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Lavorazioni » Divisione CARROZZERIA » Le riparazioni



Riparazione danni tradizionali sia lievi che di grande entità
Di qualunque natura essi siano

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La Carrozzeria R Due è rinomata sul territorio grazie al personale esperto che, avvalendosi di macchinari all'avanguardia, si occupa di riparare i danni di qualsiasi natura su vetture di diverso modello e marca. Vi farà tornare come nuove le vostre vetture che, malauguratamente, hanno subito danni da incidenti, danni procurati da calamità naturali, danni derivati da atti vandalici, ecc. ecc..


Disponiamo di uno spazio coperto di 650 m2 in cui il personale specializzato opera servendosi delle migliori tecnologie, assicurando ai propri clienti una verniciatura perfetta grazie alla partnership con NEXA AUTOCOLOR e il ripristino completo della carrozzeria, sia nella raddrizzatura che nella sostituzione delle parti danneggiate. La struttura dispone inoltre di attrezzature di ultima generazione e di banchi dima universali Spanesi per la raddrizzatura dei veicoli. 


La riparazione del danno di carrozzeria spesso implica il ripristino di altre componenti della vettura, quali: meccanici, elettrici ed elettronici, sistemi di sicurezza (AIRBAG ETC…), tappezzeria e pannelleria interna, vetrature, pneumatici con relativa geometria delle ruote. La carrozzeria è in grado di ripristinare qualunque di questi componenti (lavorazioni in contoterzi) e si rende garante della qualità dei lavori.
 
Vi informiamo che operiamo per qualsiasi Casa Automobilistica e gestiamo le pratiche con tutte le Assicurazioni Italiane applicando la procedura della liquidazione diretta.



Riparazione danni di qualsiasi Casa Automobilistica
Operiamo su qualsiasi marca e modello di veicolo

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Riparazione carrozzerie di qualsiasi Casa Automobilistica con risultati impeccabili. Interventi strutturali o superficiali, grandi e piccole ammaccature, graffi e altri inconvenienti alla carrozzeria del tuo veicolo, ovvero, tutti quei danni o riparazioni che necessitano di un intervento mirato a cura di personale con esperienza e competenza per ottenere un risultato impeccabile, in linea con le specifiche esigenze di ciascun Cliente e le caratteristiche di ciascuna vettura. Operiamo su qualsiasi marca e modello (nazionale o straniero), su ogni tipo di veicolo a motore, ovvero, auto, fuoristrada, moto, pick-up, pulmini, minicar, etc. e disponiamo di competenze e tecnologia per la lavorazione di tutti i tipi di materiale: acciai tradizionali e altoresistenziali, alluminio, materiali compositi, plastiche, ecc. Inoltre adoperiamo prodotti tecnologici d'avanguardia e nel rispetto dell'ambiente.
 
Vi informiamo che gestiamo le pratiche con tutte le Assicurazioni Italiane applicando la procedura della liquidazione diretta.

 

Riparazione danni di qualsiasi Compagnia Assicurativa
Ma senza alcuna convenzione perché vogliamo fare il tuo interesse e non quello della Compagnia

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Ripariamo qualsiasi tipo di danno, per qualsiasi Compagnia Assicurativa, con o senza “scatola nera” o clausula “obbligo di riparazione presso una Carrozzeria convenzionata”. Secondo l'articolo 149 del nuovo codice delle assicurazioni, le compagnie possono indirizzare i loro assicurati presso carrozzerie fiduciarie. Tale opportunità è stata colta al volo dal mercato assicurativo, prevalentemente sotto il profilo economico, per spingere al ribasso le prestazioni. Per questa ragione, in caso di sinistro, gli assicurati si sentono spesso rispondere dalla propria compagnia assicurativa che devono rivolgersi necessariamente presso una carrozzeria convenzionata con loro.
 

La verità sui diritti dell’assicurato:
Per la riparazione dell’auto incidentata, in realtà l’assicurato è libero di rivolgersi a chi vuole, anche se sul contratto viene espressamente scritto “obbligo di riparazione presso Carrozzeria convenzionata” e lo avete firmato. Il rapporto di fiducia tra assicurato e carrozziere va al di là delle leggi di mercato ed è basato sulla fiducia. Firmando il foglio di Cessione del Credito, il cliente può affidare la riscossione del credito direttamente alla carrozzeria, che si farà carico della riscossione, presso la compagnia assicurativa. Di conseguenza anche nelle carrozzerie non convenzionate, l’assicurato non deve anticipare nessun costo ed il sinistro dovrà essere gestito dalla carrozzeria. In sintesi non siete assolutamente obbligati ad andare presso una Carrozzeria convenzionata a far riparare la vostra auto per qualsiasi tipologia di danno subito anche dietro “minaccia” del vostro agente, o peggio ancora, se espressamente riportato sul contratto stesso e lo avete firmato. Inoltre la franchigia è uguale per tutti, anzi, in alcuni casi non sarai nemmeno tenuto a pagarla perché te la paghiamo noi. Rivolgiti a noi per maggiori chiarimenti senza alcun impegno. Noi facciamo sempre l’interesse del nostro Cliente. Meglio di così!!


