicurato l'attestato di rischio presso il domicilio
fornito dal Contraente/proprietario almeno 30 giorni prima della scadenza annuale e se senza che questo ne facciano richiesta (vedi il glossario).
Il nostro consiglio:
Qualora l'attestato non vi pervenisse per tempo, rivolgetevi subito al vostro agente per averlo (per legge DOVETE
entrarne in possesso almeno TRE GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA: non aspettate perciò l'ultimo giorno); se dovesse rifiutarsi di fornirlo, caso molto raro ma possibile, sarete costretti a fare una richiesta scritta alla direzione generale della Compagnia. In quest'ultima ipotesi vi invitiamo ad informare anche gli Enti di controllo circa il comportamento scorretto della Compagnia e dell'agente (che vi converrà cambiare). Basta con i soprusi!


5. Classi di merito RCA
La polizza assicurativa, e quindi anche il premio da pagare, cambierà nel tempo in funzione di un punteggio calcolato sulla base della condotta di guida di chi si assicura. Questo punteggio, chiamato anche classe di merito, è compreso tra 1 e 18, e viene assegnato secondo alcune regole precise.
Esempio:
• Chi si assicura la prima volta rientra sempre nella classe di merito 14.
• Se dopo un anno non si procurano incidenti la classe di merito diminuisce di un punto. Di conseguenza anche il premio base (bonus) scende. Per cui il neo-assicurato che per 5 anni non provoca incidenti si ritroverà, dopo i 5 anni, in classe 9 e, dopo altri 8 anni senza incidenti, in classe 1, la più ambita e difficile da raggiungere, ma anche la meno onerosa.
• L'assicurato ha diritto a conservare la propria classe di merito se a seguito di vendita, rottamazione, distruzione, furto, esportazione all'estero sostituisce il veicolo di sua proprietà con un altro sempre di sua proprietà. Si parla in questo caso di “continuità contrattuale”. La classe di merito inoltre segue il guidatore per tutta la vita aldilà di eventuali cambi di compagnia assicurativa.
• Nel caso di acquisto di un secondo veicolo, in aggiunta al primo, le assicurazioni dovranno assegnare, per effetto del Decreto Bersani (ne parleremo più avanti), la classe di merito indicata dall'ultimo attestato di rischio (e non più la classe 14).
• Se durante l'anno si causa un incidente stradale, con totale responsabilità, si sale di due classi (malus).
• È data la possibilità, a chi si rende responsabile di un sinistro, di conservare la propria classe di merito, rimborsando la somma pagata dalla Compagnia alla controparte. La procedura non è proprio semplicissima ma potete farvi aiutare dal vostro assicuratore.


6. Legge Bersani (più nota come “Decreto Bersani”)
In materia di assicurazioni auto, permette in sostanza di ereditare la classe di merito di un familiare convivente (o propria), in caso di acquisto di una seconda (o terza) auto, nuova o usata. I parametri sono ben definiti, ma ci sono
molti casi particolari di cui parliamo qui di seguito.
Vi ricordiamo che NON è possibile usufruire della classe agevolata Bersani in questi casi:
• Auto già assicurata, anche se per poco tempo.
• Stipulando un nuovo contratto su un'auto che già aveva un’assicurazione, in assenza di un passaggio di proprietà.
• Non è possibile trasferire la classe tra tipologie di veicoli diversi. Ad esempio un'auto non può ereditare la classe di un motoveicolo né di un autocarro e viceversa.
• Non è possibile ereditare la classe di una persona se questa non è nello stesso stato di famiglia (ad esempio, un figlio che non ha più la residenza con i genitori non può ereditare la classe del padre). È invece possibile usufruirne senza problemi in questi casi:
• Assumendo la classe di rischio di un altro proprio veicolo oppure di un “familiare”, ovvero una persona (anche non parente), purché convivente come risultante dal certificato di Stato di Famiglia. Alcune compagnie controllano solo la medesima residenza e non l'appartenenza allo stesso stato di famiglia (si può essere infatti conviventi ma con stati di famiglia separati). Altre ancora, erroneamente, chiedono il requisito della parentela.
• Vendendo la propria auto ad un altro appartenente al nucleo familiare purché non sia l'unica auto in famiglia.
• Stipulando un contratto anche con una compagnia diversa da quella dell'attestato di rischio del parente.
• Si può ereditare la classe di una moto per un'altra moto, di un ciclomotore per un altro ciclomotore, e ovviamente di un'auto per un'auto.


7. Novità importantissima
A partire dal 1 gennaio 2013, il contratto di assicurazione RCA per l’auto non si rinnoverà più automaticamente (abolito il tacito rinnovo). Questo ha creato confusione circa la tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza.
Facciamo chiarezza.
L'art. 22 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012, che ha aggiunto l'art. 170 bis al D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) stabilisce che la Compagnie assicurative debbano stipulare i contratti di RCA di durata annuale che si rivolvono automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere più tacitamente rinnovati. Poiché la norma prevede espressamente l'estensione della copertura assicurativa alla scadenza annuale per un periodo di 15 giorni dalla scadenza, l'assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto entro tale estensione, può continuare ad esibire il certificato e il contrassegno scaduti. Questa modifica cambierà anche le regole rispetto ai controlli effettuati dalle forze dell’ordine. Infatti con la comunicazione recepita il 14 febbraio 2013, diramata ai vari uffici competenti (Questure, Prefetture, Comandi, Commissariati, ecc) il Ministero dell'Interno, per mezzo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, stabilisce che omissis:
...Alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile ai sensi degli artt. 180 e 181 del Codice della Strada la circolazione del veicolo con il certificato e il contrassegno scaduti, atteso che la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso.
Finalmente niente più multe per non aver esposto il contrassegno dal giorno successivo alla scadenza.


8. CVT – Le garanzie non obbligatorie
Fin qui abbiamo parlato dell'assicurazione obbligatoria.
Chi vuole però, può chiedere di avere coperture aggiuntive, garanzie che nei contratti assicurativi (polizze) del Ramo Danni Auto vengono chiamate CVT (Corpi Veicoli Terrestri). Prima venivano chiamate ARD.
Tenete sempre presente che le Compagnie tendono a vendere un “pacchetto” con più Garanzie accorpate in un unico prezzo che, di fatto, impedisce di capire quanto costa ogni singola copertura ed è quasi sempre là in mezzo che
troviamo la clausola, per noi vessatoria, della scelta del “risarcimento in forma specifica” e/o della “Carrozzeria Convenzionata Obbligatoria”. Tutto ciò:
• mi impone di accettare una riparazione fatta da uno sconosciuto
• magari anche in un comune molto lontano dalla mia residenza
• che potrebbe non darmi una macchina sostituiva
• e di cui potrei non essere soddisfatto
Accettando il “pacchetto” ogni garanzia potrebbe costare singolarmente di meno; ma così siamo indotti a sobbarcarci di Garanzie non scelte, non volute, non valutate pagando quindi un premio più alto; alla fine dei conti mi potrei trovare nella condizione PARADOSSALE di avere delle Garanzie
• di cui non conosco i termini
• che ignoro di avere
ALLA FACCIA DELLA TRASPARENZA!
Tratteremo perciò le CVT più comuni e nella maniera più semplice possibile, dando delle linee guida che, nelle nostre intenzioni, potranno permettervi una scelta più consapevole delle garanzie non obbligatorie da accettare. Per alcune Compagnie le CVT si distinguono in principali ed accessorie; queste ultime non possono essere date in assenza di almeno una delle principali. Ricordatevi che in tutte le garanzie CVT troverete franchigie che possono superare il 30% e scoperti che possono superare anche i 1000 Euro. Ripetiamo quanto già detto in premessa: oltre ad avere un ottimo rapporto con il vostro assicuratore... occhi aperti!