Carrozzeria NON CONVENZIONATA = SICUREZZA
Quello che gli automobilisti non sanno è che alle carrozzerie convenzionate vengono imposte dalle Assicurazioni condizioni contrattuali-capestro (basse tariffe orarie, tempi di riparazione ridotti, ricambi dati in conto lavorazione, servizi aggiuntivi richiesti a titolo gratuito, percentuali di ristorno sul fatturato) che le costringono a lavorare nettamente sottocosto, mettendo così a rischio anche la qualità della riparazione. Ecco perché la penalizzazione riguarda anche l’assicurato, che riceve in molti casi un servizio finale non soddisfacente.


Come lavoriamo
Da oltre trentacinque anni gestiamo i sinistri con tutte le compagnie assicurative presenti sul mercato, con un unico interesse: la buona riuscita del lavoro, unita a qualità e sicurezza. Non siamo convenzionati con nessun gruppo, perché questo significherebbe scendere a compromessi qualitativi per abbattere i costi di chi deve pagare, a scapito di chi ha il diritto di pretendere una riparazione a regola d’arte, cioè il nostro cliente.
 
Vi informiamo che operiamo per qualsiasi Casa Automobilistica 


Riparazione danni di qualsiasi polizza assicurativa integrata in qualsiasi tipo di finanziamento per l’acquisto della vettura
Operiamo su qualsiasi marca e modello di veicolo, tipo di finanziamento e tipologia di polizza assicurativa

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Acquistare un’auto è oggi facile grazie alle società di credito al consumo, queste infatti finanziano il capitale necessario (il costo d’acquisto dell’auto) con tassi d’interessi agevolati o addirittura a tasso zero, con la restituzione del montante in comode rate. Oltre al finanziamento le società di credito al consumo offrono spesso molteplici polizze assicurative che tutelano il cliente da eventi negativi. Un esempio sono le polizze che coprono il rischio di furto e incendio, o i danni da collisione dell’auto (kasko), trovandosi poi, nel caso in cui si verifica l’evento, nella situazione di dover riacquistare un’altra auto avendo però già un finanziamento ancora da estinguere sul veicolo ad esempio distrutto o rubato; o ancora un altro esempio con un evento negativo ancor più grave, ovvero la morte o un infortunio grave del cliente tale da non poter più esser in grado di restituire le rate residue mettendo in difficoltà gli eredi ed i familiari.


Tali polizze assicurative vendute in occasione del prestito, coprono tali rischi/eventi negativi, ed il loro costo (il premio) viene generalmente incluso e spalmato nel costo del finanziamento e quindi nelle rate.
Le polizze sono comunque “utili” per la prevenzione di eventi sfavorevoli, ma come spesso accade vengono talvolta “imposte” quale condizione necessaria per ottenere il finanziamento per l’acquisto dell’auto dalla società di credito al consumo.


Riparazione danni RCA (responsabilità civile autoveicoli)
Sinistri avvenuti con più di due veicoli coinvolti (sinistri RCA)

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Ti forniremo un supporto tecnico grazie alla nostra esperienza. Ricorda che In caso di incidente la buona riuscita nel risarcimento del danno non dipende solo se hai stipulato una polizza con una buona assicurazione ma da come verrà fatta la denuncia di “richiesta danni”. Vieni direttamente presso la nostra sede con tutti i dati di tutti i veicoli coinvolti o la ricevuta del verbale di intervento della pubblica autorità, e al resto penseremo a tutto noi. Uno dei servizi fondamentali che i nostri clienti possono trovare è l’assistenza assicurativa a 360° dal momento dell’incidente fino al risarcimento dei danni. Qualunque sia il danno subito, qualunque sia la tua compagnia di assicurazione, qualunque sia la tua auto, siamo sempre al tuo fianco per risolvere tutti i problemi legati alla gestione del sinistro, alla liquidazione del danno materiale e fisico, alla riparazione dei danni della tua auto con la massima garanzia senza che dobbiate sprecare nessun minuto del vostro prezioso tempo.
 
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Riparazione danni con INDENNIZZO DIRETTTO
Sinistri con solo due veicoli coinvolti in assenza del C.I.D./C.A.I firmato da entrambi le parti

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L'indennizzo (o risarcimento) diretto è la nuova procedura di risarcimento del danno che si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 01.02.2007. Oggi pertanto, in caso di sinistro, con o senza la sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole (modulo CAI) da parte del conducente del veicolo avversario, la tua compagnia apre una procedura che conduce al pagamento diretto del danno (naturalmente ove sia accertata la tua ragione). Con il sistema precedente viceversa - come noto - in caso di sinistro si apriva una vertenza con la compagnia assicuratrice del veicolo avversario, dalla quale deve pervenire un risarcimento giusto ed adeguato. Questo avveniva o in via amichevole, tramite contatti interassicurativi, oppure in via contenziosa, tramite legale di fiducia oppure fornito dalla compagnia. 
 

L'indennizzo diretto è stato presentato (naturalmente dalle compagnie di assicurazioni, e dal legislatore di riferimento) come una svolta in favore del cittadino, essenzialmente per la dichiarata finalità di risarcimenti più rapidi. In realtà è stata palesemente una manovra salva-assicurazioni con effetti normalmente penalizzanti per le vittime di sinistri stradali. Con il sistema attuale, a partire dalla denuncia di sinistro, l'agenzia assicurativa prende in mano la pratica, e richiede il risarcimento all'ispettorato sinistri che fa capo alla propria stessa assicurazione. 
Insomma è la tua assicurazione che litiga (finge di litigare) con sè stessa. Il risultato che ti viene offerto è un risarcimento che è giusto solo per le voci di danno ancorate a parametri certi. In tutti gli altri casi (danno veicolare su preventivo, danno da fermo veicolo, danno fisico, ecc.) l'offerta risarcitoria è normalmente del tutto inadeguata.


Questo si verifica in modo evidente per quanto concerne il danno fisico. Il tutto è accompagnato da una vera e propria campagna di disinformazione messa in atto dalle compagnie assicurative, che, con la dichiarata prospettiva di risarcimenti più rapidi (spesso e volentieri disattesi ), convincono i propri clienti che addirittura non sia più possibile oggi avvalersi di un legale che curi la pratica risarcitoria (falso). Consapevole delle storture del sistema, la magistratura civile (a partire dal Foro Torinese) si è data da fare per correggerle, ed ha detto - tramite importanti pronunce - che l'indennizzo diretto non ha comunque abolito il precedente sistema risarcitorio, ma vi si è posto come sistema alternativo. In pratica i giudici hanno detto che il cittadino, in caso di sinistro stradale, potrà - a sua libera insindacabile scelta - rivolgere le proprie richieste tanto contro la compagnia, quanto - in alternativa - contro la compagnia del veicolo avversario. 
 
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Riparazione danni con C.I.D./C.A.I. a DOPPIA FIRMA
Sinistri con soli due veicoli coinvolti in presenza di C.I.D./C.A.I. firmato da entrambi le parti

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Il modulo CAI (precedentemente denominato CID) è un documento predisposto dall’ANIA, secondo il modulo ministeriale, avente caratteristiche e contenuti unici a prescindere dalla Compagnia assicurativa. L’utilizzo corretto del CAI (per esteso: modello di Constatazione Amichevole di Incidente) può valere sia quale denuncia di sinistro alla propria Compagnia, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 209/2005, sia quale conciliazione tra le parti coinvolte nell’evento. La compilazione del modello CID in maniera errata può produrre effetti pregiudizievoli nei confronti del danneggiato. Il modulo CAI deve essere compilato in tutte le sue parti. Sono individuabili 4 sezioni. Una centrale nella quale occorre indicare data, luogo del sinistro e modalità dello stesso, con barratura delle ipotesi indicate ed eventuale riproduzione con disegno della dinamica del sinistro.


Nelle altre due sezioni (laterali) occorre riportare tutti i dati delle parti coinvolte nel sinistro, conducente e contraente della polizza (luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, patente di guida) delle auto e delle compagnie assicurative. Nella quarta sezione occorre riportare dati aggiuntivi relativi ad eventuali trasportati e lesioni riportate dai medesimi. Per utilizzare il modulo come denuncia di sinistro, occorre compilarlo e portarlo presso la nostra struttura. Da questo momento il tuo compito è finito perché tutto al resto penseremo tutto noi. Per utilizzare il CAI ai fini “conciliativi” è necessario che lo stesso sia compilato congiuntamente dalle parti coinvolte nell’evento, e dai medesimi sottoscritto (c.d. modello a doppia firma).