9. Incendio e Furto
La Garanzia Incendio indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti subito dal veicolo assicurato a seguito di incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione. La Garanzia Furto indennizza l'assicurato della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina e dei danni diretti subiti dal veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati. Per entrambe le Garanzie, che possono essere scelte separatamente, l'indennizzo sarà in base al CAPITALE ASSICURATO (vedi glossario). In caso di sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. Distinguiamo le principali scelte possibili:
• In base al Capitale assicurato: Valore a nuovo Valore commerciale
• In base al danno totale Danno parziale
• Con e/o Senza Scoperto Franchigia
La combinazione di queste scelte stabilirà quanto pagherete; avere dotazioni di serie atte a limitare tali rischi potrebbe determinare uno sconto sulla tariffa.
Questa è una garanzia vendibile singolarmente per la maggior parte delle Compagnie.
Criteri di liquidazione del danno (diversi da Compagnia a Compagnia)
a) Assicurazione a Valore Commerciale si applica il degrado d'uso (vedi glossario)
b) Assicurazione a Valore a Nuovo non si applica il degrado d'uso (consigliata) In caso di danno parziale l'indennizzo avviene in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio o ai Prontuari dei tempi di riparazione ed ai Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici. L'indennizzo non può superare il valore commerciale del veicolo. In casi di danno totale si determina l'indennizzo, nel limite del capitale indicato in Polizza, in base al valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro, detratto il valore del recupero.
ATTENZIONE: parliamo di danno totale se si raggiunge o si supera un importo che può partire dall'80% del valore
commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro (controllate con attenzione detta percentuale e i criteri adottati, ribadiamo, diversi da Compagnia a Compagnia).
Scoperti e franchigie (diversi da Compagnia a Compagnia).
Anche l'imposizione di queste clausole (vedi glossario) è determinante per la somma di denaro che avremo a titolo
di rimborso e/o risarcimento danni patiti a seguito di un sinistro. Se poi non ti rivolgi ai loro centri “consigliati” può
succedere che si applichino questi criteri:
1) Massimale condizionato (la quota massima a carico dell'Assicurazione)
L’assicurazione applicherà un massimale inferiore (valutazione più bassa) se non ripari la TUA auto nei loro centri
convenzionati. Esempio: Da un loro convenzionato il massimale è 500.00 €. Dal tuo carrozziere di fiducia viene ridotto a 300.00 €.
2) Franchigia condizionata
L’assicurazione applicherà una franchigia superiore se non ripari la tua auto presso i loro centri convenzionati. Esempio: Da un loro convenzionato la franchigia è di 150.00 €. Dal tuo carrozziere di fiducia viene alzata a 300.00 €.
Il nostro consiglio
chiedete e/o controllate SEMPRE se ci sono esclusioni; eviterete le solite brutte sorprese sull'ammontare dell'indennizzo in caso di sinistro.


10. Garanzia CASCO
La garanzia migliore, anche se costosa, che rimborsa i danni della TUA autovettura a seguito di un sinistro di cui sei
responsabile. La più completa, ma anche la più cara, è quella denominata “danni accidentali”; ma se volete risparmiare scegliete la garanzia denominata “collisione”.
Danni accidentali:
Indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altri veicoli, urto (ad esempio contro un guard-rail o con un altro animale), ribaltamento ed uscita di strada. La Garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'assicurato, del Contraente e dei Familiari conviventi con quest'ultimo.
Collisione:
Con questa garanzia si indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di
collisione con veicoli identificati. La Garanzia opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e dei Familiari conviventi con quest'ultimo.
Talune Compagnie estendono, con un sovrapprezzo, questa garanzia a seguito di collisione con animali; altre pongono un limite all'indennizzo, per esempio rimborsano fino a 5000 Euro praticando uno sconto.
Criteri di liquidazione del danno (diversi da Compagnia a Compagnia):
Per Danni accidentali e Collisione vale quanto riportato nella Garanzia Incendio e Furto. In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.
Scoperti e Franchigie (diversi da Compagnia a Compagnia): Per Danni accidentali e Collisione vale quanto riportato nella Garanzia Incendio e Furto. In caso di sinistro rimangono dunque a carico dell'Assicurato lo Scoperto e/o la Franchigia pattuiti in Polizza.
Con il termine “veicolo identificato” si vuole indicare quella situazione per la quale, a seguito di un sinistro con un altro veicolo ci si sofferma a compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente: ecco l'identificazione. Se per assurdo tamponiamo un veicolo e questo non si ferma: non denunciamo alcun incidente, quindi nessun decremento di classe (malus) ma …spenderemo una cifra per riparare la nostra autovettura!
Questa è una Garanzia vendibile singolarmente, per la maggior parte delle Compagnie.
Il nostro consiglio:
se potete permettervela, sceglietela, specialmente se fate più di 25000/30000 Km/anno.


11. Eventi socio-politici e naturali
Indennizza l'Assicurato dei Danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, in conseguenza di:
• atti dolosi di terzi
• grandine, trombe d'aria, bufere, tempeste, uragani, inondazioni, mareggiate, alluvioni, frane, smottamenti,
slavine e valanghe
Gli accessori e gli Apparecchi audiofonovisivi sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato. Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli. L'indennizzo sarò in base al CAPITALE ASSICURATO (vedi glossario). In caso di sottoassicurazione si applica la Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. Questa è una Garanzia accessoria non vendibile singolarmente per la maggior parte delle Compagnie.
Criteri di liquidazione del danno (diversi da Compagnia a Compagnia)
Vale quanto riportato nella Garanzia Incendio e Furto.
In Polizza viene indicato l'eventuale massimo indennizzo previsto.
Scoperti e Franchigie (diversi da Compagnia a Compagnia)
Vale quanto riportato nella Garanzia Incendio e Furto. In caso di sinistro rimangono dunque a carico dell'Assicurato lo Scoperto e/o la Franchigia pattuiti in Polizza.
Il nostro consiglio
Valutate con molta attenzione il costo relativo alla Garanzia con le somme che rimangono a vostro carico, anche
chiedendo al vostro agente di farvi un esempio pratico su un danno di 1000/2000 Euro: sicuramente sarà un acquisto
più consapevole.