In tale ipotesi, le parti, sottoscrivendo, “fissano” le modalità del sinistro, con ammissione di responsabilità di una delle parti. Il Modulo CAI (a norma dell’art. 5 del decreto – legge n. 857, 23 dicembre 1976, convertito con modifiche nella legge n. 39, 26 febbraio 1997) deve essere utilizzato per denunciare il sinistro alla propria assicurazione nel caso di scontro con altro veicolo a motore. Il modulo è valido in tutta la UE e in Svizzera. Ricordate sempre che compilarlo correttamente riduce di molto i tempi di risoluzione economica del sinistro, se avete ragione, e se avete torto in una misura ridotta, vi preserva dal vedervi assegnata più colpa o più danno di quello che avete realmente fatto.

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Riparazione danni KASKO o DANNI ACCIDENTALI
Minikasko, a collisione, globale

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La “garanzia Kasko” copre i cosiddetti danni propri, cioè quelli provocati al proprio veicolo. A differenza della RCA obbligatoria, che copre esclusivamente i danni causati a terze persone, la “kasko” risarcisce quelli subiti dal proprio veicolo durante la circolazione su strada e non è legata alla responsabilità del conducente nell'incidente: ciò vuol dire che si ha diritto al risarcimento anche se l'incidente è stato causato dall'assicurato. Generalmente è una polizza molto cara, vista l’ampia copertura che offre, ma può essere molto utile per tutelare veicoli nuovi o di elevato valore economico.


Esistono due forme di kasko:
Kasko a valore intero
Cosa risarcisce: è la polizza kasko più costosa che si può trovare sul mercato assicurativo italiano perché non prevede limiti di copertura e non c'è un massimale al di sopra del quale il danno eccedente non venga risarcito, come accade invece per tutte le altre polizze kasko. In qualunque danno possa incorrere il veicolo assicurato con la kasko a valore intero durante la circolazione su strada, si ottiene quindi un risarcimento completo, a prescindere dalla sua entità.
A chi è consigliata: la garanzia kasko a valore intero è particolarmente consigliata a ai proprietari di auto nuove e molto costose, o ai guidatori inesperti.
Mini Kasko
Cosa risarcisce: è la forma meno estesa della kasko e rimborsa solo i danni propri derivanti da collisione con un altro veicolo identificato, cioè di cui si possiedono i dati della targa e gli estremi del guidatore. Si tratta quindi di una tipologia ristretta di polizza kasko, chiamata anche polizza collisione.
A chi è consigliata: la garanzia mini kasko è particolarmente consigliata ai neopatentati o comunque a quelle persone che da un punto di vista statistico potrebbero incorrere in un numero di sinistri stradali superiore alla media.


DA SAPERE
Kasko a primo rischio e Kasko a secondo rischio
La kasko a valore intero può essere a sua volta "a primo rischio" o "a secondo rischio": vediamo le differenze:
Kasko a primo rischio - Viene stabilito un massimale, ovvero una cifra massima entro la quale si viene risarciti per danni causati al proprio veicolo.
Kasko a secondo rischio - Vengono stabiliti un massimale e una franchigia: il veicolo è garantito per i danni che sono compresi tra il massimale e la franchigia.
A seconda di come viene calcolata la cifra al di sotto della quale viene garantito il risarcimento, il rischio viene poi definito "assoluto" o "relativo":
Rischio assoluto Il calcolo del massimale viene stabilito a prescindere dal valore commerciale del veicolo: la cifra viene stabilita al momento della stipula della polizza non tiene conto delle dell’usura e della svalutazione del veicolo.
Rischio relativo Il massimale viene calcolato in termini percentuali rispetto al valore dell'automobile: la cifra verrà calcolata al momento del rimborso, tenendo conto dell'usura e della svalutazione del veicolo. Le polizze a primo e secondo rischio rappresentano un compromesso per chi vuole accedere ad una copertura kasko a prezzi più contenuti.

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Riparazione danni derivati da FURTO o INCENDIO
La “polizza furto e incendio” comprende due garanzie che spesso vengono offerte in abbinamento dalle Compagnie assicurative.
 