12. Polizza Cristalli
La Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza dell'Importo riportato in Polizza indipendentemente dal numero dei
cristalli rotti, le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli delimitanti l'abitato del veicolo indicato in polizza
a seguito di rottura dei medesimi. Sono esclusi i danni causati da rigature e segnature e quelli provocati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli o in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi. Questa può essere una definizione della Garanzia prestata. In realtà esistono un'infinità di descrizioni e dunque di coperture. Troviamo infatti chi applica 100 Euro di franchigia sulla sostituzione, chi invece paga fino a 500/600 Euro, chi paga più rotture in un anno assicurativo, chi associa la rottura cristalli all'airbag, ai pretensionatori delle cinture di sicurezza, chi non ti fa pagare la manodopera, chi aggiusta gratis senza sostituire ecc ecc. In ogni caso la garanzia prestata varia da Compagnia a Compagnia. Questa è una Garanzia accessoria non vendibile singolarmente, per la maggior parte delle Compagnie.


13. GPS (rilevatore satellitare)
È una garanzia non obbligatoria, generalmente abbinata alla RCA, che sta diventando il tormentone di tutte le Compagnie, le quali se la contendono a suon di SPOT Televisivi e Campagne pubblicitarie più o meno aggressive. Esse vorrebbero che fossero installate all’origine, perché questo permetterebbe di dare un taglio ai falsi incidenti, con notevole risparmio sugli indennizzi; a loro dire, tale risparmio potrebbe determinare una diminuzione del prezzo delle polizze. Ne dubitiamo!!!!!!


14. Garanzie (condizioni) aggiuntive
Esistono poi tante altre garanzie CVT che troviamo singolarmente o unite fra loro con i più vari criteri, dovuti sicuramente ai cosiddetti Andamenti Tecnici di cui ogni Compagnia si dota. In parole povere, l’ammontare dei rimborsi effettuati rispetto ai premi pagati:
• se è positivo, la tariffa per quella Garanzia potrebbe essere offerta ad un prezzo più basso,
• se è negativo, o aumentano le franchigie e gli scoperti, o aumentano il premio sulla garanzia, o la si elimina
dalle garanzie prestate.


15. Assistenza Stradale
Il famoso o famigerato “Carro attrezzi” di cui si vorrebbe sempre farne a meno, ma che, quando serve, è una manna dal cielo, soprattutto se non sborsi neanche un centesimo. Dentro questa garanzia, se ne celano altre; una miriade di clausole “pronto Intervento” che spaziano dallo psicologo all’idraulico. Sfido chiunque a elencare esattamente in quali situazioni di bisogno potrebbe utilizzare questa garanzia, veramente polivalente in alcuni contratti. Queste sono Garanzie accessorie, che potrebbero offrirvi:
• Rimborso spese bagagli trasportati
• Rimborso spese di parcheggio a seguito di provvedimento giudiziario
• Rimborso spese immatricolazione
• Rimborso spese impianto antifurto
• Rimborso spese lavaggio e disinfestazione
• Rimborso spese per duplicato della patente di guida
• Rimborso spese per perdita delle chiavi elettroniche dell’autovettura
• Rimborso spese per ricupero punti sulla patente
• Rimborso spese rifacimento documenti
• Rimborso spese sostenute per l’acquisto dell’autovettura, in caso incendio/furto
• Rimborso tassa di proprietà
Infine ce ne sono altre che fanno parte del ramo danni, cosiddetto “non auto”
• Infortuni del Conducente
• R.C. del Proprietario del veicolo
• Ricorso terzi da incendio
• Tutela Giudiziaria
Chiaramente questi sono solo esempi; per elencare tutte le Clausole, Garanzie, ecc. di ogni Compagnia ci vorrebbe
un’enciclopedia.

 


Lo sapevi che....?
(quello che non viene detto)
 
  • Nel risarcimento danni RCA, solo il 10% del totale rimborsi è dovuto per la riparazione dei veicoli.
  • L'80% del mercato assicurativo danni auto si sta concentrando in pochissimi gruppi societari e finanziari.
  • L'Antitrust ha comunicato che il nuovo sistema assicurativo: 1) condiziona lo sviluppo di una efficace competizione nel settore della responsabilità civile auto; 2) non apporta i miglioramenti promessi, come per altro denunciato anche dalle Associazione dei Consumatori.
  • LA CORTE COSTITUZIONALE ha sentenziato che l'indennizzo diretto è facoltativo e l'automobilista è libero di scegliere se attivare il risarcimento diretto alla propria assicurazione, oppure, procedere nei confronti della assicurazione del responsabile del danno.
  • Nella RCA, i danni accessori ( es.: svalutazione del mezzo, auto sostitutiva, ecc. ) concorrono alla valutazione complessiva del risarcimento, come per altro statuito da consolidata giurisprudenza.
  • Se l'aumento della polizza supera il tasso di inflazione programmata, la disdetta può essere data senza penale anche l'ultimo giorno di scadenza.
  • E' possibile, acquistando una nuova auto, usufruire in ambito familiare della classe bonus/malus più favorevole e non partire dalla più cara classe quattordicesima.
  • Ci sono polizze che non riconoscono il risarcimento (totalmente o parzialmente) in caso di: patente scaduta <> guida in condizioni di alterazioni psico-fisica correlata con l'uso di bevande alcoliche, di sostanze stupefacenti o psicotrope <> incidenti in aree private (parcheggi e cortili) <> danni subiti da terzi trasportati se il numero delle persone trasportate è superiore al limite indicato sulla carta di circolazione <> responsabilità dei terzi trasportati sul veicolo assicurato <> guida di altro conducente oltre il proprietario.
  • Il tuo assicuratore deve restituirti una copia del modulo CAI di denuncia sinistro che gli presenti.


Diritti degli Automobilisti
(…..e sacrosanti…..)
 
  • Scegliere liberamente il colore della PROPRIA AUTO
  • Scegliere liberamente la cilindrata della PROPRIA AUTO
  • Scegliere liberamente il modello della PROPRIA AUTO
  • Scegliere liberamente la polizza assicurativa della PROPRIA AUTO
  • Scegliere liberamente il meccanico della PROPRIA AUTO
  • Scegliere liberamente il gommista della PROPRIA AUTO
  • Scegliere liberamente il lavaggista della PROPRIA AUTO
  • Scegliere liberamente il CARROZZIERE della PROPRIA AUTO............anche a fronte di una polizza IN FORMA SPECIFICA


Controparte non assicurata
Come scoprirlo dopo un incidente?
 
Questa nuova era della dematerializzazione porta con sé molti vantaggi, ma anche qualche domanda legittima da parte degli automobilisti: “in caso di incidente come posso sapere se la controparte è assicurata”? In particolare “come posso sapere se l’auto è assicurata se la controparte non è disposta a fornirmi i propri dati”?
Fino al 18 ottobre 2015 era possibile verificare la copertura assicurativa sul contrassegno cartaceo esposto sul parabrezza. Il vecchio tagliando riportava, infatti, oltre ai dati dell’automobile, la data di scadenza della polizza. Oggi, con la dematerializzazione del contrassegno, il vecchio tagliandino non esiste più. I dati assicurativi sono tuttora presenti sul certificato di assicurazione, documento obbligatorio da tenere nel veicolo, ma non sono immediatamente visibili sull’auto.
Quindi come fare per verificare che la controparte sia assicurata? Nessun problema: c’è Il Portale dell’Automobilista.