Assicurazione Furto
Cosa risarcisce: la garanzia furto risarcisce l’assicurato in caso di sottrazione, danneggiamento e distruzione del veicolo, o di sue parti, a seguito di furto (totale o parziale) o rapina, anche se solo tentati. Sia il premio che l'indennizzo vanno calcolati in base al valore di mercato dell'auto nel momento in cui questa viene assicurata, da rinegoziare (al ribasso) di anno in anno. Per quanto riguarda il risarcimento, se il veicolo è stato sottratto o distrutto, l'assicurazione paga tutto il suo valore commerciale al momento del furto, mentre in caso di solo danneggiamento vengono rimborsate soltanto le parti danneggiate o sottratte. La polizza furto non copre la sottrazione degli oggetti che si trovano all'interno della vettura.
 A chi è consigliata: la garanzia furto è particolarmente consigliata ai proprietari di auto e moto acquistate recentemente o di valore, e a coloro che lasciano spesso il veicolo parcheggiato in strada, soprattutto in orari notturni.
 

Assicurazione Incendio
In base alla garanzia Incendio, l’assicurazione indennizza l’assicurato per i danni materiali e diretti causati da incendi, scoppi, fulmini, esplosioni che hanno colpito i beni assicurati, anche se provocati da guasti interni alla vettura (ad esempio problemi all'impianto elettrico o surriscaldamento del motore). Anche in questo caso, sia il premio che l'indennizzo, vanno calcolati in base al valore di mercato dell'auto nel momento in cui questa viene assicurata, da rinegoziare (al ribasso) di anno in anno. Per quanto riguarda il risarcimento, l'assicurazione paga tutto il suo valore commerciale al momento dell’incendio, mentre in caso di solo danneggiamento vengono rimborsate soltanto le parti danneggiate. La polizza incendio non copre la distruzione degli oggetti che si trovano all'interno della vettura.
 
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Riparazione danni derivati da ATTI VANDALICI/SOCIOPOLITICI
Solo ed esclusivamente lavorazioni di qualità nel rispetto della vostra auto
 
Cosa risarcisce: la “garanzia eventi socio-politici e atti vandalici” estende la copertura delle classiche assicurazioni auto garantendo il rimborso dei danni subiti dal veicolo assicurato nel corso di manifestazioni violente, sommosse, scioperi, atti di terrorismo e vandalismi. La copertura può essere estesa anche agli accessori di serie inclusi nel veicolo e a tutti gli optional. In base a quanto stabilito nel contratto, la Compagnia si riserva di rimborsare i danni parziali oppure la totale distruzione del mezzo, ma in ogni caso il risarcimento non supera il valore commerciale dell'auto o della moto al momento in cui si è verificato l'evento. Oltre al massimale viene spesso stabilita anche una franchigia.
A chi è consigliata: la garanzia eventi socio-politici e atti vandalici è particolarmente consigliata a chi vive in città che sono spesso teatro di grandi manifestazioni politiche e sociali.
 
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Riparazione danni derivati da R.C.D. (Responsabilità Civile Danni)
 
E' la garanzia con la quale l'Impresa di assicurazione tutela l'assicurato dalle richieste di risarcimento nei confronti di terzi, involontariamente danneggiati dall'assicurato.
L'assicurazione non copre le richieste di risarcimento per i danni conseguenti ad atti intenzionali e volontari dell'assicurato.
 
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Riparazione danni derivati da EVENTI NATURALI/FENOMENI ATMOSFERICI
Sia parziali che totali
 
Cosa risarcisce: la “garanzia eventi naturali” copre i danni subiti dal veicolo a causa di situazioni atmosferiche gravi, come grandine, alluvioni o terremoti. In caso di distruzione o sottrazione totale del veicolo, all'assicurato viene corrisposto il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. In ogni caso, le Compagnie non sono costrette per legge a concedere questo tipo di garanzia, essendo un'assicurazione facoltativa non solo per l'assicurato ma anche per l'assicuratore. Gli eventi atmosferici previsti sono tempeste, bufere, uragani, grandinate, tifoni, frane, valanghe, alluvioni, inondazioni, trombe d'aria, slavine e danni generici causati da ghiaccio o neve. Sono esclusi eventi atmosferici legati agli incendi (che hanno una copertura a parte). La richiesta di risarcimento deve necessariamente essere accompagnata da una denuncia delle forze dell’ordine che attesti che la calamità sia effettivamente avvenuta, oppure si può fare riferimento alle rilevazioni dell'Osservatorio meteorologico più vicino.