Di cosa si tratta?
Il Portale dell’Automobilista, promosso e ideato dal Ministero dei Trasporti, mette a disposizione una serie di informazioni utili all’automobilista per gestire pratiche e recuperare dati direttamente via web, senza necessità di dover consultare documenti cartacei. Si va dalla possibilità di scaricare i moduli da utilizzare per le pratiche automobilistiche alla possibilità di verificare il saldo punti patente.
Ma soprattutto, con l’avvento della dematerializzazione, il Portale dell’Automobilista diventa un importante supporto per verificare se un veicolo sia coperto o meno da assicurazione RCA. È stata infatti predisposta una sezione specifica “Verifica copertura RCA” in cui, digitando il numero di targa, è possibile verificare se il veicolo sia o meno in regola con gli obblighi assicurativi. Le informazioni sono aggiornate costantemente dalle compagnie assicurative attraverso il database di Ania o direttamente. Si possono trovare tutte le targhe di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori immatricolati in Italia.


Questa sezione del Portale è di rapida consultazione: non è infatti necessario registrarsi al sito, come per altri servizi. Per verificare la copertura assicurativa è sufficiente selezionare la voce “servizi on line – verifica copertura assicurativa”, selezionare la tipologia di veicolo e inserire la targa della controparte. Il sito, in tempo reale, vi fornirà l’informazione.
Non vi rimane che fare una prova con la vostra targa!

 


Dematerializzazione contrassegno R.C.A.
Al via dal 18 ottobre 2015
 
Stanchi delle scartoffie? Dal 18 ottobre 2015, addio al vecchio contrassegno. Proprio così! Anche il mondo assicurativo strizza l’occhio al futuro: dopo la dematerializzazione dell’attestato di rischio non sarà più necessario esporre anche il tagliando assicurativo sul parabrezza delle vostre auto. La dematerializzazione del contrassegno, introdotta dall’articolo 31 del Decreto Liberalizzazioni del 2012, interesserà tutti gli automobilisti italiani. Che cosa cambierà?


Ecco alcune delle principali novità che verranno introdotte:
Dal cartaceo al digitale
Fino al 17 ottobre 2015 sarà obbligatorio esporre sul parabrezza dell’auto il tagliando d’assicurazione. Questo documento cartaceo certifica che il veicolo è coperto per la responsabilità civile e contiene tutti gli estremi della polizza assicurativa: dal nome della compagnia, alla data di validità del contratto. E dal 18 ottobre 2015 come verranno controllati questi dati? Con un semplice click: le Forze dell’Ordine verificheranno se il numero di targa è presente nella banca dati dei veicoli assicurati, istituito presso la Motorizzazione Civile. Potranno effettuare queste verifiche direttamente nel corso di un posto di blocco o a seguito di segnalazione da parte dei dispositivi elettronici di rilevazione a distanza, dotati di Targa System, come l’autovelox, il Tutor, il Telepass e le telecamere ZTL. Insomma un grande fratello stradale che proteggerà tutti gli utenti della strada da truffe e pericoli.


Stop alle falsificazioni 
Proprio così: obiettivo della dematerializzazione del contrassegno è proprio quella di abbattere il fenomeno della contraffazione dei documenti assicurativi.
Si tratta di un fenomeno molto diffuso nel nostro Paese se si pensa che, secondo una stima dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), nel 2014 circa 3.900.000 veicoli, circa il 9% del totale, hanno viaggiato senza assicurazione.
I controlli elettronici permetteranno di verificare immediatamente la copertura assicurativa: sarà quindi quasi impossibile circolare sprovvisti senza essere individuati dalle Forze dell’Ordine.
Ricordiamo che circolare senza copertura RC è vietato (art. 193 del Codice della Strada): chi circola senza assicurazione commette un illecito sanzionato con una multa che va da un minimo di 841€ a 3.366 € e con sequestro del veicolo.

 


Cosa cambia con la dematerializzazione
Del contrassegno R.C.A.
 
La rivoluzione assicurativa è arrivata!......addio al vecchio contrassegno. Il controllo della copertura assicurativa verrà effettuata dalle Forze dell’Ordine attraverso la verifica della targa.
Cosa cambia con la dematerializzazione del contrassegno R.C.A.? Ecco una rapida guida per chiarire i dubbi........


Controlli
Le forze dell’Ordine avranno la possibilità di verificare se il numero di targa è presente nella banca dati dei veicoli assicurati istituita presso la Motorizzazione Civile. Questo controllo potrà essere effettuato durante un normale posto di blocco o su segnalazione dei dispositivi elettronici di rilevazione a distanza dotati di Targa System (autovelox, tutor, telecamere delle zone a traffico limitato, Telepass).


Obblighi delle assicurazioni
Le assicurazioni che stipuleranno una nuova polizza o un rinnovo di polizza dovranno inviare le informazioni contenute nel contratto alla Sita, la banca dati delle coperture assicurative, creata dall’ANIA. Le informazioni di Sita confluiranno nel database della Motorizzazione che contiene i dati sui veicoli immatricolati: l’incrocio delle informazioni contenute nei due data base permetterà alle Forze dell’Ordine di verificare, entro pochi secondi, se l’auto fermata sia regolarmente assicurata.
Un ulteriore obbligo per le compagnie d’assicurazione è legato alla tempistica: le informazioni sulle nuove polizze dovranno, infatti, essere comunicate al Sita. Gli assicurati potranno quindi circolare con la loro vettura anche pochi minuti dopo la stipula del contratto, senza rischiare di contravvenire alla normativa.


Cosa cambia per gli assicurati
La dematerializzazione si traduce in meno pensieri per gli assicurati: non sarà più necessario recarsi dal proprio assicuratore o attendere per posta il tagliando assicurativo. Sarà sufficiente pagare il premio di polizza per poter circolare liberamente con la propria auto. In caso di incidente le controparti avranno la possibilità di recuperare i dati assicurativi dal certificato di assicurazione, questo documento infatti continuerà a essere stampato e consegnato.

 


Cosa fare in caso di incidente
Con auto non assicurata
 
Il Codice della Strada stabilisce che ogni automezzo circolante debba avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile affinché, in caso d’ incidente con auto non assicurata, il danneggiato possa essere risarcito del danno subìto: secondo una statistica commissionata da ANIA 3,9 milioni di veicoli, pari a circa il 9%, hanno circolato nel 2014 senza copertura assicurativa. 


Che cosa fare dunque in caso di incidente con un’auto non assicurata?
Per garantire che il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento è stato instituito il Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
Questo Fondo è stato creato in attuazione della Convenzione di Strasburgo del 1959 e regolato dal Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/2005) con lo scopo di garantire il risarcimento a tutte le vittime coinvolte in un incidente con un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato. Non solo: il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada interviene anche nel caso in cui una compagnia assicurativa venga posta in “liquidazione coatta” (per i non addetti ai lavori posta in fallimento), al fine di tutelare gli assicurati. Nello specifico, il Fondo copre i danni causati da:
  • Veicoli non identificati: per i soli danni alle persone;
  • Veicoli non assicurati: per danni alle persone e alle cose (limitatamente alle cose è prevista una franchigia di 500 €);
  • Veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta;
  • Veicoli messi in circolazione contro la volontà del proprietario (esempio: furto).
Fino al massimale minimo previsto per legge. Nel caso in cui i danni siano superiori, il danneggiato dovrà eventualmente intentare causa a chi ha provocato l’incidente per ottenere il rimanente.


Che cosa fare in caso di incidente con un veicolo non assicurato?
Innanzitutto occorre verificare se il veicolo sia effettivamente assicurato. Come scoprirlo?: un valido aiuto è il Portale dell’Automobilista, che in brevissimo tempo verifica se la targa inserita appartenga a un veicolo coperto da assicurazione. Nel caso in cui non lo fosse, ovvero nel caso in cui non si riuscisse a identificare il veicolo, sarà necessario attivare la procedura di richiesta risarcimento.
Il Fondo, infatti, si attiva su richiesta del danneggiato e prevede l’invio di una richiesta di risarcimento alla Compagnia Assicuratrice designata (l’elenco delle Compagnie lo trovate sul sito della Consap) che gestisce la procedura all’interno della regione nella quale è avvenuto il sinistro. Una copia della richiesta dovrà inoltre essere inviata alla Consap, nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
La richiesta dovrà essere corredata da tutte le informazioni necessarie affinché il fondo possa gestire il sinistro. In particolare:
  • Luogo e ora dell’incidente;
  • Dinamica del sinistro;
  • Dati del richiedente, del conducente e del proprietario del veicolo;
  • Dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello);
  • Specifica della richiesta: esempio veicolo danneggiante non identificato, piuttosto che non assicurato;
  • Entità del danno, con relativi documenti correlati (perizia medico legale in caso di danni alla persona, eventuali fatture o preventivi in caso di danni a cose).

Ogni caso fa storia a sé, ma se doveste mai trovarvi nella spiacevole situazione di avere un incidente con un veicolo non assicurato, e ovviamente ne avete la possibilità, è fondamentale avere una base testimoniale, meglio ancora un verbale redatto dagli organi dello Stato che attesti lo svolgimento dei fatti.
Ricordiamo che chi circola senza assicurazione RC Auto, oltre a mettere a repentaglio la sicurezza degli altri, rischia grosso: si va dal sequestro del veicolo alla confisca entro i 6 mesi se non si dimostra il pagamento dell’assicurazione e della sanzione amministrativa.

 


Il certificato di assicurazione
Arriva via mail
 
Il mondo delle assicurazioni è a pieno titolo nell’era 2.0: tutti i documenti cartacei sono di fatto dematerializzati. Tutti, tranne il certificato di assicurazione che rimane un documento obbligatorio da tenere in auto. Anche quest’ultimo ha vissuto però la sua “rivoluzione” digitale: l’invio del certificato può, finalmente, avvenire tramite mail.


L’IVASS (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) ha stabilito, infatti, che la trasmissione del certificato di assicurazione possa avvenire sia tramite supporto cartaceo, attraverso l’invio per posta, sia tramite supporto durevole, attraverso l’invio per posta elettronica. Ovviamente previo consenso del contraente di polizza.


Questo significa che il certificato di assicurazione inviato tramite mail è valido a tutti gli effetti! E’ sufficiente dare il proprio consenso alla compagnia di assicurazione per ricevere il documento tramite posta elettronica, senza dover attendere i tempi di spedizione o senza doversi necessariamente recare presso la propria agenzia di assicurazione.


Un altro passo avanti all’insegna della semplificazione!
Vale la pena di ricordare che il certificato di assicurazione è il documento, rilasciato dalle compagnie, che attesta la copertura assicurativa: riporta i dati dell’assicurato e della compagnia assicurativa, la durata e la validità del contratto di polizza. Dopo la dematerializzazione del contrassegno rimane l’unico documento che deve essere tenuto a bordo dell’auto. Ecco tre buoni motivi per averlo sempre con sé:


Obbligo di legge
L’articolo 180 del Codice della Strada stabilisce che, per circolare, il conducente debba avere con sé il certificato di assicurazione. Chiunque viola tale disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma fino a 168 euro.


Controlli forze dell’ordine
Con l’avvento della digitalizzazione tutti i dati assicurativi possono essere verificati sul Sita (Sistema informatico targhe assicurate), ma, in caso di problemi, il certificato di assicurazione rimane un documento indispensabile per comprovare la copertura assicurativa.


Incidenti
A livello pratico il certificato diventa uno strumento prezioso in caso d’incidente: il documento contiene, infatti, tutte le informazioni da fornire alla controparte o alle autorità, nonché quelle necessarie per compilare il modulo CID.

 


Documenti auto a bordo
Quali sono obbligatori?
 
In questo periodo d’importanti novità e cambiamenti nel mondo assicurativo e amministrativo la domanda sorge spontanea: quali documenti sono obbligatori da tenere in auto?
Il quesito è assolutamente lecito nella misura in cui in queste ultime settimane abbiamo assistito al “pensionamento” di una serie di documenti cartacei che fino a poco tempo fa facevano bella mostra sul parabrezza della nostra auto o soggiornavano impolverati nel cruscotto.
Vale la pena quindi riordinare un po’ le idee e le “scartoffie”. Cominciamo da:


Quali documenti cartacei non esistono più?
Il posto d’onore spetta al famoso “tagliandino” che fino a pochi giorni fa era obbligatorio esporre sul parabrezza e che accertava la copertura assicurativa della vettura. La dematerializzazione del contrassegno ha spazzato via questo foglietto di carta ormai familiare; questo non significa che l’assicurazione R.C.A. non sia più obbligatoria. Tutt’altro: la copertura assicurativa per la responsabilità civile rimane un obbligo normativo, così come previsto dal Codice delle assicurazioni private DL 209/2005, ciò che cambia è unicamente il formato: non più carta, ma digitale.
Stesso discorso per il Certificato di Proprietà dell’auto. Questo documento cartaceo non era obbligatorio da tenere in auto, nondimeno spesso viveva stabilmente nel cruscotto delle nostre vetture, tra il manuale d’istruzioni dell’auto e la cartelletta dei documenti assicurativi. Anche il Certificato di Proprietà si è ammodernato: non più carta, ma digitale.


Quali documenti è necessario tenere in auto?
Eccoci dunque al nocciolo della questione: quali documenti è necessario tenere in auto? Rimane l’obbligo per il Certificato d’assicurazione, il documento che riporta le informazioni sulla copertura assicurativa e che permette di circolare praticamente in tutta Europa senza la Carta Verde. Un altro documento da tenere in macchina è il libretto di circolazione, necessario per la circolazione del veicolo.
Consigliamo, inoltre, di tenere sempre in auto anche il Modulo CAI, da utilizzare in caso di incidente.
Attenzione infine ad avere sempre con voi, tra i documenti di riconoscimento, la patente di guida, per evitare che siano le Forze dell’Ordine, con il loro “favorisca libretto e patente”, a ricordarvelo!