A chi è consigliata: la garanzia eventi naturali è particolarmente consigliata a chi vive in alcune zone geografiche esposte, per la particolare natura del loro territorio, a possibili disastri atmosferici.
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Riparazione danni avvenuti con veicoli esteri
E viceversa (veicoli esteri avvenuti con veicoli italiani)

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1) SINISTRI IN ITALIA TRA VEICOLI DI NAZIONI DIVERSE
Richiesta danni del proprietario del veicolo con targa italiana per scontro con veicolo con targa straniera: all'UCI (Ufficio Centrale Italiano), il bureau nazionale che si occupa di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli esteri. Se il veicolo straniero non è assicurato, la domanda va sporta invece al Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Se la compagnia assicuratrice del veicolo straniero non rientra nel sistema della Carta Verde, l'azione va sporta direttamente nei confronti del proprietario e/o conducente del veicolo, e/o della sua compagnia assicuratrice.
 Richiesta danni del proprietario del veicolo con targa straniera per scontro con veicolo con targa italiana: alla compagnia assicuratrice del veicolo con targa italiana. Se il veicolo italiano non è assicurato, la domanda va sporta invece al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Richiesta danni del proprietario del veicolo con targa straniera per scontro con veicolo con targa straniera: La richiesta va inoltrata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano)
Attenzione! Prescrizione del diritto al risarcimento. Per le cause da intentarsi davanti al Giudice Italiano per sinistri stradali avvenuti in Italia, occorre sempre ricordare che il diritto al risarcimento del danno al veicolo si prescrive in due anni. Qualora si tratti di un sinistro con lesioni, i termini prescrizionali risarcitori sono quelli - più lunghi - previsti dalla legge penale per le corrispondenti fattispecie di reato.

 
2) SINISTRI ALL'ESTERO
In paesi del sistema Carta Verde, e se il veicolo colpevole è immatricolato ed assicurato in un paese CEE od in Svizzera. In via extragiudiziale, può sporgersi la richiesta in Italia, dapprima, all'ISVAP, per ottenere gli estremi della compagnia assicuratrice mandataria, per l'Italia, della compagnia assicuratrice del veicolo che ha causato il danno. Se non esiste il mandatario in Italia, oppure se, reperito il mandatario, questi non fornisce risposta motivata alla richiesta risarcitoria entro tre mesi dalla sua presentazione, il danneggiato può rivolgersi alla CONSAP SPA - Servizio Organismo di Indennizzo. In alternativa è sempre possibile l'azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo responsabile (che andrà comunque esperita se costretti alle vie giudiziali, in quanto né alla Consap, né al mandatario è, allo stato attuale, attribuita legittimazione passiva avanti all'Autorità Giudiziaria)
Nelle altre ipotesi. La richiesta va inoltrata all'assicurazione e/o proprietario e/o conducente del veicolo che ha causato il danno. Se il veicolo che ha causato il danno è immatricolato in paese diverso da quello in cui è avvenuto il sinistro, la richiesta va inoltrata al bureau del paese in cui è avvenuto il sinistro.
Sinistro con veicolo non identificato in ambito CEE. La richiesta può essere rivolta in Italia a CONSAP SPA - Servizio Organismo di Indennizzo
Sinistro all'estero con veicolo avversario anch'esso italiano. Potranno seguirsi le regole ordinarie, come se il sinistro fosse avvenuto in Italia.
Attenzione! Prescrizione del diritto al risarcimento. E' bene sapere che per i sinistri all'estero, anche quando vi sia la competenza del Giudice Italiano (come nel caso di scontro all'estero tra veicoli entrambi di cittadini italiani), valgono i termini di prescrizione del Paese in cui è avvenuto il sinistro, che possono essere anche più brevi dei due anni previsti in Italia.

 
3) COMPETENZA GIUDIZIALE
Qualora i tentativi extragiudiziali non diano risultato, la causa giudiziale deve sempre intentarsi davanti al Tribunale del luogo in cui è avvenuto l'evento dannoso, oppure in cui il convenuto, od uno di essi, ha la sua residenza o sede.
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Riparazione danni derivanti dal manto stradale dissestato (es. buche)


Sulle strade ed i marciapiedi urbani, e sulle autostrade, la regola non soffre eccezioni. Sulle strade extraurbane prive di pedaggio, la fattispecie viene valutata di volta in volta in relazione alla gravitià del caso. Per ottenere l'indennizzo, valgono le seguenti regole:
per prassi assolutamente costante, gli enti titolari della sede stradale su cui è avvenuto il sinistro, e che sono, secondo il caso, tenuti al risarcimento (Comune, Provincia, o Società Autostrade), non pagano, se non a seguito di vertenza giudiziale.
I Giudici emettono sentenze di condanna a condizione che: Vi siano testimonianze oculari (e cioè che abbiano visto l'accaduto: l'impatto del piede del pedone, o della ruota del veicolo, nella buca); non è sufficiente, ad es. che il testimone affermi di aver solo udito l'impatto ed aver successivamente visto il danno al veicolo e la presenza della buca. La buca fosse di caratteristiche tali, da risultare anomala in relazione alle condizioni dei restanti tratti della strada su cui si trova.


La buca non fosse segnalata. La presenza della buca non fosse facilmente conoscibile dal danneggiato (es. buca esistente da tempo di fronte all'ingresso di casa del sinistrato: in casi simili, l'insidia era conoscibile, ed il risarcimento è escluso).
Per quanto esposto, è assolutamente raccomandabile, per le vittime di buche stradali, non gestire "in proprio" la pratica risarcitoria (non si otterranno indennizzi, e si rischierà la prescrizione del diritto), e viceversa rivolgersi a noi senza alcun indugio. Per maggiori informazioni non esitate a contattarci senza alcun impegno.
 Vi informiamo che operiamo per qualsiasi Casa Automobilistica e gestiamo le pratiche con tutte le Assicurazioni Italiane applicando la procedura della liquidazione diretta.

 


Riparazione danni con accesso al “FONDO di GARANZIA VITTIME della STRADA”
Tempi lunghi per il risarcimento e spesso tortuosi ma non impossibili

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Sempre più spesso capita di essere coinvolti con veicolo non assicurato o il cui conducente non si ferma per lo scambio rituale delle generalità e si allontana dal luogo del sinistro stradale. Sono sempre più numerosi infatti coloro che circolano con un contrassegno falso o senza copertura. In ogni caso la legge prevede precise tutele per chi fa un incidente con veicoli non assicurati o non identificati. Ogni volta che un assicurato paga il premio relativo all'assicurazione di responsabilità civile del proprio veicolo una parte del premio va al Fondo di garanzia per le vittime della strada.


Si tratta dell'istituto che deve intervenire quando si subiscono dei danni in incidenti con veicoli non identificati o non assicurati. Va poi detto che a questa funzione originaria successivamente si è aggiunto il compito di provvedere anche nei casi in cui una compagnia viene posta in liquidazione coatta, cioè fallisce per usare un termine non preciso ma chiaro. Senz'altro un istituto importante. Per avere il giusto risarcimento dei danni subiti occorre però avere o più testimoni del fatto, o un verbale redatto dalle autorità che testimoniano l'accaduto e il fatto che un veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da :
- veicoli o natanti non identificati per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo numero 198 del 6 novembre 2007), il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500, in caso di danni gravi alla persona;
- veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di euro 500 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo numero 198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
- veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
- veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario.
Il fondo di garanzia vittime della strada risarcisce in ogni caso i danni solo fino al massimale previsto per legge, pari a 774.683,35 euro.


Se i danni sono superiori, bisognerà fare causa al responsabile dell’incidente per ottenere la restante parte del risarcimento.
L'istruttoria è, per legge, di esclusiva competenza dell'Impresa Designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l'apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l'eventuale azione giudiziaria. Le richieste di liquidazione dei danni per incidente con veicoli non assicurati o non identificati vanno quindi inviate a tale compagnia di assicurazioni.
Potete consultare il sito della CONSAP per conoscere l'assicurazione preposta al risarcimento dei danni per conto del fondo vittime della strada per la vostra regione
 
Vi informiamo che operiamo per qualsiasi Casa Automobilistica e gestiamo le pratiche con tutte le Assicurazioni Italiane applicando la procedura della liquidazione diretta.



Riparazione danni derivanti dall’urto contro animali selvatici
 Assicurazione contro animali selvatici: cos’è e come chiedere il risarcimento
 
Chi vive in campagna o montagna, o semplicemente percorre di sovente quelle strade, corre un rischio generalmente sottovalutato, ovvero quello di investire animali selvatici mentre si è alla guida, soprattutto nelle ore notturne, a causa della scarsa visibilità. Purtroppo, questo tipo di collissioni sono spesso causa di seri danni alla vettura, ecco perché in questi casi bisogna correre ai ripari stipulando un’assicurazione contro animali selvatici.


Tale copertura subentra nel caso in cui, inavvertitamente, si entra in collisione con animali selvatici come, ad esempio, un cinghiale, una volpe o un cervo. La compagnia assicurativa, ovviamente, copre il danno solo se il sinistro è stato verbalizzato dalle forze dell’ordine: per tale motivo, si consiglia di non rimuovere dal veicolo le tracce dello scontro prima della perizia delle autorità e del perito inviato dalla compagnia assicurativa.
E’ doveroso accertarsi dello stato di salute dell’animale coinvolto, ed eventualmente fare intervenire un organo di polizia stradale e gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Provinciale. Se volete sapere quando scatta l’obbligo di soccorso ad animali feriti e quali sanzioni si rischiano leggete questo articolo!
 