 
 


Agente assicurativo
 
Offre alla clientela polizze di una (monomandatario) o più compagnie, con le quali ha un rapporto contrattuale di mandato. In passato gli agenti assicurativi erano legati a una sola compagnia, mentre negli ultimi anni alcuni di loro sono divenuti plurimandatari.
 


Ania
 
Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Riunisce le principali compagnie operanti in Italia (nel 2014, 167: l’80% del mercato assicurativo italiano in termini di premi). Ha sede a Roma (via San Nicola da Tolentino 72; tel. 0632688.1) e un ufficio di rappresentanza a Milano (via Aldo Rossi 4; telefono 0277641).
 


ARD
 
Sigla che, nel gergo delle assicurazioni, sta per Auto rischi diversi. Indica tutti i rami assicurativi che riguardano i veicoli, esclusa la RC auto obbligatoria
 


ASSICURAZIONE ONLINE
 
Polizza stipulata direttamente con una compagnia sul suo sito. Consente risparmi sensibili sul premio rispetto alle polizze acquistate tramite i canali tradizionali, come le agenzie, un po’ meno rispetto alle assicurazioni telefoniche. Che stanno perdendo quote di mercato, però, proprio a causa delle assicurazioni online.
 


ASSICURAZIONE TELEFONICA
 
Contratto di assicurazione stipulato direttamente con una compagnia mediante accordo telefonico, senza intermediati. Mentre in passato l’offerta attraverso il telefono si differenziava rispetto a quella online, di recente si è assistito a una sostanziale convergenza delle tariffe.
 


ATTESTATO DI RISCHIO
 
Contiene il numero dei sinistri degli cinque anni suddivisi in pagati, riservati a cose e riservati a persone. L’attestato indica inoltre la posizione dell’assicurato nella graduatoria, divisa per classi di merito, dei contratti bonus-malus. Dal 1 giugno 2015 non viene più consegnato in forma cartacea (ma può sempre essere richiesto): l’assicurato lo ha a disposizione in tempo reale, presso la compagnia stipulante, in forma elettronica.
 


ATTI VANDALICI
 
Forma di garanzia Ard: dietro versamento di un premio, la compagnia si assume il rischio di pagare tutti i danni derivanti da atti vandalici o di teppismo compiuti da terzi nei confronti del veicolo assicurato.
 


BONUS/MALUS
 
Forma contrattuale delle polizze RC auto. Prevede, a ogni scadenza annuale, progressivi rincari o riduzioni percentuali del premio a seconda che l’assicurato abbia o no causato incidenti. Sono stabilite 18 classi di merito, con la 14esima, quella d’ingresso, che corrisponde alle tariffe base. Se il primo anno l’automobilista non provoca incidenti, scende in 13esima (quindi va in bonus) ottenendo uno sconto sul premio successivo; se invece causa incidenti, retrocede di due classi finendo in 16esima (quindi in malus) e subendo un rincaro. Come regola generale, alla prima classe corrisponde una riduzione del 50% della tariffa base, mentre alla classe 18esima una maggiorazione del 100%. Le riforme introdotte nel corso degli anni hanno alterato il meccanismo, tanto che da più parti se ne chiede la revisione.
 


BROKER
 
Assiste il cliente nella scelta della compagnia con la quale assicurarsi. In pratica, il cliente gli conferisce l’incarico di individuare e stipulare la polizza più adatta alle sue esigenze.
 


CARTA VERDE
 
Documento, facente parte della polizza, che certifica la validità della copertura assicurativa nei Paesi aderenti all’accordo. E’ necessaria per circolare fuori dall’Unione Europea.
 


CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
 
Documento che attesta l’esistenza, la validità e la durata di una copertura Rc auto, assieme al nominativo del contraente, alla sua residenza, al tipo di veicolo in qualsiasi momento della circolazione e adesso può essere esibito anche in formato elettronico.
 


CODICE DELLE ASSICURAZIONI
 
Insieme di norme, approvato dal Consiglio dei ministri il 2 settembre 2005, che riunisce, in un testo unico di 19 titoli, 355 articoli in materia assicurativa, chiarendo e semplificando il dedalo delle regole (oltre mille) che sino ad allora regolamentavano il mondo assicurativo italiano. Entrato in vigore il 1 gennaio 2006, è pienamente operativo dal 1 gennaio 2007.
 


CONCORSO DI COLPA
 
Condizione che si verifica quando in un sinistro, tra due o più veicoli, è possibile riscontrare, in base alla dinamica, le responsabilità di uno o più soggetti coinvolti. Il risarcimento dei danni, in questo caso, è ridotto in misura proporzionale alla percentuale di colpa di ciascuno. Per evitare che le compagnie attribuissero sempre un concorso di colpa per lucrare sul peggioramento delle classi di merito, nel luglio del 2006 l’allora ministro Bersani modificò i criteri. La nuova norma introdusse il concetto di “colpa prevalente” laddove, in caso di attribuzione percentuale paritaria (50% ciascuno), il malus non scatta per alcuno. La penalizzazione è invece a carico di colui a cui viene attribuita la colpa prevalente (dal 51% in su).
 


CONSAP
 
Concessionaria servizi assicurativi pubblici. Gestisce il Fondo di garanzia vittime della strada. Ha sede in via Yser 14, a Roma; tel.068418231. Sito internet: consap.it; e-mail: consap@pec.consap.it.
 


CONTRASSEGNO D’ASSICURAZIONE
 
Chiamato generalmente tagliando, è rilasciato dalla compagnia per attestare l’esistenza della polizza. Dal 18 ottobre 2015 non c’è più l’obbligo di esporlo sulla parte anteriore del veicolo o sul parabrezza, perché è stato dematerializzato. Qualche compagnia lo fornisce ancora, ma nel lungo termine scomparirà del tutto.
 


FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA
 
Risarcisce i danni causati da chi è assicurato con una compagnia fallita o non autorizzata a operare nel settore RC auto oppure da conducenti non identificati, irreperibili o non assicurati. In tutti questi casi, il Fondo interviene e poi si rivale sugli effettivi responsabili dei sinistri (se si riesce ad individuarli). I suoi interventi hanno però alcuni limiti: il tetto, infatti, è il massimale minimo di legge vigente al momento dell’incidente, che dall’11 giugno 2012 è di 5 milioni di euro per danni alle persone, 1 milione per danni alle cose. Le richieste di risarcimento vanno inviate alla Consap dopo aver compilato gli appositi moduli scaricabili dal sito internet consap.it
 


FRANCHIGIA
 
Indica la parte del danno, variabile secondo i contratti a cui si riferisce, che non è coperta dalla polizza, ma è carico dell’assicurato. Nelle polizze RC auto che la prevedono, la franchigia è la quota di risarcimento, stabilita volta per volta dal contratto, che l’assicurato deve pagare alla propria compagnia se causa un sinistro. Nei contratti del ramo auto Rischi diversi, invece, la franchigia indica la soglia minima a partire dalla quale si calcola l’indennizzo. Essa viene trattenuta dalla liquidazione, quindi, se i danni sono inferiori alla franchigia, non è previsto alcun indennizzo, mentre se sono superiori sarà riconosciuto il risarcimento della parte eccedente.
 