Tipologie di danni risarciti e non
E’ importante ricordare che, in caso di sinistri causati da animali selvatici, il fondo vittime della strada risarcisce solo i danni al mezzo e non alle persone. Se l’incidente avviene su una strada dove non è presente adeguata segnalazione, la richiesta di risarcimento può essere inoltrata all’ente gestore della stessa. In ogni caso, la polizza kasko dell’assicurazione auto copre questo tipo di danni. 

 


Riparazioni Spot-Repair (riparazioni rapide)​
SPOT-REPAIR, piccole riparazioni eseguite in giornata.
 
Grazie ad innovativi sistemi di lavoro, materiali ed attrezzature particolari, per i danni di piccola entità come graffi su paraurti e piccole ammaccature, è possibile eseguire la riparazione in giornata o al massimo una giornata e mezzo. Questo a vantaggio di un minor tempo di sosta in carrozzeria e ad un prezzo contenuto unito ad un risultato eccellente.
Il sistema Spot-Repair della Carrozzeria R Due permette di intervenire su una casistica molto ampia di piccoli danni, ma purtroppo nonostante la professionalità dei nostri tecnici e la tecnologia a disposizione, non tutto è riparabile attraverso questa modalità.
Per garantire risultati ottimali, ammaccatura o graffio devono essere preferibilmente contenuti entro un diametro di 6 cm.
Tranne alcuni casi, sono anche da escludere danni alle superfici orizzontali, quali cofano e tetto.


 


Riparazione e verniciatura paraurti in plastica

E vari altri componenti
 
Graffi, deformazioni e soprattutto crepe possono rovinare le plastiche dell’auto, come per esempio quella dei paraurti. E’ possibile, con l’utilizzo di resine e procedimenti specializzati, riparare la parte danneggiata riportandola alle sue condizioni originali.
Di conseguenza, senza procedere alla sostituzione della parte rovinata, ne deriva un risparmio di tempo e, soprattutto, un risparmio di denaro.

 


Riparazione e verniciatura paraurti in vetroresina

E vari altri componenti
 
Ripariamo crepe o rotture su tutte le parti in vetroresina delle auto e non solo, come per esempio quella dei paraurti.
E' possibile, con l'utilizzo di resine particolari e con determinati accorgimenti mirati e specializzati, riparare la parte danneggiata riportandola alle sue condizioni originali.

 


Riparazione microcar

Di qualsiasi Casa Costruttrice
 
Siamo in grado di soddisfare ogni esigenza del cliente operando nella riparazione tradizionale di qualsiasi marca di microcar, ma anche nel servizio di personalizzazioni di vario genere per soddisfare in pieno le esigenze della propria clientela.

 


Riparazioni e verniciature parti in plastica e vetroresina

Carene e telai di moto, scooter, ecc. ecc.
 
Avete rotto una parte in plastica o vetroresina della moto o dello scooter? Non richiedete la sostituzione del componente ma rivolgetevi a noi e vi sapremo consigliare l’intervento di riparazione più appropriato. Infatti graffi, deformazioni e soprattutto crepe possono rovinare le plastiche, come per esempio quelle delle carene. E' possibile, con l'utilizzo di resine e procedimenti specializzati, riparare la parte danneggiata riportandola alle sue condizioni originali.

 


Restauro auto, moto, vespe e lambrette d’epoca

Solo per Clienti privati e non per commercianti. Lavorazioni eseguite esclusivamente a regola d’arte e non in “economia”
 
La Carrozzeria R Due offre la sua esperienza e la sua tecnica a quegli appassionati che hanno in garage un vero gioiellino d’altri tempi, ma che tempo, umidità e polvere la stanno consumando facendone scendere il valore.
Il restauro di un’auto o di una moto d’epoca è un lavoro che va eseguito con meticolosità, ricerca della perfezione e grande precisione. Disponiamo di impianti tecnologicamente all’avanguardia, colori originali (d’epoca e attuali) che consentono così di garantire al cliente un servizio unico nel suo genere. Grande attenzione viene prestata ai trattamenti antiruggine e al risanamento totale della carrozzeria, affinchè il lavoro di restauro duri nel tempo. Tutti i particolari vengono curati nei minimi dettagli dall’esterno fino agli interni grazie al servizio di ripristino della pelle di sedili e cruscotti che consente, senza dover rifoderare, di riportarli al loro vecchio splendore.