FREQUENZA SINISTRI
 
Numero di veicoli che annualmente restano coinvolti in incidenti stradali denunciati alle assicurazioni in rapporto al circolante.
 


FURTO E INCENDIO
 
Copertura assicurativa, appartenente al ramo polizze Rischi diversi, che garantisce l’assicurato in caso di furto o incendio del proprio veicolo.
 


GUIDA ESCLUSIVA, ESPERTA E LIBERA
 
Con questa clausola, il contratto di assicurazione viene vincolato all’uso del proprietario o di un conducente indicato espressamente nella polizza. In caso di inadempienza, la compagnia può applicare anche la rivalsa. Più ampia è la casistica di guida esperta: in genere si vincola la polizza a un contraente maggiore di una determinata età e con una patente conseguita da un minimo di anni. La guida libera, invece, non presenta alcun limite di sorta.
 


INDENNIZZO
 
Nel nostro ordinamento giuridico indica la quota di denaro che dev’essere corrisposta a un soggetto che ha subito un danno non derivante da un illecito o da atti che implicano le responsabilità civile. Nel mondo assicurativo è spesso usato come sinonimo di “risarcimento”: quest’ultimo, invece, indica il ristorno dei danni che un soggetto ha subito per colpa di un atto illecito o che implica responsabilità civile (come un incidente).
 


IVASS
 
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (ex Isvap) in seno alla banca d’Italia. E’ un ente giuridico di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge 135/2012, l’IVASS è subentrato in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che erano dell’ISVAP. Ha sede a Roma, in via del Quirinale 21; telefono 06421331; sito internet ivass.it
 


KASKO
 
Con questa garanzia, la compagnia si assume i rischi derivanti dalla circolazione del veicolo, stabiliti dalle clausole, indipendentemente dalla responsabilità del guidatore. In genere queste polizze garantiscono una copertura a “valore intero”: è risarcibile qualunque danno cagionato al proprio veicolo, persino quello derivante da atti vandalici da calamità naturali o da sommosse. Un’alternativa meno onerosa è la copertura a “primo rischio assoluto”: l’indennizzo è pari ad un massimale prestabilito contrattualmente, a prescindere dal valore del veicolo. Una delle formule kasko più diffuse è la “prima rischio relativo”: è deciso un massimale di rimborso, ma non in valore assoluto, bensi in percentuale rapportata al valore di mezzo.
 


LIQUIDAZIONE DANNI
 
È la fase che intercorre dal momento in cui la compagnia riceve la denuncia di sinistro fino all’erogazione del risarcimento. Tecnicamente ha inizio con la ricezione di una raccomandata con ricevuta di ritorno del danneggiato, contenente gli estremi della denuncia.
 


MASSIMALE
 
Il massimale è la cifra massima risarcibile per ogni sinistro. Nella RC auto, per legge, non può essere inferiore a cinque milioni di euro per i danni alle persone e un milione di euro per quelli alle cose e agli animali, per ciascun sinistro.
 


MODULO BLU
 
Il modulo blu è un prestampato da compilare a cura delle parti coinvolte in un incidente stradale per fornire tutte le informazioni necessarie alla gestione della pratica di risarcimento. Generalità e numeri di patente e codice fiscale dei conducenti, descrizione dell’accaduto, indicazione delle persone ferite.
 


PERIODO D’OSSERVAZIONE
 
Intervallo di tempo sulla base del quale la compagnia determina la classe di merito da attribuire a un automobilista per tutto l’anno successivo. Termina sempre 60 giorni prima della scadenza della polizza, ma la data d’inizio può cambiare a seconda se si tratta di un rinnovo o di un nuovo contratto. Nel primo caso parte dall’inizio della copertura; nel secondo, comincia 60 giorni prima del rinnovo.
 


PERITO
 
Figura professionale istituita dalla legge 166 del 17 febbraio 1992 (poi confluita e armonizzata nel Codice delle assicurazioni), che ha sancito la creazione di un albo e l’obbligatorietà dell’iscrizione allo stesso. Il perito assicurativo è colui che si occupa, su incarico di un giudice o di un privato o per conto di un’impresa assicuratrice, di stimare i danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto o dall’incendio dei veicoli a motore o dei natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità. Inoltre è chiamato a:
1) stabilire la responsabilità all’origine dei danni;
2) stimare le riparazioni da eseguire su un veicolo a regola d’arte;
3) valutare la metodologia più corretta per il rispristino;
4) stimare riparazioni già avvenute;
5) valutare un eventuale pregiudizio contrattuale;
6) controllare il livello qualitativo degli interventi svolti;
7) esaminare i rischi assicurabili;
8) stilare, presentare ed eventualmente difendere le proprie perizie;
9) ricostruire la dinamica di un incidente in base a calcoli cinematici.
I periti assicurativi sono rappresentati da associazioni con funzioni di difesa, valorizzazione e tutela della categoria su base collettiva. Le più rappresentative sono l’AICIS (aicis.it), la Federperiti (federperiti.it) e lo Snapis (snapis.it)

 


POLIZZA
 
È il documento contenente tutte le clasusole che disciplinano il rapporto tra assicuratore e contraente, sottoscritto da quest’ultimo: rappresenta, in sostanza, un vero e proprio contratto, avendo tutti i requisiti previsti dal Codice Civile.
 


PREMIO
 
È il prezzo che l’assicurato versa all’assicuratore in cambio delle garanzie che gli sono prestate: la compagnia contrae così l’obbligo a risarcire i terzi, entro i limiti convenuti, per il danneggiamento derivante da un sinistro causato dall’assicurato (nei danni RC auto), oppure direttamente il proprio assicurato nei danni dei contratti dei rischi diversi. Il premio è in pratica il costo della polizza
 


RC AUTO
 
Responsabilità civile auto: contratto assicurativo, obbligatorio dal 12 giugno 1971 (legge 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche, poi confluite e armonizzate nel Codice delle Assicurazioni), che impone alla compagnia di risarcire i danni provocati a terzi dalla circolazione di un veicolo, a fronte del pagamento di un premio da parte dell’assicurato.
 


RECESSO (ASSICURAZIONE)
 
Facoltà concessa a entrambe le parti di ritirarsi dal contratto di assicurazione che hanno sottoscritto.
 


REGOLA PROPORZIONALE
 
Nei risarcimenti per i sinistri del Ramo Rischi diversi, qualora il valore del bene sia superiore alla somma assicurata, si applica la regola proporzionale, disciplinata dall’articolo 1907 del Codice Civile. In base a questa norma, l’assicuratore è tenuto a pagare un importo ridotto della stessa proporzione esistente tra la somma assicurata e il valore del bene al momento del sinistro. Per esempio, se assicuriamo una vettura contro il furto per un valore di 5.000 euro con lo scoperto del 20% e al momento del furto essa vale circa 10.000 euro, in caso di sottrazione saranno risarciti solo 4.000 euro. Come si giunge a questa cifra? Il rapporto tra il valore assicurato (5.000 euro) e quello dell’auto al momento del sinistro (10.000 euro) è dello 0,5%. Questo coefficiente va moltiplicato per l’ammontare del danno (in questo caso il valore dell’auto rubata), diminuito della percentuale di scoperto (il 20%). Perciò: 10.000 – 20% = 8.000; 8.000 x 0,5 = 4.000.
 


RICORSO TERZI
 
Garanzia del ramo Rischi diversi che tutela il contraente, entro il limite del massimale stabilito, contro danni materiali e diretti cagionati a terzi a causa di un evento coperto dalla polizza.
 


RISARCIMENTO DIRETTO
 
Introdotto dal Codice delle Assicurazioni (sulle ceneri della vecchia convenzione CID), prevede che sia la compagnia del danneggiato a risarcirlo e non quella del veicolo che ha causato il danno. Il meccanismo ha subito un certo ridimensionamento dopo che una sentenza della Corte di Cassazione ha escluso il carattere di obbligatorietà di questa norma, limitandone, di fatto, l’efficacia.
 


RISCHI DIVERSI
 
Contratti assicurativi che si occupano di tutti quei rischi che non sono coperti da RCA. Tra le polizze più note del settore Rischi diversi rivolte al mondo dell’automobile, il furto e incendio, kasko e infortuni del conducente. A differenza di quanto accade con le polizze RC auto, le assicurazioni possono rifiutare queste coperture; inoltre possono stabilire contrattualmente termini e modi di risarcimento.
 


RISERVA SINISTRI
 
Termine tecnico che indica la somma che ogni impresa assicuratrice deve obbligatoriamente accantonare ogni anno: serve a garantire la copertura dei sinistri non liquidati nei singoli esercizi annuali
 


RIVALSE ED ESCLUSIONI
 
Parte del danno che resta a carico dell’assicurato, indicata in percentuale, solitamente con un minimo fisso (Rischi diversi). In alcuni contratti, tuttavia, può essere stabilita in valore assoluto o sostituita da una franchigia.
 


SCOPERTO
 
Parte del danno che resta a carico dell’assicurato, indicata in percentuale, solitamente con un minimo fisso (Rischi diversi). In alcuni contratti, tuttavia, non può essere stabilita in valore assoluto o sostituita da una franchigia. 
 


SINISTRO
 
E’ l’evento che, secondo le norme del contratto sottoscritto dall’acquirente, causa il coinvolgimento dell’assicurazione e si conclude di solito con il risarcimento: per esempio, l’incidente stradale, il furbo del veicolo, la grandinata eccetera. Le compagnie usano questo termine per indicare tutte le tipologie di risarcimento, dai danni alle cose a quelli alle persone.
 


TACITO RINNOVO
 
Condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica e tempestiva disdetta. Con l’abolizione del tacito rinnovo (legge n.221 del 12/2012), la polizza RC auto (e solo questa) scade al termine del contratto, ma l’assicurato ha comunque facoltà di rinnovarla usufruendo di un periodo di 15 giorni di tolleranza in cui la polizza, pur scaduta, è operante anche se non si è ancora pagato il premio di quella nuova.
 


TASSO ASSICURAZIONE (RISCHI DIVERSI)
 
Sistema di tariffazione dei veicoli nel Ramo Rischi diversi. Il calcolo del premio è stabilito in una quota per mille (tasso) sul valore del veicolo. Per esempio, una vettura del valore di 30.000 euro, a cui è applicato un tasso del 30 per mille, pagherà un premio di 900 euro. L’ammontare del tasso varia secondo il valore assicurativo (se il rapporto furti/circolante è elevato, il tasso sarà superiore) e l’area di residenza del contraente (nelle zone d’Italia ritenute più a rischio, per alcune vetture di alta gamma si arriva anche all’80 per mille).
 


UCI
 
Ufficio centrale italiano. E’ l’organo che cura l’applicazione in Italia degli accordi relativi alla carta verde: gestisce i sinistri causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati all’estero e, in alcuni casi, quelli causati all’estero da veicoli immatricolati in Italia. Il ruolo dell’UCI (inquadrato dagli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni) è quello di risarcire il danneggiato (che deve presentare una richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno), spedendo successivamente le pratiche relative al sinistro verso la compagnia assicuratrice che copre il responsabile, per rivalersi su di essa. Il suo indirizzo è Corso Sempione 39, Milano; tel. 02349681; web ucimi.it; e-mail: uci@pec.ucimi.it
 


VALORE COMMERCIALE
 
In campo assicurativo indica il valore della vettura al momento del sinistro, in base al quale è determinato l’indennizzo. Nella RCA rappresenta un tetto massimo d’indennizzo per danni alle vetture: secondo la legge, la compagnia non è tenuta a risarcire un importo superiore al valore del veicolo al momento dell’incidente (liquidazione a relitto), più le spese per l’immatricolazione di un mezzo sostitutivo, la tassa di possesso perduta, le spese di traino e deposito e, per gli utenti che usano l’auto per lavoro, il fermo-macchina. Questa formula, tuttavia, è stata resa meno restrittiva per effetto di numerose sentenze di giudici e tribunali. Per questa ragione, molte assicurazioni sono meno rigide nell’applicare la norma e possono corrispondere cifre che superano il valore commerciale dell’auto danneggiata, purchè la differenza non sia eccessiva e a patto che il proprietario dimostri di aver sostenuto le spese per la riparazione.


Nelle polizze Rischi diversi il valore commerciale cambia anno dopo anno (furto e incendio): il prezzo del veicolo scende periodicamente, in misura proporzionale al tempo, alle condizioni di mercato, al segmento di appartenenza, alla tipologia del mezzo e allo stato d’uso. L’adeguamento avviene talvolta in modo automatico per opera della stessa compagnia, che si avvale delle quotazioni dell’usato elaborate da società di analisi o riviste specializzate come Quattroruote. Ogni assicurazione sceglie a chi affidarsi, ma deve indicare chiaramente nella polizza a chi farà riferimento.


L’assicurato, inoltre, può decidere se includere nella copertura anche accessori da conteggiare a parte che incrementano il valore del veicolo. Attenzione, però: non tutte le compagnie diminuiscono il premio adeguandolo al ridotto valore del mezzo. Tocca all’assicurato verificare che il valore del proprio veicolo sia aggiornato a ogni rinnovo della polizza. 
 


VALORE INTERO
 
Garanzia accessoria delle polizze del ramo Rischi diversi che stabilisce, in caso di sinistro, un indennizzo pari al prezzo di listino del veicolo nuovo per un periodo di tempo prefissato, di solito tre-sei mesi, talvolta un anno. Come funziona questa garanzia? Le vetture, durante la loro vita, subiscono una svalutazione che parte dal momento dell’immatricolazione: dopo i primi sei mesi hanno già perso una parte del loro prezzo di listino. Se la vettura è rubata poco tempo dopo l’immatricolazione, al proprietario sarà corrisposto un risarcimento commisurato al valore commerciale al momento del furto, perciò inferiore a quanto pagato per l’acquisto anche se il veicolo ha pochi mesi di vita. La sottoscrizione della garanzia valore intero permette all’assicurato di percepire interamente la somma sborsata, indipendentemente dalla svalutazione.